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Il Tar Toscana riabilita la Giurisdizione Amministrativa nella tutela delle imprese balneari, obbligando il Governo ad intervenire senza tentennamenti

di Vincenzo De Michele Inaspettatamente, la giurisdizione amministrativa attraverso il TAR Toscana riabilita sé stessa nella tutela effettiva delle imprese balneari. Con la sentenza del 29 gennaio 2024 n.112 (Pres. Est. Giani, Est. Fenicia) il TAR Toscana – IV Sezione ha rigettato il ricorso presentato dalla società Voltoncino s.r.l., titolare di due concessioni demaniali marittime in Orbetello, da ultimo prorogate fino al 31.12.2033 ai sensi dell’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018 in esito a specifica istruttoria con pubblicazione della domanda di proroga nell’Albo pretorio comunale al fine di consentire la presentazione di eventuali domande in concorrenza in base al combinato disposto dell’art. 37 del Codice della Navigazione e dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. Il concessionario ricorrente ha impugnato la determinazione n. 238 del 2023, con la quale il Comune di Orbetello ha dato atto che le concessioni demaniali in scadenza al 31 dicembre 2033 cesseranno al 31 dicembre 2024, in ragione di quanto disposto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e dalle leggi n. 118/2022 e n.14/2023. Non è stata dedotta nel ricorso del 2023 del concessionario di Orbetello come specifico motivo di impugnativa la circostanza se i due titoli concessori erano iniziati prima del 28 dicembre 2009, cioè prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein. Nella sentenza n.112/2024 il TAR Toscana ha rigettato anche il motivo del legittimo affidamento ingenerato dalla disciplina di proroga al 31.12.2033 delle concessioni balneari con la seguente motivazione: «Non convince il riferimento al legittimo affidamento che avrebbe ingenerato la normativa di proroga, giacché il tema della possibile illegittimità della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, per contrasto con il diritto europeo, è da lungo tempo presente nel dibattito politico, dottrinale e giurisprudenziale. La prima procedura di infrazione europea risale al 2008 (n. 4908 del 2008) e la giurisprudenza amministrativa era giunta ad affermare la illegittimità delle suddette proroghe già all’inizio degli anni 2000 (Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168 e Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825). In un tal quadro normativo e giurisprudenziale è difficile sostenere che i beneficiari della proroga legale potessero in buona fede confidare nella legittimità della stessa e che il consolidamento della tesi della illegittimità della normativa interna di proroga per contrasto con il diritto europeo, avvenuto poi nella giurisprudenza europea, interna e nella legislazione, sia giunto come esito inaspettato e spiazzante.». Con sentenza del 10 giugno 2024 n.701 il TAR Toscana – IV Sezione (Pres. Giani, Est. Fenicia) ha confermato l’orientamento espresso nella sentenza n.112/2024 ed ha disapplicato la proroga al 31.12.2033 della durata del titolo concessorio di un’impresa balneare del Comune di Rio, confermando la legittimità del provvedimento dell’Ente locale che aveva disposto la scadenza dell’occupazione legittima del demanio marittimo al 31.12.2024, con condanna del concessionario ricorrente alle spese del giudizio. Anche nel giudizio definito dalla sentenza n.701/2024 del TAR Toscana non è stata dedotta nel ricorso del 2021 del concessionario di Cavo nel territorio del Comune di Rio, come…

Tar Toscana: “le concessioni balneari ante 2010 non sono soggette a gara, ripristinato il 2033”

Con la sentenza 431/2025 pubblicata oggi, il Tar Toscana ha chiarito che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di applicare retroattivamente la Direttiva Servizi su concessioni rilasciate prima della sua trasposizione. La società concessionaria era titolare di un atto formale rilasciato nel 2018 con scadenza fissata al 2037. Inoltre risultava titolare di altre concessioni, tutte rilasciate prima del 2009. Nel contesto di un progetto per la realizzazione di una piscina, la società ha richiesto l’accorpamento delle concessioni pre-2009 a quella principale. Il Comune ha approvato l’accorpamento, ma ha ridotto la durata di tutte le concessioni al 31 dicembre 2023, sostenendo di dover applicare i principi della Direttiva Bolkestein e della sentenza Plenaria del Consiglio di Stato. Il ricorso: concessioni valide fino al 2033 e al 2037 La società ha impugnato la decisione comunale, basando il proprio ricorso su due punti fondamentali: L’atto formale del 2018 era stato rilasciato attraverso una procedura di evidenza pubblica e non costituiva una proroga automatica, quindi la sua scadenza al 2037 era legittima. Le altre concessioni, essendo state rilasciate prima del 2009, dovevano rimanere valide fino al 2033 (nel caso la scadenza al 2037 non fosse stata considerata valida), secondo la legge Centinaio, che ha escluso queste concessioni dall’applicazione della Bolkestein e ne ha prorogato la durata. La riduzione della durata al 2023 non aveva alcun fondamento giuridico, perché non esiste alcuna norma, regolamento o sentenza che giustifichi tale scadenza anticipata. La decisione del TAR: riduzione illegittima, concessioni confermate Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la riduzione delle concessioni al 2023 e affermando che: 🔹 L’atto formale del 2018 costituisce un titolo nuovo e non una semplice proroga, quindi la sua scadenza al 2037 è valida. 🔹 Le concessioni rilasciate prima del 2009 non devono essere rimesse a gara e rimangono valide fino al 2033, come stabilito dalla legge Centinaio. 🔹 Il Comune non poteva ridurre la durata delle concessioni al 2023, poiché tale scadenza non ha alcun fondamento normativo e viola il principio di legittimo affidamento del concessionario. In sintesi, anche se il Comune avesse ritenuto non valida la scadenza del 2037 per l’atto formale, avrebbe comunque dovuto riconoscere la scadenza del 2033 per le concessioni ante-2009, senza possibilità di ridurle al 2023. Le basi giuridiche della sentenza Le concessioni ante-2009 sono fuori dalla BolkesteinLa Corte di Giustizia UE ha già chiarito che“…il diritto comunitario non impone ad un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione (28/12/2009) della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI , 24.9.1998, Togel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione/Francia, C-337/98 (Così Consiglio , Sez. VI 13 gennaio 2022 n.229)”. Illegittima la scadenza al 2023Il tribunale ha ribadito che il termine del 31 dicembre 2023 non ha alcun fondamento normativo e non può essere imposto agli attuali concessionari. Validità…