Balneari, la scarsità delle spiagge va provata: la svolta della Corte UE nell’analisi di Pozzato (Corte dei Conti)

Al momento stai visualizzando Balneari, la scarsità delle spiagge va provata: la svolta della Corte UE nell’analisi di Pozzato (Corte dei Conti)
Photo by Walkerssk on Pixabay

Con l’ordinanza del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 (Balneari Rimini), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un chiarimento destinato a pesare sul futuro delle concessioni demaniali marittime in Italia: l’applicazione della direttiva Bolkestein alle spiagge non è automatica, ma dipende da un presupposto tutto da dimostrare, la scarsità effettiva della risorsa (l’arenile). Ad analizzare la pronuncia, con un approfondimento firmato su ItaliaOggi, è Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti.

Cosa cambia con l’ordinanza

Il giudice europeo non ha mutato l’impostazione seguita nei precedenti pronunciamenti sulla materia, ma ha precisato un elemento conoscitivo essenziale nel percorso che porta alla riassegnazione dei beni demaniali: l’accertamento della scarsità della risorsa naturale, presupposto indispensabile per l’applicazione della direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Bolkestein. Solo se questa scarsità viene verificata, infatti, scatta l’obbligo di attivare procedure competitive per l’affidamento delle concessioni, anche una volta scaduto il termine del periodo di gestione in essere.

Il punto centrale dell’ordinanza, secondo Pozzato, è quello che si può definire un’inversione dell’onere della prova: finora si è generalmente presunta l’esistenza di una scarsità delle spiagge come dato acquisito (una presunzione relativa, juris tantum), mentre ora la Corte chiarisce che tale scarsità deve essere provata concretamente, e non semplicemente presunta.

Una conseguenza pratica rilevante riguarda anche gli strumenti di finanza di progetto: le nuove procedure di affidamento, comprese quelle nel quadro del project financing, diventano obbligatorie soltanto laddove venga dimostrato che gli arenili sono effettivamente scarsi.

Il ruolo della Corte dei conti e il rischio di danno erariale

Nel suo intervento, Pozzato pone l’accento su un nodo istituzionale: individuare il soggetto competente a verificare la scarsità, compito che si colloca “nel quadro dei doverosi meccanismi di controllo, affidati in particolare alla Corte dei conti”. La titolarità dell’accertamento generale spetta allo Stato, come indicato anche nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2023, ma resta aperta la possibilità per i singoli Comuni di discostarsene qualora dimostrino, con motivazione rafforzata, situazioni locali difformi.

Pozzato richiama esplicitamente l’attività della propria Sezione, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna, che con le delibere n. 14 e 15 del 2026 si è già espressa sull’illegittimità del diritto di prelazione nel project financing per alcuni interventi sulla riviera romagnola. L’articolo sottolinea come i controlli della magistratura contabile — sia in sede consultiva (pareri preventivi sulla legittimità degli atti comunali relativi alla sistemazione del litorale) sia in sede di responsabilità (Procure regionali) — assumano un ruolo centrale: il mantenimento illegittimo di concessioni prorogate o un affidamento irregolare può infatti concretizzare un danno erariale, derivante sia dal minor introito per la mancanza di gare, sia da canoni non aggiornati.

I criteri oggettivi per valutare l’arenile libero

Secondo l’analisi di Pozzato, i Comuni che vogliano dimostrare situazioni locali differenti rispetto alle valutazioni statali generali devono provare la disponibilità di arenile libero e l’assenza di saturazione dei gestori balneari, basandosi su criteri oggettivi e concretamente verificabili:

  • estensione della costa comunale;
  • percentuale di arenile già in concessione;
  • disponibilità residua di spiaggia libera;
  • specificità geomorfologiche o urbanistiche del territorio.

Solo allegando questi elementi, con una motivazione rafforzata, un Comune potrà discostarsi dalle conclusioni generali derivanti dall’accertamento condotto a livello statale.

Il contesto giuridico

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale già tracciato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 (causa C-348/22, relativa al Comune di Ginosa e alla Società Italiana Imprese Balneari), richiamata espressamente da Pozzato come precedente non superato ma confermato. Anche in quel caso la Corte aveva stabilito che il diritto UE non impedisce di valutare la scarsità delle risorse naturali combinando un approccio generale a livello nazionale con un’analisi caso per caso sul territorio costiero comunale.

Resta fermo che la Corte di Lussemburgo non si è pronunciata nel merito sull’effettiva scarsità o abbondanza delle spiagge italiane: questa valutazione compete alle autorità nazionali competenti, sotto il controllo, come rimarcato dal presidente Pozzato, della magistratura contabile.


Fonte: ItaliaOggi — a firma di Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti

Questo articolo ha un commento

  1. Teo

    PORCA MENTA. Se ci sono 8.000 km di costa in Italia ( senza laquali e fluviali) e 7500 lidi ! Con una media di 50 mt lineari ( la mia è 34 mt) non si raggiungono i 340 km.???di cosa stiamo PARLANDO!!!!!

Lascia un commento