Balneari, la scarsità delle spiagge va accertata: il caso Comacchio e il ruolo dei controlli

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La questione della scarsità delle risorse naturali torna al centro del dibattito sulle concessioni balneari dopo l’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2026, causa C-574/25, Balneari Rimini. Un tema che News Balneari aveva già approfondito il 4 settembre scorso e che ora torna d’attualità anche sulle pagine de Il Resto del Carlino, in un approfondimento dedicato alla situazione di Comacchio e della costa ferrarese.

Il nuovo intervento del Carlino assume particolare rilievo perché nasce dal confronto con Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti, chiamato ad analizzare le conseguenze dell’ordinanza europea sul modo in cui deve essere verificata la scarsità dell’arenile. Il magistrato contabile, senza entrare nel merito delle singole scelte amministrative dei Comuni, ricollega la questione a un’esigenza di ricognizione concreta e documentata del territorio, con particolare attenzione agli effetti finanziari che le decisioni sulle concessioni possono produrre per gli enti locali.

Il punto giuridico sul quale si concentra l’ordinanza europea è particolarmente rilevante: l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE collega l’obbligo di ricorrere a una procedura di selezione alla presenza di un numero limitato di autorizzazioni dovuto alla scarsità delle risorse naturali. La Corte chiarisce che l’esistenza di questa limitazione deve essere determinata sulla base di una situazione concreta, valutata dall’autorità competente e sottoposta al controllo del giudice nazionale.

È proprio questo il passaggio che, nell’analisi richiamata da News Balneari e ora ripreso dal Carlino, assume una dimensione molto più concreta: la scarsità non può essere trattata come un dato automaticamente acquisito, ma deve essere sostenuta da elementi oggettivi, verificabili e riferiti alla situazione reale della costa.

Non si tratta, dunque, di affermare in astratto che le spiagge italiane siano abbondanti o, al contrario, scarse. La Corte di giustizia non ha compiuto questa valutazione, ma ha precisato che gli Stati membri possono adottare criteri generali e astratti, criteri riferiti al singolo territorio oppure una combinazione dei due metodi, purché tali criteri siano obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Ed è qui che si inserisce il tema della ricognizione comunale evidenziato da Pozzato. Nel caso di Comacchio, il ragionamento riportato dal Carlino porta l’attenzione sulla necessità di esaminare concretamente la disponibilità di arenile libero, la sua effettiva fruibilità, la gratuità della costa accessibile al pubblico e il grado di saturazione delle aree già affidate in concessione.

Una ricognizione seria, quindi, non dovrebbe limitarsi al semplice conteggio degli stabilimenti esistenti, ma dovrebbe prendere in considerazione il quadro complessivo della costa e la reale disponibilità della risorsa utilizzabile. Tra gli elementi indicati nell’analisi figurano la lunghezza complessiva del litorale comunale, la percentuale di arenile occupata dalle concessioni, la disponibilità residua di spiaggia libera, la vicinanza delle aree libere alle zone abitate e le caratteristiche geomorfologiche del territorio, compresi i fenomeni di erosione. Vengono inoltre considerate le concrete possibilità di raggiungere via terra i diversi tratti di costa.

Si tratta di un’impostazione che rafforza quanto già evidenziato da News Balneari nell’analisi del 4 settembre: l’accertamento della scarsità costituisce una fase preliminare rispetto alla scelta dello strumento di affidamento e non può essere sostituito da una semplice presunzione generale.

La conseguenza pratica è importante. L’articolo 12 della direttiva servizi impone il confronto concorrenziale quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato proprio a causa della scarsità della risorsa. Per questo la verifica della scarsità diventa un passaggio decisivo nella costruzione del procedimento amministrativo.

Il tema non riguarda soltanto il diritto europeo, ma anche la responsabilità degli enti locali nelle scelte di gestione del demanio. Ed è proprio su questo profilo che il contributo di Pozzato, in qualità di magistrato della Corte dei conti, aggiunge un elemento ulteriore al dibattito. Nel servizio del Carlino viene infatti richiamata la necessità che le decisioni comunali siano precedute da una ricognizione generale e siano inserite in una programmazione complessiva, evitando valutazioni frammentarie riferite alle singole concessioni senza un quadro d’insieme.

Secondo la ricostruzione pubblicata da News Balneari, il ruolo della magistratura contabile viene in questo contesto collegato anche alle possibili conseguenze finanziarie delle decisioni assunte dagli enti locali. Il tema è quello dei canoni concessori e, più in generale, dell’eventuale perdita di entrate derivante da scelte amministrative non adeguatamente istruite o da modalità di affidamento non corrette.

Questo profilo merita attenzione perché sposta il dibattito su un terreno spesso trascurato. La scelta sulla destinazione della spiaggia non produce infatti soltanto effetti sulla concorrenza e sull’utilizzazione del demanio, ma può incidere anche sulle entrate comunali e sull’equilibrio finanziario dell’ente. Nel servizio del Carlino, proprio questo aspetto viene indicato come uno degli elementi che gli amministratori dovrebbero considerare nella fase di ricognizione e programmazione.

La Corte di giustizia, del resto, non ha stabilito che le spiagge italiane non siano scarse, così come non ha affermato il contrario. Ha lasciato alle autorità competenti il compito di effettuare questo accertamento sulla base di elementi verificabili, sottoponendolo poi al controllo del giudice nazionale.

Ne deriva che la partita delle concessioni potrebbe giocarsi in misura significativa proprio prima della gara: nella fase in cui l’amministrazione deve dimostrare se, dove e in quale misura la risorsa naturale risulti effettivamente limitata.

Per i Comuni costieri si apre quindi una fase nella quale la qualità dell’istruttoria sulla scarsità diventa decisiva. Una ricognizione completa della costa, accompagnata da dati aggiornati e da una motivazione coerente con le caratteristiche del territorio, può assumere un peso determinante nella successiva disciplina delle concessioni. È questo, in sostanza, il filo conduttore che emerge mettendo insieme l’ordinanza della Corte UE, l’analisi già pubblicata da News Balneari e il nuovo approfondimento del Resto del Carlino dedicato a Comacchio.

Il caso della costa ferrarese diventa così un esempio concreto di una questione destinata a interessare molti altri territori italiani: non soltanto se esista una scarsità della risorsa, ma come questa scarsità debba essere dimostrata, da chi debba essere accertata e con quali dati possa essere sostenuta una scelta amministrativa destinata a produrre effetti anche sul piano finanziario.

La Corte di giustizia ha fissato il principio europeo; ora la fase decisiva si sposta sulle amministrazioni e sulla qualità delle loro ricognizioni territoriali. Ed è proprio su questo terreno che l’intervento del presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna assume particolare interesse: non come pronuncia sulla singola concessione, ma come richiamo alla necessità di decisioni fondate su un quadro generale, su dati verificabili e su una valutazione complessiva degli interessi pubblici coinvolti.

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