Il giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 28 luglio 2025 ha nuovamente adito la Corte di giustizia per proporre nuovi quesiti anche riformulando quelli su cui la Corte Ue non aveva risposto o aveva risposto in modo ritenuto insoddisfacente con l’ordinanza del 4 giugno 2025 nella causa C-464/24 Balneari Rimini.
I nuovi quesiti sono quattro.
Il primo è la riproposizione dei due quesiti pregiudiziali (il terzo e il quarto) della precedente ordinanza di rinvio pregiudiziale del 26 giugno 2024 dello stesso giudice, dichiarati improcedibili dalla Corte Ue con l’ordinanza del 4.6.2025. L’applicabilità degli artt. 195, 345 e 51 TFUE esclude, secondo il giudice di pace di Rimini, le concessioni balneari dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein e del diritto primario Ue.
“1. Si chiede alla Corte se l’articolo 195 e l’articolo 51 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 345 dello stesso TFUE, i considerando n.9 e n.57, l’articolo 1 paragrafo 5 e dell’articolo 2 paragrafo 2 lettere a) e i) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, operanti nel settore del turismo e che svolgono in maniera costante e non occasionale servizi non economici di interesse generale e attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità all’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché attività turistiche, culturali e ambientali, sono escluse dal campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva 2006/123/CE, e/o da quello dall’art.49 del TFUE.”.
Con il secondo quesito il giudice di pace di Rimini rileva il fatto che il legislatore europeo con i considerando n.4 e n.15 della direttiva 2014/23/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione aveva già previsto nell’aprile 2014 l’esclusione delle concessioni balneari dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein e della stessa direttiva 2014/23/Ue.
“2. Si chiede alla Corte se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse
pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, possa comunque considerarsi esclusa dal campo di applicazione delle autorizzazioni di cui alla direttiva servizi 2006/123/CE e/o delle concessioni di servizi di interesse transfrontaliero di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, alla luce dei considerando n.4 e n.15 della direttiva 2014/23/UE.”.
Con il terzo quesito il giudice di pace di Rimini chiede alla Corte Ue una risposta più chiara rispetto a quella proposta sul secondo quesito della precedente ordinanza di rinvio, per precisare che sono comunque escluse dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein le concessioni balneari ante 2010 solo prorogate per legge e senza nessuna modifica sostanziale dopo il 29.12.2009, e che le predette concessioni sono comunque a tempo indeterminato ai sensi dell’art.24 comma 3-septies decreto-legge n.113/2026, la cd. norma salva spiaggia ancora vigente.
“3. A prescindere dalle risposte ai quesiti che precedono, si chiede alla Corte se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, iniziate prima del 28 dicembre 2009 e più volte prorogate per legge a tempo indeterminato da ultimo ai sensi dell’articolo 24 comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016 n.113, senza nuovo titolo concessorio e senza nessuna modifica sostanziale della concessione, sono comunque fuori dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell’art.44 della stessa direttiva servizi nonché, in via analogica o diretta, ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2014/23/UE”.
Infine, con il quarto (nuovo) quesito il giudice di pace di Rimini evidenzia che, anche a voler ammettere l’applicabilità della Bolkestein alle concessioni balneari, l’art.12 della direttiva 2006/123/Ue non potrebbe trovare applicazione perché il governo italiano ha determinato il 6 ottobre 2023 che le risorse naturali costiere per nuove concessioni non sono scarse e che il comportamento della commissione europea con il parere motivato viola l’art.4 del Trattato dell’Unione e il principio di leale cooperazione.
“4. A prescindere dalle risposte ai quesiti che precedono, si chiede alla Corte se l’art.12 della direttiva 2006/123/CE comunque non sia applicabile alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, nel momento in cui il Governo italiano, quale proprietario del demanio marittimo, attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota ufficiale del 6.10.2023 ha comunicato la insussistenza della scarsità della risorsa naturale costiera, tenendo conto del dato nazionale, secondo un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio, e se viola l’articolo 4 del Trattato dell’Unione europea e il principio di leale cooperazione il comportamento della
Commissione europea che, nel parere motivato del 16 novembre 2023 che ha chiuso la procedura di infrazione n.2020/4118 iniziata con lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020, ha censurato i dati dello Stato nazionale sulla non scarsità della risorsa naturale, minacciando il ricorso per inadempimento ex art.258 TFUE alla Corte di giustizia e dando o consentendo la massima diffusione informativa al contenuto integrale del parere motivato”.
Complimenti al Giudice di Rimini; senza alcun dubbio trattasi di una “imposizione”, che, per onor di logica, razionalità, buon senso, ancor prima delle citazioni legali, ASSOLUTAMENTE GIUSTA, ogni Giudice (con la G maiuscola) dovrebbe ottemperare al proprio dovere, senza “paraocchi”! Non possono esserci norme “superiori” senza adeguato criterio, soprattutto in virtù di norme nazionali preesistenti! Grazie Sig. Giudice.
Era ora, un giudice che, senza infrazione,, con
coraggio e determinazione, difende i diritti della propria nazione delle micro imprese, e quel tessuto economico sociale di cui l’Italia, n.1 al mondo, vanta.
Giudice grazie, che la sua ordinanza sia un copia e incolla per molti altri suoi colleghi, così da porre fine(pace), alla schifosa direttiva 123/59)2006.
Finalmente qualche ha il coraggio di parlare alla comunità europea, il resto silenzio assoluto.
La Bolkestein non si applica nei territori urbanizzati ed in Romagna gli Sbabilimenti balneari sono in territorio urbanizzato in quanto provvisti di tutte le opere di urbanizzazione fogne bianche e nere gas acqua corrente elettrica !
Inoltre tutti gli Stabilimenti Bslneari sono provvisti di Permesso di Costruire o titolo edilizio equiparabile e di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e del Codice della Navigazione!
Mi dite che c’entra la Bolkestein!!!!
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