L’AGCOM non passa al Tar di Lecce!!

  Con sentenza n. 981 del 29 giugno 2021, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Est. Antonio Pasca, ha respinto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proposto per l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Manduria, in applicazione della l. n. 145/2018, aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime. Nel corso del giudizio, l’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, è intervenuta ad opponendum, ossia, a supporto del Comune e degli altri operatori balneari, difesi dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Gianluigi Manelli, Danilo Lorenzo e Francesco Meo. La sentenza, in particolare, ha chiarito, da un lato che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto “gli atti impugnati, ovvero sia la delibera G.M. di indirizzo, sia la stampigliatura indicante la proroga ex lege apposta in calce ai titoli concessori a suo tempo rilasciati in favore dei controinteressati, non hanno contenuto negoziale e non sono provvedimenti in senso proprio”.Inoltre, secondo il Tar “Appare evidente … che la direttiva servizi non risulti immediatamente applicabile proprio con riferimento alla disciplina positiva, atteso che la stessa richiede allo stato nazionale di completare le astratte previsioni della direttiva con norme di dettaglio e disposizioni attuative. Così ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l’esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l’intero territorio nazionale, in ordine al tipo d gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc.”Così anche, con riferimento alla scarsità delle risorse disponibili e all’interesse transfrontaliero “appare altrettanto evidente come una trasparente valutazione della sussistenza o meno dell’interesse transfrontaliero con riferimento a ciascuna concessione demaniale non possa essere rimessa alla valutazione o all’arbitrio del singolo dirigente comunale, ma presupponga la previa fissazione da parte dello Stato di criteri uniformi e predefiniti.Il Tar, inoltre, ritiene evidente “l’assenza di interesse transfrontaliero (che deve invece essere certo) con riferimento a concessioni demaniali marittime, magari ubicate in zone costiere caratterizzate da bassa redditività, aventi ad oggetto stabilimenti balneari di modesta entità e condotti attraverso la forma dell’impresa familiare”.Questa sentenza riveste particolare importanza in quanto, in primo luogo, dà certezza a tutti gli operatori economici i quali, quindi, potranno continuare a svolgere la propria attività senza essere esposti a ricorsi da parte di altri soggetti; inoltre, la pronuncia è particolarmente innovativa poiché, a differenza del Tar Toscana (che aveva accolto il ricorso dell’Antitrust), approfondisce la questione della natura degli atti di proroga; infine, soprattutto, la sentenza stessa pone le basi giuridiche per le questioni di compatibilità sopranazionale della normativa relativa alla proroga delle concessioni demaniali.Esprime grande soddisfazione Mauro Della Valle, Presidente dell’Associazione Oasi – Federazione Imprese Demaniali, difesa in giudizio con gli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, che afferma che “non è accettabile che l’Autorità Antitrust possa decidere a proprio piacimento le vittime dei suoi ricorsi. In questo modo potrebbe accadere che due concessionari che hanno gli stabilimenti limitrofi, ma in diversi…

Ricorso al Tar: Lega presenterà esposto su incarico esterno ad avvocato

Presa di posizione del commissario provinciale della Lega contro l'affidamento dell'incarico esterno effettuato dal comune di Carrara per il ricorso contro l'Agcom Ricorso al TAR sulle concessioni balneari promosso dall' Autorità garante della concorrenza e delmercato : se non può essere incaricato il marito allora i 5 Stelle, per la modica cifra di 45.000 milaeuro pagati dai nostri concittadini, incaricano la moglie. Seppur il marito sia un massimo esperto econsulente di diritto sul demanio marittimo del Comune, per il Regolamento comunale suiconferimenti esterni , avendo eseguito nel tempo cause contro il nostro Comune, è risultatoincompatibile all'incarico, per cui i nostri Amministratori pentastellati hanno pensato bene diripiegare sulla moglie. La consorte infatti è avvocato nello stesso Studio legale del marito ma , oltrea non avere competenze nella materia, pare siano anni che non esercita a causa di due maternità. LaLega Salvini Premier ritiene che, viste le motivazioni sopra esposte, risultano nulle in termini diimparzialità trasparenza e di motivazione le condizioni per poter legittimare i provvedimenti diincarico professionale ad Ilaria Orlandi. Al fine di  verificare  la incongruità della scelta fiduciariaesterna effettuata dall’Amministrazione 5 Stelle,  rispetto al bisogno di difesa da appagare, la Legaha già dato mandato ai propri legali di presentare un Esposto alla Procura della Repubblica pressoil Tribunale di Massa Carrara chiedendo di far luce su questa “saga di famiglia” oltre che segnalareil gravissimo danno erariale di 45.000 mila euro sprecati dalla Giunta grillina. Questioni che vannoadeguatamente chiarite per evitare le possibili censure della Corte dei Conti, che in moltissimecircostanze simili, ha valutato colpa grave  per danno erariale con il conseguente recuperoeconomico a carico dei responsabili.   Ciò posto a meno che il Sindaco De Pasquale, per togliersidai problemi, non faccia un passo indietro e faccia emettere un avviso di annullamento in autotutelaai sensi dell'art 22 octies della Legge 241/1990 sull’ affidamento diretto dell'incarico di patrociniolegale e costituzione in giudizio innanzi al TAR Toscana. Infatti la faccenda è brutta assai e pureingarbugliata perché dopo l' affidamento del caso all’Avvocatura interna nelle persone dei legaliAvv. Sonia Fantoni e Avv. Marina Vannucci, in data 31.05.2021 le stesse rinunciavano adifendere l’Ente nel giudizio instaurato innanzi al Tar Toscana, in quanto l'avvocato Vannucciaveva chiesto la mobilità volontaria per il Comune di Forte dei Marmi e l’Ufficio, oberato di lavoro, sarebbe rimasto sguarnito di personale. Per cui secondo la Lega negli atti si evidenzia un gravemotivo di illegittimità perché la costituzione in giudizio non è affatto “impellente né urgente”infatti l’obbligo di provvedere al deposito degli atti e delle memorie entro le date del 23 e 28giugno, era già noto in Comune dalla data della rinuncia dell'Avvocatura interna a fine Maggio.Falsa quindi l’estrema urgenza e anche la conseguente tempistica estremamente limitata descrittadal dirigente Michele Fiorini Bengasi nell'atto di conferimento. Vera invece la descrizione dielevata complessità del giudizio per le tematiche altamente specialistiche in materia demanialeoggetto del contenzioso che richiederebbe la nomina di un legale di alta specializzazione edesperienza nella specifica materia demaniale , per cui l'avvocato Ilaria Orlandi risulterebbeinidonea, tanto che il curriculum pare sia agli atti,…