Nuovo stop alla retroattività degli aggiornamenti dei canoni marittimi: la sentenza del 2026 sui concessionari portuali rafforza un orientamento già affermato per la nautica turistica. Per le imprese balneari si apre una questione concreta sulla corretta determinazione degli importi dovuti e sul possibile recupero delle somme pagate in eccesso. Resta distinta la maggiorazione del 10% prevista dalla normativa del 2024.
Il contenzioso sugli aggiornamenti dei canoni demaniali marittimi torna al centro dell’attenzione. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da Assiterminal e da sedici società concessionarie portuali contro il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 settembre 2025, n. 164, e la circolare ministeriale n. 200 del 31 ottobre 2025, con le relative tabelle. La decisione, deliberata il 13 ottobre e resa nota il 27 ottobre 2026, conferma l’orientamento già espresso dal tribunale sulla illegittimità dell’applicazione retroattiva del parametro utilizzato per introdurre l’incremento del 25,15% dei canoni nel 2023.
La pronuncia riguarda direttamente il comparto portuale, ma le sue conseguenze meritano attenzione anche da parte delle imprese turistico-ricreative, comprese quelle che gestiscono stabilimenti balneari. Il motivo è semplice: la controversia investe il criterio di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali marittimi, un meccanismo che interessa diverse tipologie di concessioni. E, soprattutto, sullo stesso decreto ministeriale esiste già un precedente che coinvolge direttamente la nautica turistica e una concessione del Comune di Rimini.
L’origine della controversia: l’aumento del 25,15%
La vicenda nasce dall’aggiornamento dei canoni per il 2023, quando il Ministero applicò un incremento del 25,15% rispetto al 2022 utilizzando l’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Con la sentenza n. 13 del 2 gennaio 2025, il TAR Lazio annullò il decreto ministeriale del 30 dicembre 2022 che aveva disposto quell’aggiornamento, rilevando che l’indice utilizzato non corrispondeva al parametro previsto dall’articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993. La disposizione faceva infatti riferimento alla media degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e dei corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.
La questione avrebbe dovuto trovare una soluzione dopo l’annullamento giudiziale. Il Ministero è invece intervenuto nuovamente attraverso il decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2025, convertito dalla legge n. 105 del 18 luglio 2025, introducendo una disposizione che individua nell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali il parametro sostitutivo in assenza dell’indice dei prezzi all’ingrosso prodotto e diffuso dall’ISTAT. Sulla base di questa disposizione è stato adottato il decreto ministeriale n. 164 del 18 settembre 2025, che ha fissato per il 2025 una riduzione dello 0,65% rispetto ai canoni del 2024.
Il problema, evidenziato dai ricorrenti e accolto dal giudice amministrativo, è che il canone del 2024 incorporava già l’incremento del 25,15% applicato nel 2023. Di conseguenza, anche applicando successivamente una riduzione dello 0,65%, la base di calcolo continuava a risentire del rincaro che era stato annullato. Il TAR ha ritenuto che una nuova disposizione legislativa non potesse essere utilizzata per attribuire retroattivamente validità a un parametro di calcolo diverso da quello previsto dalla normativa precedente. La sostituzione di un indice statistico con un altro, avente una diversa base di calcolo, costituisce infatti un’innovazione normativa e non una semplice interpretazione autentica della disciplina originaria.
Il risultato è che il nuovo parametro può essere utilizzato per il futuro, ma non per ricostruire retroattivamente la base dei canoni relativi al 2023 e al 2024, trasferendo poi gli effetti di quell’operazione sulle annualità successive. La nuova decisione conferma così un orientamento già espresso dal TAR Lazio nelle sentenze del 26 giugno 2026 e rafforza la contestazione di una modalità di calcolo che ha continuato a produrre effetti anche dopo l’annullamento del decreto originario.
Stabilimenti balneari, il precedente di Rimini rende la vicenda particolarmente rilevante
Per comprendere le possibili ripercussioni sulle concessioni turistico-ricreative bisogna guardare soprattutto alla sentenza n. 11715 del 26 giugno 2026 del TAR Lazio. In quel caso il ricorso era stato presentato dall’Associazione Italiana Porti Turistici – Assomarinas e dalla società RI Blu, titolare di una concessione collegata al porto turistico di Rimini. Il contenzioso riguardava proprio il decreto ministeriale n. 164 del 2025, la circolare n. 200 e il provvedimento con cui il Comune di Rimini aveva determinato il canone dovuto.
Il TAR ha accolto la contestazione relativa all’applicazione retroattiva del nuovo parametro, annullando gli atti impugnati nei limiti indicati nella motivazione. Ha quindi riconosciuto che il nuovo criterio non poteva essere impiegato per mantenere, attraverso gli aggiornamenti successivi, gli effetti dell’aumento del 25,15% già annullato. Il precedente è importante perché dimostra che la questione non riguarda soltanto i grandi terminalisti portuali. È già arrivata davanti al giudice amministrativo in una controversia che interessa una concessione di un porto turistico, ricondotta dalla normativa alle misure dei canoni previste per le concessioni marittime turistico-ricreative.
Per gli stabilimenti balneari si pone pertanto un problema analogo: se i canoni delle singole concessioni sono stati determinati utilizzando tabelle che conservano nella base di calcolo l’incremento contestato, occorre verificare se e in quale misura quell’aumento continui a incidere sugli importi richiesti ai concessionari. Non si tratta di una questione puramente teorica. Per le imprese familiari del settore, già chiamate a sostenere costi di gestione, manutenzione, personale, sicurezza e investimenti, la corretta determinazione del canone rappresenta una componente significativa dell’equilibrio economico dell’attività.
Quali conseguenze per i concessionari turistico-ricreativi?
La questione più immediata riguarda la verifica dei canoni richiesti per le annualità successive al 2022. Gli enti concedenti dovranno confrontarsi con un orientamento giurisprudenziale che considera illegittima la conservazione retroattiva dell’incremento del 25,15% attraverso il meccanismo di aggiornamento successivo. Per i titolari di stabilimenti balneari questo significa che è opportuno controllare le comunicazioni dei canoni, le tabelle ministeriali utilizzate e gli eventuali provvedimenti comunali di determinazione degli importi per il 2023, il 2024 e il 2025. Il confronto dovrà essere effettuato sulla base della specifica concessione, delle misure unitarie applicabili e delle altre componenti che concorrono alla determinazione del canone.
Da questa verifica potrebbe emergere la possibilità di chiedere la rideterminazione degli importi e il recupero delle somme versate in eccesso, oppure il loro eventuale scomputo dai canoni successivi. Non è però corretto affermare che tutti i concessionari abbiano automaticamente diritto alla restituzione di una somma pari al 25,15% del canone attualmente pagato: l’importo effettivamente recuperabile dipende dai calcoli applicati, dalle annualità interessate, dagli atti adottati nei singoli rapporti concessori e dalle eventuali ulteriori componenti del canone. Rimane inoltre da verificare come il Ministero e gli enti concedenti daranno concreta attuazione alle pronunce e se interverranno nuove disposizioni o ulteriori contenziosi. È proprio su questo punto che la vicenda assume un rilievo nazionale: un criterio di calcolo utilizzato a livello ministeriale non può essere considerato definitivamente risolto soltanto perché è stato introdotto un nuovo riferimento normativo, quando il giudice ha già escluso che quel riferimento possa legittimare retroattivamente gli importi pregressi.
Attenzione: il diverso aumento del 10% non è stato cancellato
È necessaria una precisazione importante per evitare equivoci. La contestazione sull’incremento del 25,15% non coincide con quella relativa alla maggiorazione del 10% prevista dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 118 del 2022, nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 131 del 2024, convertito dalla legge n. 166 del 2024. Nella sentenza n. 11715 del 2026, il TAR Lazio ha respinto la specifica censura contro l’applicazione di quest’ultima maggiorazione alla concessione del porto turistico di Rimini, ritenendola applicabile anche alle concessioni dedicate alla nautica da diporto, in quanto ricondotte dalla normativa al sistema delle misure dei canoni turistico-ricreativi.
La pronuncia, dunque, non può essere letta come un annullamento generalizzato di ogni aumento dei canoni demaniali. Il punto controverso è la possibilità di mantenere, attraverso gli aggiornamenti successivi, gli effetti di un incremento del 25,15% fondato su un decreto già annullato. La distinta maggiorazione del 10% richiede una valutazione separata e non può essere considerata automaticamente eliminata per effetto delle sentenze in esame.
Una questione che riguarda l’intero sistema dei canoni
Il nuovo pronunciamento del TAR Lazio consolida un orientamento che il settore balneare non dovrebbe sottovalutare. La determinazione dei canoni demaniali deve rispettare la normativa applicabile e gli effetti delle pronunce giudiziarie, senza che una modifica successiva dei parametri possa essere impiegata per ripristinare retroattivamente aumenti già annullati. Per le imprese turistico-ricreative, il precedente di Rimini rappresenta un elemento concreto per approfondire la correttezza dei conteggi effettuati dagli enti concedenti. Resta però necessario distinguere il principio affermato dal giudice dalla sua applicazione economica a ogni singola concessione, verificando gli atti e gli importi effettivamente richiesti.
La questione non si esaurisce quindi nello stop a un aggiornamento ministeriale. Tocca un tema fondamentale per migliaia di imprese: la certezza dei criteri con cui vengono determinati i canoni per l’utilizzo del demanio marittimo e la possibilità di ottenere la correzione degli importi quando siano stati calcolati sulla base di parametri giudicati illegittimi.