Concessioni balneari, ecco il bando-tipo: tutti i criteri su durata, indennizzi, requisiti e aggiudicazione
Balneari, primo confronto ieri al MIT sul bando-tipo nazionale, ma la partita resta aperta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato con gli enti territoriali della Conferenza Unificata il confronto sul bando-tipo per le concessioni balneari turistico-ricreative previsto dal decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, ma tutto è stato rinviato al 27 aprile. Nel frattempo è circolata una bozza tecnica con l’intestazione del Ministero, nella quale compaiono già i capitoli chiave del futuro schema nazionale: indennizzo, durata, cauzioni, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte.
La cornice normativa richiamata dal bando comprende la legge 118 del 2022, il Codice della navigazione con il relativo regolamento di esecuzione, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici espressamente richiamate e le prescrizioni urbanistico-edilizie insieme agli strumenti di pianificazione degli arenili. Non si tratta quindi di una gara costruita solo sul rialzo economico, ma di una procedura che deve misurare anche qualità del progetto, uso corretto del bene pubblico, sostenibilità e capacità di valorizzare il territorio.
Il bando deve indicare in modo preciso l’oggetto e le finalità della concessione, specificando tipologia, servizi richiesti, ubicazione, estensione del fronte mare, caratteristiche morfologiche dell’area e presenza di opere di facile o difficile rimozione. Deve inoltre riportare le risultanze della perizia di stima che ha determinato l’indennizzo, oltre alle superfici di eventuali aree in uso non esclusivo, come cavidotti, condotte o elettrodotti interrati, e alle eventuali volumetrie presenti. La suddivisione in lotti è pensata per assegnare una singola concessione per ciascun lotto, riferito ad aree con destinazioni d’uso analoghe e con caratteristiche omogenee anche sotto il profilo urbanistico e della pianificazione degli arenili.
Uno dei punti più delicati è il valore dell’indennizzo, che il concessionario subentrante dovrà corrispondere a quello uscente. Il parametro di riferimento per la perizia è rappresentato dalle Linee guida adottate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 6 agosto 2025. Il valore da riconoscere comprende gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla fine della concessione, inclusi quelli realizzati in conseguenza di eventi calamitosi, al netto di eventuali aiuti pubblici non rimborsati, e deve assicurare anche un’equa remunerazione sugli investimenti compiuti negli ultimi cinque anni. Lo stesso indennizzo concorre al valore della concessione anche ai fini del calcolo della cauzione provvisoria e di quella definitiva.
Quanto alla durata, il bando deve collocarsi dentro un limite minimo di cinque anni e un massimo di venti anni, come prevede l’articolo 4, comma 5, della legge 118 del 2022. La prima opzione consente di fissare già nel bando una durata predeterminata, calibrata sugli investimenti attesi dal mercato e sui vincoli derivanti dalla pianificazione urbanistica e dal piano di utilizzo degli arenili. La seconda consente invece di stabilire nel bando i criteri con cui definire la durata al momento dell’aggiudicazione, tenendo conto dell’esigenza di garantire l’ammortamento degli investimenti previsti nel piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.
Il sistema delle garanzie è articolato in due livelli. La cauzione provvisoria deve essere parametrata a una percentuale della somma tra canone demaniale marittimo, indennizzo dovuto al concessionario uscente e valore dei beni eventualmente acquistati dall’uscente, e serve a coprire il rischio di mancata sottoscrizione del disciplinare di concessione dopo l’aggiudicazione per fatti imputabili all’affidatario. La garanzia può assumere la forma di cauzione o fideiussione. La cauzione definitiva, invece, viene determinata in relazione al contenuto e all’entità della concessione, al canone demaniale e all’importo residuo dovuto a titolo di indennizzo, con possibilità per l’amministrazione di incamerarla in caso di inadempienze e di chiederne l’adeguamento in caso di variazione del canone o di pagamento dell’indennizzo.
Sul fronte dei requisiti di partecipazione, il bando richiama anzitutto quelli previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici. A questi si aggiungono l’iscrizione alla Camera di commercio o ad analogo registro europeo per lo svolgimento di attività turistico-ricreative e servizi complementari, l’assenza di condotte di occupazione abusiva del demanio marittimo nell’ultimo biennio, la regolarità nel pagamento dei canoni se si è già concessionari, il mancato ricorso a piani individuali di emersione del lavoro irregolare e il rispetto della normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Il concorrente vincitore è quello che ottiene il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma tra offerta tecnica e offerta economica, con un peso massimo della componente economica fissato in 10 punti. Il bando può prevedere un punteggio minimo necessario per l’affidamento e consente l’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta idonea. In caso di parità tra i migliori offerenti, la scelta finale passa attraverso ulteriori rialzi sul canone concessorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice della navigazione.
Per la valutazione dell’offerta economica, l’ente concedente tiene conto dell’importo offerto rispetto all’importo minimo dell’indennizzo e del canone demaniale marittimo. Il punteggio attribuibile alla componente economica non può superare il 10% del punteggio complessivo; all’interno di tale quota, il 30% riguarda il rialzo sull’indennizzo e il 70% il rialzo sul canone.
Più ampia e strategica è la parte dedicata all’offerta tecnica, che punta a premiare la proposta capace di garantire la migliore utilizzazione del bene demaniale. Tra le premialità previste rientrano la valorizzazione dell’area e dell’offerta balneare, la continuità dei servizi in relazione alla stagione, il sostegno a piccole, medie e micro imprese di prossimità e la capacità dell’attività imprenditoriale di valorizzare il territorio e l’offerta turistica locale secondo criteri di eco-sostenibilità. Contano inoltre la qualità e l’eco-compatibilità del progetto di ammodernamento di uno stabilimento esistente o di realizzazione di un nuovo stabilimento, l’adozione di strumenti di economia circolare e il riuso delle strutture già presenti.
Il bando riconosce poi un rilievo specifico ai profili di inclusione sociale e accessibilità. Sono infatti previste premialità per la promozione dei diritti delle persone con disabilità attraverso dotazioni e servizi avanzati, strumenti di comunicazione e orientamento, inclusione lavorativa, valorizzazione del capitale umano e creazione di reti inclusive sul territorio. Tra i criteri figurano anche la presenza di strutture turistico-ricettive alberghiere o extra-alberghiere confinanti con l’area oggetto della concessione, purché vi siano condizioni di infungibilità funzionale che qualifichino l’offerta, i servizi dedicati all’utenza balneare forniti da tali strutture e le politiche tariffarie agevolate per residenti e utenza locale.
Il risultato è un impianto che prova a combinare concorrenza, qualità progettuale, sostenibilità, accessibilità e radicamento territoriale. Per i Comuni e per gli operatori, il messaggio è chiaro: il futuro affidamento delle concessioni balneari dovrà essere costruito su bandi molto più dettagliati, motivati e comparabili, dove non basterà offrire di più, ma sarà decisivo dimostrare di saper utilizzare meglio il bene pubblico.