Torniamo su un argomento caldo. Nel momento in cui in Italia si continua a discutere di gare come passaggio inevitabile, dalla Spagna arriva una decisione che costringe a rimettere in ordine i concetti di base. La sentenza n. 1043/2025 del 17 luglio 2025 del Tribunal Supremo, Sezione Quinta, non si limita a risolvere un caso concreto, ma chiarisce in modo netto come devono essere lette le concessioni demaniali marittime nel tempo.
E lo fa partendo da un punto che cambia completamente prospettiva: non tutte le concessioni sono uguali.
Il Tribunal Supremo spiega infatti che esistono “dos tipos bien diferenciados de concesiones”, cioè due categorie ben distinte di concessioni. Da una parte ci sono quelle che affondano le loro radici in diritti anteriori alla Ley de Costas del 1988 o comunque rientrano nel suo regime transitorio; dall’altra ci sono le concessioni nate nel sistema più recente. Questa distinzione non è formale, ma sostanziale, perché solo le prime vengono considerate espressione di situazioni giuridiche consolidate, meritevoli di continuità.
Ed è qui che entra in gioco la proroga.
La sentenza chiarisce che queste concessioni storiche, quelle cioè “concesiones… otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley” – quindi concessioni rilasciate prima della riforma – possono essere prorogate all’interno di un sistema che non le tratta come qualcosa di nuovo, ma come rapporti già esistenti che continuano nel tempo.
Ma il vero punto di svolta è un altro, ed è tecnico solo in apparenza.
Il Tribunal Supremo afferma che “El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud”, cioè che il termine della proroga si calcola dalla data della richiesta, e aggiunge un inciso decisivo: “con independencia del plazo que reste”, indipendentemente dal tempo residuo della concessione originaria.
Questo significa che la proroga non è una semplice estensione di ciò che resta, ma un vero e proprio nuovo arco temporale che si apre a partire dalla proroga stessa. In altre parole, la concessione non viene considerata come un rapporto esaurito che deve essere rimesso sul mercato, ma come una situazione che può essere proiettata in avanti, mantenendo la propria identità.
E infatti la sentenza insiste anche su questo aspetto: la proroga avviene “manteniendo el mismo régimen de usos y aprovechamientos”, cioè mantenendo lo stesso regime di utilizzo e di attività. Non cambia la funzione, non cambia la destinazione, non nasce un nuovo rapporto. Si continua esattamente quello che già esisteva.
Questo passaggio è fondamentale, perché rompe l’equazione – molto diffusa nel dibattito italiano – tra scadenza della concessione e necessità di rimettere tutto in discussione. Nel modello che emerge dalla sentenza, la scadenza non è un punto di rottura, ma un momento di verifica all’interno di un rapporto che può proseguire.
Naturalmente, la proroga non è automatica in senso assoluto. Il Tribunal Supremo richiama la necessità di un controllo, che però non è di tipo concorrenziale. Il filtro è ambientale: è richiesto infatti l’“informe del órgano ambiental autonómico”, cioè il parere dell’autorità ambientale competente. Non si tratta quindi di scegliere tra più operatori, ma di verificare se l’attività sia compatibile con il contesto.
Anche questo è un elemento che cambia la prospettiva: il sistema non è privo di regole, ma le regole non sono quelle della gara generalizzata. Il controllo esiste, ma è tecnico, non competitivo.
Un ulteriore elemento rafforza questa lettura. La sentenza precisa che, nel caso in cui l’amministrazione intenda negare la proroga, “deberá motivar las razones de interés general”, cioè dovrà motivare le ragioni di interesse generale. Questo ribalta ancora una volta l’impostazione: non è la proroga a dover essere giustificata, ma eventualmente il suo diniego.
Mettendo insieme tutti questi passaggi, il quadro che emerge è molto chiaro. Le concessioni storiche non vengono trattate come beni da riassegnare ogni volta, ma come rapporti giuridici che possono continuare nel tempo, mantenendo uso, funzione e identità. La proroga non crea un nuovo titolo, ma prolunga quello esistente, e lo fa aprendo un nuovo periodo che decorre dalla proroga stessa.
A questo punto la domanda diventa inevitabile: se la concessione non è considerata un rapporto nuovo, se non cambia l’attività e se la durata riparte dalla proroga, su quale base dovrebbe scattare automaticamente una gara?
È esattamente su questo passaggio che la sentenza del Tribunal Supremo incide in profondità. E che, nel contesto italiano, continua a mettere in discussione molte certezze date per scontate.