Nota Assonat su DL avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

Nota Assonat su DL avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

Decreto Legge avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche – ricreative e sportive.
1. Il decreto legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche – ricreative e sportive, ha apportato alcune modificazioni alla Legge n. 118 del 5.8.2022, in materia di proroga e durata delle concessioni, di procedure di gara. Appaiono, quindi, opportune alcune brevi considerazioni, con specifico riferimento alla rilevanza di tale provvedimento normativo per le strutture dedicate alla nautica da diporto.
Tale decreto dispone, in particolare, che la lettera a) dell’art. 3 comma 1, venga sostituita prevedendo che le sue disposizioni si riferiscano espressamente a “a) le concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 5.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge del 4.12.1994 n. 494”, nonché a quelle gestite dalle società e Associazioni sportive, con particolari requisiti.
2. In primo luogo, è opportuno evidenziare che la Legge n. 118/2022, con la quale sono state abrogate le disposizioni in materia di proroga automatica delle concessioni ed in particolare l’art. 1 commi 682 e 683 della legge 145/2018 e l’art. 182 comma 2 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 77/2020 e l’art. 100 comma 1, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni in legge 126/2020, era già di per sé inidonea ad intervenire in materia di strutture dedicate alla nautica da diporto.
Difatti, la portata delle disposizioni di cui alla Legge n. 118/2022 doveva ritenersi circoscritta in base a quanto previsto al capo II, art. 2, con il quale è stata conferita delega al Governo per la mappatura e trasparenza dei regimi concessori dei beni pubblici, generalizzandola a tutti i beni pubblici, compresi quelli ricadenti nel demanio marittimo, senza specificazione dell’ambito di applicazione.
Con il successivo art. 3, comma 1, il legislatore aveva disposto che continuavano ad avere efficacia fino al 31 Dicembre 2023 le concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), ovvero: “quelle aventi ad oggetto attività turistico-ricreative e sportive, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al Registro del CONI… e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”; in tal modo, distinguendo espressamente tra tali concessioni e quelle genericamente definite “Concessioni demaniali marittime”.
Tuttavia, l’art. 4 della Legge 118/2022, rubricato “Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”, non aveva incluso nel campo di applicazione di tale norma (con la quale il legislatore aveva delineato confini ed oggetto della delega del Governo), come avvenuto nell’articolo precedente, anche le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, delimitando il campo di applicazione di tale norma alle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive.
A tale proposito, occorre rammentare che l‘istituto della delegazione legislativa è disciplinato dall’art. 76 della Costituzione, che stabilisce che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e che, il successivo art. 77, I comma della Costituzione, dispone, inoltre, che “il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”.
Pertanto, il Governo e il Parlamento sarebbero potuti intervenire in materia di concessioni demaniali aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione delle infrastrutture dedicate alla Nautica da diporto, solo utilizzando altri strumenti legislativi, non potendo travalicare i limiti della suddetta legge delega.
Ciò, evidentemente, è dovuto al fatto che la nautica da diporto richiede una normativa del tutto autonoma rispetto a quella prevista per le concessioni balneari, considerata la portata degli investimenti che impone la realizzazione di un porto e la conseguente necessità di una disciplina che tuteli il loro ammortamento sul piano finanziario ed una equa remunerazione, anche con riferimento alla realizzazione delle opere inamovibili di cui all’art. 49 del Codice della Navigazione e che il
procedimento per il rilascio delle concessioni è espressamente disciplinato dal DPR 509/1997, la cui legittimità e coerenza e conformità rispetto ai principi comunitari, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa.
Non era, come non è, quindi, necessario alcun intervento normativo in materia di bandi di gara e di evidenza pubblica per le strutture dedicate alla nautica da diporto, poiché il Consiglio di Stato ha più volte confermato la portata e l’efficacia del DPR 509/1997, ad esempio, da ultimo, con la recente sentenza n. 89/2019 con la quale è stato chiarito che “il DPR 2.12.1997 n. 509 ha successivamente dettato la disciplina del procedimento di successione dei beni del Demanio Marittimo per le strutture dedicate alla nautica da diporto, definendo agli artt. 3 e 4 il procedimento per il rilascio …” precisando, altresì che “…nelle disposizioni sopra richiamate non si ravvisa alcuna ipotesi o possibilità di deroga al principio del confronto concorrenziale, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali di cui trattasi” (nello stesso senso anche Consiglio di Stato sentenza n. 6488/2012).
3. Come noto, il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella L. n. 494, recante disposizioni per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, stabiliva poi all’art. 01 che “1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le
esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”.
4. La modifica apportata dal D.L. in questione è di estrema rilevanza, poiché la precedente formulazione della Legge n. 118/2022, sostituita cosi come indicato, faceva viceversa riferimento, al suo art. 3), anche a “quelle (concessioni) per la realizzazione e concessione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio”; mentre, il nuovo testo del D.L. non contiene tale riferimento.
L’omessa menzione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, appare, quindi, senza dubbio, escludere dall’ambito di applicazione di tale provvedimento normativo le concessioni relative a tali strutture, sia con riferimento alla proroga ed alla durata delle concessioni sino al 30.9.2027 (modifica introdotta dal D.L. all’art. 3, comma 1 della Legge 118/2022), sia alle nuove procedure di gara, così come disciplinate con il nuovo testo dell’art. 4.
5. A conferma di tale interpretazione, basata sul tenore letterale del decreto, depongono anche le disposizioni in materia di canone e di indennizzi, che non fanno alcun riferimento, ad esempio, alle questioni relative alle opere di difficile rimozione ed ai valori tabellari previsti dalla normativa vigente, applicabili alle strutture dedicate alla nautica da diporto ed altre specifiche disposizioni in materia di portualità turistica.
6. Da ultimo, occorre evidenziare che le disposizioni del D.L. sono coerenti con quanto previsto dal Piano del Mare approvato con Delibera n. 36 del CDM del 31.7.2023 previsto dal Decreto Legge n. 198 del 29.12.2022, documento di indirizzo elaborato dall’organo interministeriale CIPOM, nel quale è stato espressamente specificato che alle strutture portuali turistiche, compresi gli approdi e i punti d’ormeggio, non si applica la Direttiva Servizi 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein; di talchè, esse sono sottratte altresì alle procedure di gara ed in generale alla disciplina prevista per le concessioni con finalità turistico-ricreative.

Legislazione spagnola: Ordinanza APM/241/2018, del 23 febbraio, che approva le condizioni generali per l’affidamento delle concessioni pubbliche in conformità con le disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, delle Coste.

L’entrata in vigore della legge 2/2013, del 29 maggio, sulla protezione e l’uso sostenibile del litorale e la modifica della legge 22/1988, sulle coste, e del regolamento generale costiero, approvato con regio decreto 876/2014, dell’ottobre 10, ha introdotto una serie di modifiche nella prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, che dovranno essere opportunamente inserite nella scheda delle condizioni generali che regolano l’affidamento delle concessioni oggetto di detta disposizione.

La suddetta modifica normativa ha fatto sì che il precedente documento, approvato con l’ordinanza MAM/2035/2007, e che è applicato fin dalla sua entrata in vigore il 31 luglio 2007, presenti, in parte del suo contenuto, alcune contraddizioni con la normativa di settore in vigore. Questo fatto, unitamente all’interpretazione di varie clausole della stessa effettuata più volte dai tribunali, alterandone o annullandone il contenuto, ha motivato la redazione di un nuovo elenco di condizioni generali adattato a tali circostanze; Vengono inoltre introdotte alcune modifiche che, al fine di realizzare i principi di efficacia ed efficienza che devono disciplinare l’attività della Pubblica Amministrazione, si ispirano all’esperienza maturata nell’elaborazione delle procedure di affidamento delle concessioni ai sensi della prima disposizione transitoria del d.lgs. n. la legge costiera.

L’articolo 73 della Legge Costiera stabilisce che l’Amministrazione competente approverà le condizioni generali per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, prevedendo all’articolo 151.3 del Regolamento Generale Costiere che prima dell’approvazione del disciplinare sarà richiesta la relazione del Ministero Ministero del Tesoro e delle Pubbliche Amministrazioni nei termini previsti dalla normativa sul Patrimonio dello Stato.

L’articolo 91.2 della legge 33/2003, del 3 novembre, sul patrimonio delle pubbliche amministrazioni stabilisce che in assenza di condizioni generali, le concessioni e le autorizzazioni saranno conformi a quelle stabilite dal ministro responsabile del dipartimento in cui si trovano i beni interessati o da cui dipendono gli enti pubblici che ne sono titolari o che li vincolano. Tali condizioni potranno avere portata generale, per specifiche categorie di autorizzazioni e concessioni di competenza del dipartimento, ovvero essere stabilite per casi specifici, e la loro approvazione richiederà, in ogni caso, una previa relazione favorevole del Ministro delle Finanze, che provvederà a essere altrettanto inderogabile e vincolante quando si intenda stabilire deroghe alle condizioni da essa generalmente approvate.

In sua virtù, ed a seguito di relazione favorevole del Ministero delle Finanze e della Funzione Pubblica, ho:

Oggetto unico. Approvazione delle condizioni generali per le concessioni pubbliche sulle spiagge, sulla zona marittimo-terrestre e sul mare territoriale da concedere in conformità con le disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste.

Le condizioni generali per le concessioni pubbliche sulle spiagge, sulla zona marittimo-terrestre e sul mare territoriale da concedere in conformità con le disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste, che è inserita di seguito.

Disposizione transitoria unica. Regime transitorio.

Le procedure in corso per l’assegnazione di concessioni sotto la tutela della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste, avviate prima della data di entrata, saranno disciplinate dalle disposizioni della presente ordinanza .in vigore della presente ordinanza.

Tuttavia, le procedure in cui, dopo il 1 settembre 2017, è stata fatta l’offerta di condizioni agli interessati, saranno risolte in conformità con il documento delle condizioni generali esistente prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza.

Disposizione finale unica. Entrata in vigore.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale dello Stato”.

Madrid, 23 febbraio 2018. -Il Ministro dell’Agricoltura e della Pesca, dell’Alimentazione e dell’Ambiente, Isabel García Tejerina.

ESPOSIZIONE
Condizioni generali per la concessione di concessioni pubbliche, in conformità con le disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste

Disposizioni generali

1. La presente concessione, che non implica il trasferimento del demanio pubblico né dei poteri che lo Stato ha su di esso, è concessa subordinatamente alle disposizioni della prima disposizione transitoria della legge 22/1988, del 28 luglio, sui costi, lasciando pre -diritti esistenti salvi e senza pregiudizio per i terzi.

2. La presente concessione non implica assunzione di responsabilità da parte del Ministero dell’agricoltura e della pesca, alimentazione e ambiente in relazione all’esercizio degli usi e degli sfruttamenti esistenti, sia nei confronti di terzi che del concessionario stesso.

3. Il rilascio della presente concessione non esenta il titolare dall’ottenimento delle concessioni e delle autorizzazioni richieste da altre pubbliche amministrazioni in forza delle loro attribuzioni in materia di porti, scarichi o altre materie specifiche.

4. La presente concessione non implica l’autorizzazione a svolgere attività ausiliarie fuori dai limiti della stessa, come la raccolta, lo stoccaggio o il deposito dei rifiuti provenienti dallo sfruttamento, né a fare pubblicità, salvo le eccezioni previste dalla normativa, e previa consenso del Servizio Costiero Periferico.

5. Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere a proprie spese, nei modi e nei termini indicati dal Servizio Periferico Costiero, la segnaletica terrestre necessaria durante l’esecuzione dei lavori sui terreni oggetto della concessione.

6. Il concessionario è tenuto a sostituire e conservare la segnaletica perimetrale che risulti oggetto di demolizione o ricollocazione a seguito di lavori da eseguire sui terreni oggetto della presente concessione, secondo le modalità indicate dal Servizio Periferico Costiero.

Oggetto e durata della concessione

7. Ai sensi della prima disposizione transitoria della vigente Legge Costiera, la concessione sarà concessa per il periodo stabilito nelle Condizioni Particolari e Prescrizioni (PCPP), nel rispetto degli usi e degli sfruttamenti riconosciuti nel presente Decreto Ministeriale di concessione.

Commissioni, commissioni e spese

8. Il concessionario verserà, se del caso, all’Erario pubblico l’importo corrispondente al canone di occupazione o di utilizzo, a partire dalla data di notifica della concessione della concessione, nella forma e nell’importo stabiliti nel PCPP.

Tale compenso potrà essere riveduto dall’Amministrazione, proporzionalmente all’incremento del valore della base utilizzata per fissarlo.

Allo stesso modo presenterà, se del caso, entro quindici giorni, i corrispondenti documenti giustificativi di detti pagamenti per conoscenza del Servizio Periferico Costiero.

Usi e sfruttamenti esistenti

9. La concessione è concessa nel rispetto degli usi e degli sfruttamenti esistenti all’entrata in vigore della legge 22/1988, del 28 luglio, o, se applicabile, al momento dell’approvazione della delimitazione che ha determinato l’inclusione delle terre nel demanio pubblico demanio marittimo-terrestre, lasciando la restante superficie dell’ex proprietà privata sottoposta al regime generale di utilizzo del demanio pubblico marittimo-terrestre.

Il Servizio Periferico Costiero può procedere, tramite un rappresentante da esso designato e con l’assistenza del concessionario, al riconoscimento degli usi e degli sfruttamenti esistenti sui terreni oggetto della concessione, redigendo, a tal fine, i relativi atti minuti e pianificare.

Uso e sfruttamento

10. Il concessionario non può destinare i terreni demaniali concessi, né le opere su di essi realizzate, per usi diversi da quelli espressi nella concessione. Né può occupare alcuno spazio del demanio pubblico al di fuori di quello specificatamente autorizzato a tale scopo dal Servizio Periferico Costiero.

11. Il Servizio Periferico Costiero può verificare in ogni momento il rispetto dell’oggetto della concessione, nel rispetto degli usi e degli sfruttamenti ivi riconosciuti.

12. Nei casi di concessioni il cui oggetto comporta l’esercizio di un’attività idonea a generare un vantaggio economico, ovvero comporta la validità di autorizzazioni, licenze o permessi di attività o di sfruttamento concessi da altre Amministrazioni, l’inattività o l’assenza di detti titoli per un periodo superiore ad un anno, comporterà necessariamente l’apertura di una pratica per la scadenza della concessione, salvo che ciò sia dovuto a giusta causa.

13. Il concessionario è tenuto a conservare e mantenere le opere ed i terreni concessi in perfetto stato d’uso, anche dal punto di vista della pulizia, dell’igiene e dell’estetica, effettuando le opere di conservazione e manutenzione e le eventuali riparazioni alle stesse necessarie. Ferma restando la necessità di presentare la successiva dichiarazione responsabile per l’esecuzione di tali lavori, quando essi abbiano carattere di riparazione importante, il concessionario dovrà preventivamente presentare, per l’eventuale accettazione da parte dell’Amministrazione, il relativo progetto.

14. Il Servizio Periferico Costiero può verificare in ogni momento lo stato di conservazione e manutenzione delle strutture e dei terreni concessi e indicare le riparazioni e gli altri interventi che devono essere eseguiti per rispettare i termini della concessione, con obbligo per il concessionario di eseguirli entro il termine indicato e secondo le modalità stabilite nella condizione precedente. Se il concessionario non esegue tali azioni entro il termine stabilito, il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca, dell’Alimentazione e dell’Ambiente può irrogare una sanzione pecuniaria non superiore al 10 per cento del budget complessivo delle opere autorizzate, concedendogli un nuovo termine di esecuzione . Se il concessionario non effettua le riparazioni entro questo nuovo termine verrà avviata la pratica di scadenza della concessione.

15. La distruzione di tutte o della maggior parte degli impianti il ​​cui uso o sfruttamento è autorizzato dalla presente concessione, purché dovuta a cause di forza maggiore, attribuirà al concessionario il diritto di scelta tra la rinuncia alla concessione senza diritto ad alcuna indennizzo, ovvero la ricostruzione a loro spese alle condizioni indicate dalla Direzione Generale della Sostenibilità della Costa e del Mare per la restante durata della concessione. La distruzione di tutte o della maggior parte degli impianti per dolo o colpa del concessionario o di persone da lui a carico farà decadere la concessione.

16. Se nel corso della validità della concessione viene rilevata la realizzazione di opere o usi non previsti dalla stessa, il Servizio Periferico Costiero ne dispone, rispettivamente, la cessazione o la sospensione, nei modi e con gli effetti previsti dall’articolo 103 del comma 1. la legge costiera. Qualora le infrazioni commesse siano di notevole rilevanza verrà avviata anche una pratica di decadenza della concessione.

Trasferire

17. La presente concessione, secondo quanto disposto dall’articolo 70 della Legge Costiera, sarà trasferibile per atti inter vivos e mortis causa. La cessione inter vivos sarà valida solo se l’Amministrazione riconosce preventivamente il rispetto, da parte dell’acquirente, delle condizioni stabilite nella concessione. In caso di morte del concessionario, i suoi successori, a titolo di eredità o legato, possono surrogarsi nei diritti e negli obblighi del concessionario, purché entro il termine di quattro anni comunichino espressamente all’Amministrazione la morte e la desiderio di surrogazione. Decorso tale termine senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione, la concessione verrà estinta.

Proroga straordinaria

18. Il concessionario può richiedere la proroga stabilita nel secondo articolo della legge 2/2013, del 29 maggio, sulla protezione e l’uso sostenibile del litorale e modifica della legge 22/1988, sulle coste. Il termine della proroga decorrerà dalla data della tua richiesta, indipendentemente dal termine residuo per la cessazione della concessione.

Se la proroga viene richiesta entro i sei mesi precedenti la scadenza del termine di concessione, il termine di proroga verrà conteggiato dalla data di scadenza del titolo. La proroga della concessione sarà regolata sotto tutti gli altri aspetti dalle disposizioni della legge 22/1988, del 28 luglio, sulle coste e dai suoi regolamenti generali.

Altre disposizioni

19. Il concessionario sarà tenuto a rispettare le disposizioni vigenti o che verranno emanate di seguito, che abbiano effetto sul demanio pubblico concesso e sulle opere e attività ivi svolte, in particolare quelle corrispondenti alla gestione e alla tutela dell’ambiente marino, e la disciplina delle aree e delle strutture di interesse per la difesa nazionale, senza che la loro esecuzione o il loro utilizzo costituiscano ostacolo all’esercizio delle servitù di transito, di protezione e di accesso al mare.

Salvataggio della concessione

20. Se le aree di demanio pubblico oggetto della concessione sono necessarie, in tutto o in parte, per lo svolgimento di attività o l’esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità e per realizzarle è necessario utilizzare o demolire, in tutto o in parte, in parte, i terreni o le opere oggetto della concessione, l’Amministrazione può procedere al salvataggio prima della sua scadenza.

A tal fine verrà avviato il fascicolo di salvataggio della concessione, che sarà effettuato attraverso una procedura indipendente nella quale sarà ascoltato il concessionario, e tutte le procedure stabilite dalla legge 39/2015, del 1 ottobre, della procedura amministrativa comune di Pubbliche Amministrazioni e altre disposizioni applicabili.

La valutazione della concessione in caso di salvataggio sarà effettuata in conformità con le disposizioni della Legge Costiera, tenendo sempre conto della durata della concessione pendente al momento del salvataggio. Se l’oggetto della concessione impedisce di effettuare la valutazione conformemente alle disposizioni della Legge sulle coste, questa sarà effettuata secondo le norme di diritto amministrativo, civile o fiscale applicabili.

Revoca

21. Quando, senza l’intervento dell’Amministrazione, le condizioni fisiche dell’area oggetto della concessione variano, in modo tale da rendere impossibili, in tutto o in parte, gli usi e gli sfruttamenti esistenti in un dato momento, e, pertanto, sussistente la concessione stessa, l’Amministrazione potrà dichiararla risolta sulla base delle variazioni intervenute e tenendo conto della normativa applicabile, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzo.

Cessazione della concessione

22. Alla data in cui scade la concessione, tutte le opere e gli impianti ad essa soggetti torneranno all’Amministrazione dello Stato, a titolo gratuito ed a titolo gratuito.

23. Quando avviene la decadenza per scadenza del periodo di concessione, ogni diritto che i terzi dovessero vantare sul demanio pubblico concesso si estingue automaticamente, senza necessità di espressa dichiarazione. Né l’Amministrazione assumerà in carico eventuali contratti di lavoro subordinato che il concessionario abbia eventualmente stipulato per l’esercizio della propria attività d’impresa, senza che essa, quindi, possa in alcun modo comprendere che la reversione implica la sostituzione dell’impresa prevista dalla vigente normativa giuslavoristica. .

Al momento della ricezione da parte dell’Amministrazione dei beni restituiti, verrà redatto il relativo verbale alla presenza del concessionario, se presente.

Procedura sanzionatoria

24. L’inosservanza totale o parziale delle condizioni e delle prescrizioni imposte nella concessione darà luogo all’avvio del corrispondente fascicolo sanzionatorio per la violazione prevista dall’articolo 91.e) della Legge Costiera, fermo restando che, quando secondo l’Amministrazione l’infrazione potrebbe costituire un reato o un delitto, quest’ultima ne attribuirà la responsabilità alla giurisdizione competente. La procedura sanzionatoria sarà elaborata in conformità con le disposizioni della legge costiera e dei suoi regolamenti generali, nonché della legge 39/2015, del 1 ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni e della legge 40/2015, di ottobre 1, sul regime giuridico del settore pubblico.

Scadenza concessione

25. Fatte salve le cause che obbligano necessariamente all’avvio della pratica di scadenza della concessione, indicate nelle precedenti condizioni e nell’articolo 79 della Legge Costiera, l’inosservanza da parte del concessionario di quelle altre condizioni e prescrizioni particolari, specificatamente determinato nel PCPP, costituirà altresì causa obbligatoria per l’avvio della corrispondente pratica di scadenza.

Anche altri casi di inottemperanza possono comportare la decadenza della concessione, soprattutto quando si verifichino ripetute violazioni di una o più delle restanti condizioni.

26. Il trattamento della pratica di scadenza sarà effettuato indipendentemente dall’avvio dell’apposito procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dalla precedente condizione 24.

Esecuzione forzata

27. Quando il concessionario obbligato a farlo non esegue le azioni ordinate dall’Amministrazione, in applicazione delle condizioni corrispondenti, esso, ai sensi dell’articolo 102 della legge 39/2015, del 1 ottobre, e 107.4 della legge 22/ 1988, potrà procedere alla sua esecuzione sussidiaria, con l’ammontare delle spese, oltre che del danno, a carico del concessionario.

28. Se, in forza degli atti compiuti, il concessionario deve soddisfare l’Amministrazione con una somma liquida, in caso di mancato pagamento si seguirà la procedura esecutiva secondo quanto previsto dal Regolamento generale della riscossione.

29. In ogni caso, l’esecuzione forzata sarà eseguita conformemente alle disposizioni della legge 39/2015 del 1° ottobre e della legge 22/1988 del 28 luglio.

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