Il Tar Toscana riabilita la Giurisdizione Amministrativa nella tutela delle imprese balneari, obbligando il Governo ad intervenire senza tentennamenti
di Vincenzo De Michele Inaspettatamente, la giurisdizione amministrativa attraverso il TAR Toscana riabilita sé stessa nella tutela effettiva delle imprese balneari. Con la sentenza del 29 gennaio 2024 n.112 (Pres. Est. Giani, Est. Fenicia) il TAR Toscana – IV Sezione ha rigettato il ricorso presentato dalla società Voltoncino s.r.l., titolare di due concessioni demaniali marittime in Orbetello, da ultimo prorogate fino al 31.12.2033 ai sensi dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 in esito a specifica istruttoria con pubblicazione della domanda di proroga nell’Albo pretorio comunale al fine di consentire la presentazione di eventuali domande in concorrenza in base al combinato disposto dell’art. 37 del Codice della Navigazione e dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. Il concessionario ricorrente ha impugnato la determinazione n. 238 del 2023, con la quale il Comune di Orbetello ha dato atto che le concessioni demaniali in scadenza al 31 dicembre 2033 cesseranno al 31 dicembre 2024, in ragione di quanto disposto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e dalle leggi n. 118/2022 e n.14/2023. Non è stata dedotta nel ricorso del 2023 del concessionario di Orbetello come specifico motivo di impugnativa la circostanza se i due titoli concessori erano iniziati prima del 28 dicembre 2009, cioè prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein. Nella sentenza n.112/2024 il TAR Toscana ha rigettato anche il motivo del legittimo affidamento ingenerato dalla disciplina di proroga al 31.12.2033 delle concessioni balneari con la seguente motivazione: «Non convince il riferimento al legittimo affidamento che avrebbe ingenerato la normativa di proroga, giacché il tema della possibile illegittimità della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, per contrasto con il diritto europeo, è da lungo tempo presente nel dibattito politico, dottrinale e giurisprudenziale. La prima procedura di infrazione europea risale al 2008 (n. 4908 del 2008) e la giurisprudenza amministrativa era giunta ad affermare la illegittimità delle suddette proroghe già all’inizio degli anni 2000 (Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168 e Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825). In un tal quadro normativo e giurisprudenziale è difficile sostenere che i beneficiari della proroga legale potessero in buona fede confidare nella legittimità della stessa e che il consolidamento della tesi della illegittimità della normativa interna di proroga per contrasto con il diritto europeo, avvenuto poi nella giurisprudenza europea, interna e nella legislazione, sia giunto come esito inaspettato e spiazzante.». Con sentenza del 10 giugno 2024 n.701 il TAR Toscana – IV Sezione (Pres. Giani, Est. Fenicia) ha confermato l’orientamento espresso nella sentenza n.112/2024 ed ha disapplicato la proroga al 31.12.2033 della durata del titolo concessorio di un’impresa balneare del Comune di Rio, confermando la legittimità del provvedimento dell’Ente locale che aveva disposto la scadenza dell’occupazione legittima del demanio marittimo al 31.12.2024, con condanna del concessionario ricorrente alle spese del giudizio. Anche nel giudizio definito dalla sentenza n.701/2024 del TAR Toscana non è stata dedotta nel ricorso del 2021 del concessionario di Cavo nel territorio del Comune di Rio, come…