SINDACATO ITALIANO BALNEARI
Inopportuno e illegittimo avviare i bandi in materia senza attendere la sua formulazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna n. 58 il DL 11 marzo 2026 n. 32, cd. Commissari, che prevede l’emanazione di un bando tipo per l’assegnazione di porzioni di demanio per uso turistico ricreativo.
In particolare l’art. 9 di detto decreto prescrive che:
«Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022».
È bene ricordare che lo stabilire le modalità di affidamento delle concessioni demaniali rientra ex art. 117, comma 2, lett. e), nelle competenze esclusive dello Stato, come ribadito ripetutamente dalla nostra Consulta (v. Corte Cost. 20 maggio 2010 n. 180).
Per cui nelle prossime settimane il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previo parere della Conferenza Unificata, emanerà un bando tipo che risponde alle pubblicistiche esigenze unitarie di evitare bandi disomogenei con effetti distorsivi sulla concorrenza e disparità di trattamento fra aziende.
Come chiarito anche dalla nostra giurisprudenza costituzionale il bando tipo è configurabile come «modello cui sono tenute ad uniformarsi le stazioni appaltanti» (Corte Cost. 12 luglio 2013 n. 187, p. 6.1) e «parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso» (Consiglio di Stato 16 gennaio 2023 n. 526, p. 5.3).

Il bando tipo è, quindi, il presupposto necessario per il bando particolare dell’ente concedente con il conseguente obbligo di attendere la sua emanazione e ciò anche con riferimento ai principi costituzionali di imparzialità e del buon andamento ex art. 97 della Cost. e art. 1 della legge 241 del 1990 (v. Corte Cost. 21 marzo 2014 n. 51 e Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 20 del 2021).
Si aggiunge in definitiva un ulteriore profilo di illegittimità a un eventuale bando comunale emanato prima del bando tipo.
Il decreto è stato assegnato al Senato (AS n. 1832) e dovrà essere convertito nei prossimi sessanta giorni con, a nostro avviso, ulteriori disposizioni a tutela della categoria e del modello di balneazione attrezzata italiana.
Alla luce di quanto sopra, l’eventuale avvio di procedure di gara da parte dei Comuni prima dell’adozione del bando tipo ministeriale potrebbe esporre tali atti a profili di illegittimità, in quanto emanati in assenza del modello cui le amministrazioni sono tenute ad uniformarsi.
Ne conseguirebbe, pertanto, la possibilità di impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da parte dei soggetti interessati, per violazione delle disposizioni introdotte dal decreto e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.