Concessioni demaniali: Consiglio di Stato, la legge non è uguale per tutti

Nota a tutti gli italiani, ormai, la decisione assunta dal Consiglio di Stato, di cancellare la storia del turismo balneare del nostro Paese, in ossequio ad asettici meccanismi di adeguamento (forse anche sottomissione!) del diritto interno ai principi di concorrenza affermati nella c.d. direttiva servizi (2006/123); con questa nota, ed in questa sede, non intendiamo affrontare argomentazioni tecnico giuridiche per confutare la recente sentenza del Consiglio di Stato – e le sue contraddizioni-  sulla “speranza di vita” riconosciuta ai balneari italiani sino al 2023.

In questa occasione siamo interessati ad evidenziare come le posizioni espresse dal Consiglio di Stato in tema di “tutela della concorrenza” siano a volte affette da strabismo, rispetto agli effetti prodotti sulle imprese. In particolare ci riferiamo alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 218 del 23 Novembre 2021), con la quale -la stessa Corte- si è pronunciata su ricorso rimesso dal Consiglio di Stato circa la lesione di alcuni principi costituzionali (artt. 3 e 41 Cost.) che la normativa interna di settore (parliamo di concessioni energetiche, acqua, autostradali, etc.) determinava a danno delle imprese concessionarie; il pericolo per queste imprese, secondo il Consiglio di Stato , sebbene titolari di concessioni non affidate con principi di evidenza pubblica, è che “l’obbligo di dismissione totalitaria previsto dalle disposizioni di legge censurate, ancorché finalizzato a sanare l’originario contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza determinatosi in occasione dell’affidamento senza gara della concessione, si traduca in un impedimento assoluto e definitivo a proseguire l’attività economica privata, comunque intrapresa ed esercitata in base ad un titolo amministrativo legittimo sul piano interno, secondo le disposizioni di legge all’epoca vigenti, con conseguente violazione dell’art. 41 Cost.” (punto 8.1 della citata sentenza).

Orbene su questa posizione si pronuncia la Corte Costituzionale “Nello stabilire un obbligo di tale incisività e ampiezza applicativa il legislatore ha poi omesso del tutto di considerare l’interesse dei concessionari che, per quanto possano godere tuttora di una posizione di favore derivante dalla concessione ottenuta in passato, esercitano nondimeno un’attività di impresa per la quale hanno sostenuto investimenti e fatto programmi, riponendo un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente. Affidamento che riguarda, inoltre, anche al di là dell’impresa e delle sue sorti, la prestazione oggetto della concessione, e quindi l’interesse del concedente, degli eventuali utenti del servizio, nonché del personale occupato nell’impresa. Interessi tutti che, per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente pretermessi, come risulta essere accaduto invece nella scelta legislativa in esame.”(8.5.1 sentenza cit.); ed ancora “In conclusione, se la previsione legislativa di obblighi a carico dei titolari delle concessioni in essere, a suo tempo affidate in maniera non concorrenziale, può risultare necessaria nella corretta prospettiva di ricondurre al mercato settori di attività ad esso sottratti, le misure da assumere a tale fine non possono non tenere conto di tutto il quadro degli interessi rilevanti e operarne una ragionevole composizione, nella consapevolezza della complessità, come visto, delle scelte inerenti alla tutela da accordare alla libertà di iniziativa economica. Complessità – e quindi difficoltà nella concreta composizione a sistema degli interessi in gioco – che, d’altra parte, non sembra essere sfuggita allo stesso legislatore, che ha prorogato più volte il termine per l’adeguamento, fissandolo, da ultimo, al 31 dicembre 2022.”(8.5.2 sentenza cit.).

Per quanto sopra, in sintesi la Corte ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale delle norme contestate (in particolare art. 177 comma 1 codice degli appalti pubblici) nella parte in cui prorogava solo al 31 Dicembre 2022, per le imprese concessionarie, la possibilità di operare con i vecchi criteri, poiché il breve lasso di tempo avrebbe irragionevolmente devastato l’organizzazione di quelle imprese, che invece devono essere costituzionalmente. tutelate (art. 41 cost.).

Alla luce di questo sacrosanto principio affermato dalla Corte Costituzionale, ci poniamo alcuni interrogativi:

⮚     perché lo stesso trattamento di tutela della libera iniziativa economica (art. 41 cost.), con la decisione della recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n.18/2021), non è stato osservato per le migliaia di micro imprese -a prevalente carattere familiare- che invece saranno espropriate delle loro aziende (e della loro dignità personale) dal 31 Dicembre 2023?

⮚     Perché nel caso riportato, e sentenziato con decisione dalla Corte Costituzionale, per le grandi imprese si ritiene che le varie proroghe che il legislatore aveva indicato (con art. 177 comma 1 codice appalti pubblici) sino al 31 Dicembre 2022, siano irragionevoli – per la brevità del periodo di adeguamento ai criteri di evidenza pubblica- che avrebbero limitato e danneggiato l’organizzazione di quelle imprese (oligopolistiche?!), mentre nel caso delle migliaia di imprese balneari non è stata riconosciuta la stessa opportunità?

⮚     Perché, di fronte alla legge 145/18 che consentiva la proroga al 2033, di tutti i concessionari del turismo costiero esistenti -termine congruo solo per realizzare tutte quelle fasi di verifica della quantità/qualità delle stesse concessioni ovvero la funzione economica e sociale svolta da questi- il Consiglio di Stato è intervenuto per adottare una censura così violenta e devastante per migliaia di famiglie che vivono essenzialmente di queste fonti di reddito? In questo caso non c’erano delle imprese da tutelare secondo i principi della nostra Carta Costituzionale?

Troppi dubbi annotiamo intorno a questa vicenda, non vorremmo essere considerati “terrapiattisti”, ma temiamo che – usando a pretesto la leva dei principi di concorrenza (solo nel nostro caso!!!)- sulle nostre “teste” siano stati definiti piani “criminosi” per espropriare le nostre aziende a vantaggio di chi vive di sole speculazioni e rendite finanziarie.

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