“No a premi e indennizzi speciali per concessionari, tutela libertà concorrenza e criteri scelta titolari è solo statale”
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 89, depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2024, in quanto incidenti sull’assetto concorrenziale del mercato balneare.
Le disposizioni regionali, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel modificare la precedente legge della Regione Toscana numero 31 del 2016 – spiega la Consulta in una nota -, prevedevano infatti specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.La Corte, pur riconoscendo che la disciplina delle concessioni balneari investe diversi ambiti materiali di competenza regionale, ha tuttavia ricordato che quest’ultima, allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, come accaduto nel caso all’esame.
Le argomentazioni della Regione Toscana a sostegno del proprio intervento normativo, fondate sull’inerzia del legislatore statale nel disciplinare il settore delle concessioni demaniali marittime e sulla necessità di tutelare l’affidamento degli operatori, non sono state ritenute dalla Corte idonee a giustificare l’invasione da parte del legislatore regionale di un ambito di competenza statale esclusiva, essendo peraltro già rinvenibili nell’ordinamento principi e altri indici normativi di derivazione europea utili all’esperimento delle gare da parte delle amministrazioni comunali. (Comunicato ufficiale della Corte Costituzionale)
Spiegazione della sentenza
La Corte Costituzionale, con la sentenza deliberata il 9 aprile 2025 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 (commi 3 e 4), 3 e 4 della legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, che modificava la precedente legge regionale n. 31 del 2016 in materia di concessioni demaniali marittime. Di seguito, si riepilogano i principali elementi della decisione.Motivazione della sentenzaLa Corte ha fondato la propria pronuncia sulla violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione italiana, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Le disposizioni regionali impugnate sono state ritenute lesive di tale competenza, poiché interferivano direttamente con l’assetto concorrenziale del mercato delle concessioni demaniali marittime, un ambito riservato alla legislazione statale.Questioni preliminari
- Cessazione della materia del contendere:
La Regione Toscana aveva eccepito che l’entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2024 (convertito nella legge n. 166 del 2024), successiva alla legge regionale impugnata, avesse reso inefficaci le disposizioni contestate, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte ha respinto questa tesi, rilevando che:- Le norme regionali non erano state abrogate formalmente.
- Esse avevano ricevuto applicazione nel frattempo, come dimostrato dall’avvio di procedure selettive per nuovi concessionari balneari sulla base della normativa impugnata.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il giudizio dovesse proseguire nel merito.
- Ammissibilità dell’impugnazione dell’articolo 1:
La Corte ha considerato ammissibile l’impugnazione dell’articolo 1, che modificava il preambolo della legge regionale n. 31 del 2016. A differenza di casi precedenti, in cui i preamboli erano stati giudicati privi di contenuto normativo, in questo caso l’articolo 1 introduceva principi e criteri direttivi con un carattere precettivo e innovativo, rendendolo sindacabile.
Analisi nel merito
La Corte ha esaminato ciascuna disposizione impugnata, rilevando come esse invadessero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza:
- Articolo 1:
Modificando il preambolo della legge regionale n. 31 del 2016, questa norma individuava principi e criteri direttivi per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime. La Corte ha ritenuto che ciò eccedesse le competenze regionali, poiché la definizione di tali criteri spetta esclusivamente allo Stato per garantire un assetto concorrenziale uniforme. - Articolo 2, comma 3:
Introduceva un criterio di premialità nella valutazione delle domande concorrenti, favorendo le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative. Secondo la Corte, questa previsione alterava la parità di trattamento tra i concorrenti, creando un vantaggio indebito per alcune categorie di operatori e restringendo la libera concorrenza. - Articolo 2, comma 4:
Prevedeva un indennizzo a favore del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, calcolato in base al valore aziendale e agli investimenti non ammortizzati. La Corte ha giudicato questa norma lesiva della concorrenza, poiché costituiva un disincentivo alla partecipazione alle procedure di affidamento per i nuovi concorrenti, favorendo indirettamente i concessionari uscenti. - Articolo 3:
Attribuiva alla Giunta regionale il potere di adottare linee guida per la determinazione dell’indennizzo. La Corte ha considerato questa disposizione un’ulteriore interferenza nella competenza statale, in quanto delegava a un organo regionale funzioni che incidono sull’assetto concorrenziale del mercato. - Articolo 4:
Sebbene non direttamente impugnato, questa norma transitoria, che prevedeva l’adeguamento delle linee guida entro 45 giorni, è stata dichiarata illegittima in quanto meramente accessoria e strumentale alle disposizioni già caducate (artt. 1, 2 e 3). Privata del suo fondamento normativo, ha perso ogni autonoma rilevanza.
Principi ribaditi dalla Corte La sentenza ha confermato che:
- I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, come previsto dalla normativa statale e dell’Unione Europea (in particolare, la direttiva 2006/123/CE, nota come “direttiva servizi”).
- Le Regioni possono esercitare competenze amministrative in materia di demanio marittimo (ex art. 105, d.lgs. n. 112/1998), ma non possono incidere sulle regole concorrenziali, che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.
- L’inerzia del legislatore statale non giustifica interventi regionali in ambiti di competenza esclusiva, né può essere invocata la “cedevolezza invertita”, applicabile solo a materie di competenza concorrente.
Rigetto delle difese regionali. La Regione Toscana aveva sostenuto che:
- Le disposizioni fossero temporanee, valide solo “nelle more” di un riordino statale.
- Esse si limitassero a recepire i principi della legge n. 118 del 2022 e della giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sentenze nn. 4479, 4480, 4481 del 2024).
La Corte ha respinto tali argomentazioni, rilevando che le norme regionali non si limitavano a richiamare principi generali, ma li declinavano in modo autonomo, invadendo la sfera di competenza statale.
Assorbimento della censura sull’art. 117, primo comma, Cost. Il Presidente del Consiglio aveva anche denunciato una violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i vincoli dell’ordinamento europeo (art. 12 della direttiva servizi). Tuttavia, la declaratoria di illegittimità basata sulla competenza statale ha reso superfluo l’esame di questa ulteriore censura.
Conclusione
La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 (commi 3 e 4), 3 e 4 della legge regionale Toscana n. 30 del 2024, ribadendo il principio che le regole per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabilite dallo Stato per garantire un mercato concorrenziale equo e uniforme. La sentenza sottolinea il limite invalicabile posto dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, anche in assenza di una disciplina statale completa al momento dell’intervento regionale.