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Tar Lecce: No alle gare sulle concessioni senza il piano comunale delle coste e senza quantificazione degli indennizzi

Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del TAR Lecce in data 12 luglio 2025 la complessa e innovativa questione relativa alle procedure di gara bandite dal Comune di Ginosa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative agi stabilimenti balneari presenti sul territorio di Ginosa Marina nonché alla scadenza dei titoli concessori. La vicenda nasce allorquando nell’ottobre 2024 il Comune di Ginosa, con due distinte Delibere di Giunta Comunale, aveva stabilito la scadenza dei titoli concessori in vigore al 31.12.2024 e aveva fornito indirizzo al Dirigente Comunale di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti da adibire a stabilimento balneare ovvero a spiaggia libera con servizi. Aveva, quindi, fatto seguito la Determina Dirigenziale di approvazione dell’Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e Legge Regionale n. 17/2015.Avverso i citati provvedimenti hanno presentato ricorso dodici concessionari balneari, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Lorenzo, i quali hanno impugnato dinanzi al TAR Lecce i predetti provvedimenti, eccependo plurimi motivi di illegittimità. Nelle more della procedura di gara l’Amministrazione Comunale concedeva ai concessionari demaniali di occupare il bene pubblico sino al 15 settembre 2025 al fine di concludere la procedura ad evidenza pubblica; anche tale provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti. Espletata la procedura di gara, con Determina di aggiudicazione n. 733 del 28.03.2025 il Comune di Ginosa approvava la graduatoria definitiva riferita all’Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime; seguivano ulteriori motivi aggiunti da parte dei concessionari demaniali. Le cause venivano trattenute in decisione all’udienza del 25 giugno 2025. Con sentenze pubblicate l’11 luglio 2025 la Prima Sezione del TAR Lecce (Presidente Antonio Pasca, Relatori Silvio Giancaspro, Daniela Rossi ed Elio Cucchiara) ha accolto i motivi di ricorso, pronunciando per la prima volta in materia di durata delle concessioni demaniali e legittimità dei bandi di gara e dei relativi presupposti e contenuti, alla luce della modifica normativa intervenuta a seguito della legge n. 166/2024, e sancendo principi di diritto assolutamente innovativi e idonei a incidere, ancora una volta, sulla particolare e complessa materia afferentel’assegnazione dei beni demaniali. In particolare il TAR Lecce ha accolto pienamente l’eccezione formulata dai concessionari, a mezzo dell’Avv. Danilo Lorenzo, riguardante l’individuazione dei lotti messi a gara in mancanza del Piano Comunale delle Coste in quanto volta a contestare in radice la possibilità stessa di procedere alla indizione della gara. In particolare il TAR Lecce ha stabilito che “L’Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere all’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione di tutte le concessioni demaniali marittime che interessano il territorio comunale in mancanza del PCC, avvalendosi esclusivamente degli elaborati progettuali predisposti in autonomia dall’Ufficio tecnico comunale e quindi approvati dalla Giunta comunale, senza il coinvolgimento della Giunta Regionale e del Consiglio Comunale. È evidente che l'elaborato “planimetrico di aggiornamento redatto dall'Ufficio Tecnico” è cosa ben diversa dal…

Concessioni balneari, il TAR boccia l’AGCM: ricorso inammissibile per difetto di patrocinio

Clamorosa battuta d’arresto per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 767/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’Antitrust contro il Comune di Cervia per la proroga delle concessioni demaniali marittime. A determinare la bocciatura non è stato un giudizio sul merito, bensì un vizio formale: l’AGCM si è costituita in giudizio con un avvocato del libero foro, in violazione dell’obbligo di patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato, come previsto dal R.D. n. 1611/1933 e ribadito dallo stesso art. 21-bis della legge n. 287/1990. “La mancanza del parere dell’Avvocato Generale dello Stato, necessario per ricorrere a un difensore esterno in caso di conflitto di interessi, rende il ricorso inammissibile”, si legge nella sentenza, firmata dalla presidente relatore Alessandra Tagliasacchi. Il procedimento nasceva dall’impugnazione della delibera comunale n. 309/2023, con cui Cervia aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024, rinviando l’indizione di gare pubbliche in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE sulla questione degli indennizzi ai concessionari uscenti. L’AGCM aveva denunciato una violazione del diritto europeo, sostenendo che la proroga costituiva un ostacolo alla concorrenza e un’infrazione degli articoli 49 e 56 del TFUE. Il TAR, pur non entrando nel merito della vicenda, ha respinto tutte le eccezioni sollevate dai controinteressati (tra cui la società D.A.M.S. e la Cooperativa Bagnini di Cervia) relative alla giurisdizione e ha ribadito che, in tema di gare per concessioni pubbliche, la giurisdizione resta esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, il vizio procedurale sul patrocinio ha impedito l’esame della fondatezza delle censure dell’Autorità. La sentenza rappresenta un forte segnale per le Autorità indipendenti: anche nel caso di conflitto potenziale tra enti dello Stato, non può essere autonomamente deciso il ricorso a difensori esterni. Occorre sempre il parere dell’Avvocatura generale, pena l’invalidità dell’intero giudizio. Nel frattempo, a rendere ancor più complesso il quadro normativo, è intervenuto il D.L. n. 131/2024, convertito nella legge 166/2024, che ha prorogato ope legis tutte le concessioni demaniali turistiche fino al 30 settembre 2027. Il TAR di Bologna ha dunque stoppato l’iniziativa dell’AGCM, che aveva puntato il dito contro l’inerzia del Comune di Cervia nel dare seguito alla direttiva servizi e alla giurisprudenza europea. Ma la battaglia sulle concessioni balneari, e in particolare sul diritto alla concorrenza nei lidi pubblici, è tutt’altro che conclusa.