Concessioni demaniali, il TAR Lazio ferma la scadenza anticipata: non tutti i titoli possono essere riportati al 2027

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La sentenza n. 12370/2026 sul caso Fiumicino accoglie il ricorso di una società concessionaria e chiarisce un punto centrale: non è legittimo assimilare automaticamente a una proroga ex lege un titolo che, secondo gli atti di causa, reca una scadenza al 2033 ed è stato rilasciato all’esito di una procedura comparativa.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12370/2026, ha accolto il ricorso proposto da Moai s.r.l. contro il Comune di Fiumicino, con la costituzione in giudizio anche dell’Agenzia del Demanio e di Toni s.r.l.. La controversia riguardava una serie di delibere comunali con cui l’amministrazione aveva fissato, nelle more delle future gare, prima il 31 dicembre 2024 e poi il 30 settembre 2027 come termine finale di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, comprese quelle già oggetto di estensione nella vigenza della legge n. 145 del 2018.

La società ricorrente sosteneva però che la propria posizione non potesse essere trattata come una semplice proroga automatica. Secondo il ricorso, infatti, il titolo era stato rinnovato sulla base del modello comparativo previsto dall’articolo 37 del codice della navigazione e dall’articolo 18 del regolamento di esecuzione, con indicazione di scadenza al 31 dicembre 2033. Da qui la richiesta di annullare gli atti comunali nella parte in cui facevano cessare anticipatamente l’efficacia della concessione e, in via subordinata, di ottenere anche il risarcimento del danno o l’indennizzo.

La decisione del TAR si fonda in modo decisivo su un precedente della stessa Sezione, la sentenza n. 6718 del 14 aprile 2026, richiamata espressamente in motivazione. In quella pronuncia era stata annullata la determinazione dirigenziale n. 123 del 31 ottobre 2024, con la quale era stata dichiarata l’inesistenza delle 27 concessioni demaniali turistico-ricreative considerate scadenti al 31 dicembre 2033. Per il Collegio, una volta caduto quel presupposto e risultando dal titolo della ricorrente la scadenza al 31 dicembre 2033, diventavano illegittimi anche gli atti successivi che avevano inserito quella concessione tra i titoli da considerare in scadenza al 30 settembre 2027 e da sottoporre a nuove procedure competitive.

Il passaggio più importante, sul piano pratico, è che la sentenza non afferma una validità indistinta di tutte le concessioni balneari fino al 2033. La pronuncia annulla gli atti impugnati solo nella parte in cui essi includono il titolo della ricorrente tra le concessioni riallineate al 2027, valorizzando il contenuto concreto del titolo e il precedente annullamento del provvedimento amministrativo contrario. In termini semplici, il TAR dice che il Comune non poteva trattare quella concessione come una normale proroga generalizzata, perché negli atti risultava una diversa base procedurale e una diversa scadenza formale.

La sentenza offre quindi un’indicazione molto rilevante anche per gli enti concedenti. Quando l’amministrazione procede alla ricognizione delle concessioni da mettere a gara, non può appiattire tutte le situazioni sul medesimo schema, ma deve distinguere tra proroghe automatiche e titoli che presentano caratteristiche procedimentali e formali differenti. Per i concessionari, invece, la decisione conferma che la difesa del titolo passa dalla ricostruzione puntuale del procedimento che lo ha generato, della sua pubblicità, del suo contenuto e della sua scadenza effettivamente risultante dagli atti.

Sul piano processuale, il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ha annullato gli atti impugnati nei sensi indicati in motivazione, ha ritenuto assorbite le domande risarcitorie subordinate e ha compensato integralmente le spese di lite. Si tratta quindi di una decisione importante, ma da leggere senza semplificazioni: non “blinda” in via generale tutte le concessioni demaniali marittime, bensì rafforza il principio secondo cui ogni titolo deve essere valutato per ciò che è, sulla base del suo concreto percorso amministrativo e del suo contenuto formale.

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