Il decreto “bollinato” spiegato

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Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 4, commi 9 e 11, della legge 5 agosto 2022, n. 118, disciplina due aspetti principali relativi alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative:

  1. I criteri per la determinazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente quando una concessione viene assegnata a un nuovo concessionario.
  2. L’aggiornamento degli importi dei canoni annuali per tali concessioni.

Il decreto si inserisce in un ampio quadro normativo, richiamando leggi e decreti precedenti (come il decreto-legge n. 400/1993 e la legge n. 342/2000), e mira a garantire equità tra concessionari uscenti e subentranti, oltre a mantenere i canoni allineati alle condizioni economiche attuali.


1. Indennizzo per il Concessionario Uscente

L’indennizzo è previsto per compensare il concessionario uscente per gli investimenti effettuati durante la gestione della concessione che, al momento del termine, non siano stati completamente ammortizzati o che abbiano incrementato il valore dell’area negli ultimi cinque anni. Questo meccanismo tutela il concessionario uscente e impedisce al subentrante di beneficiare gratuitamente di tali investimenti.

Componenti dell’Indennizzo

L’indennizzo si articola in due parti distinte:

  • a) Valore degli investimenti non ammortizzati:
    • Base di calcolo: Il valore nominale delle immobilizzazioni materiali (es. strutture o opere) registrate nell’ultimo bilancio disponibile, al netto dell’ammortamento accumulato fino alla cessazione della concessione.
    • Deduzioni: Sono detratti eventuali aiuti o sovvenzioni pubbliche ricevuti e non rimborsati.
    • Rivalutazione: Il valore può essere rivalutato secondo i criteri della legge n. 342/2000 (articolo 11), ma solo ai fini del calcolo dell’indennizzo, senza effetti fiscali. La rivalutazione non deve superare il valore effettivo dei beni, considerando consistenza, capacità produttiva e possibilità di utilizzo economico.
    • Bilanci semplificati: Se il bilancio è in forma abbreviata, il valore residuo deve essere certificato tramite perizia giurata (articolo 5, comma 3).
  • b) Equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi cinque anni:
    • Oggetto: Investimenti in beni immateriali (es. servizi per aumentare il valore commerciale dell’area) effettuati nei cinque anni precedenti l’avvio della procedura di affidamento della nuova concessione.
    • Calcolo: Il valore è basato sui bilanci degli ultimi cinque anni e certificato tramite perizia giurata, secondo le linee guida UNI 11729:2018.

Investimenti Considerati

Gli investimenti rilevanti per l’indennizzo devono:

  • Essere strumentali alla concessione e trasferibili al nuovo concessionario come parte integrante ed essenziale per garantire la continuità del servizio.
  • Riguardare opere conformi al titolo concessorio e agli strumenti urbanistici, senza ordini di demolizione pendenti.
  • Includere:
    • Beni non amovibili autorizzati.
    • Opere di difficile rimozione.
    • Beni amovibili necessari al servizio.
  • Comprendere anche investimenti dovuti a eventi calamitosi dichiarati o a obblighi di legge sopravvenuti.

Procedura per la Determinazione

  • Tempistiche: L’ente concedente, 90 giorni prima della pubblicazione del bando, richiede al concessionario uscente l’elenco degli investimenti e i dati necessari entro 45 giorni.
  • Verifiche: L’ente può effettuare controlli documentali e ispezioni in loco.
  • Perizia: L’indennizzo è determinato tramite perizia giurata acquisita dall’ente.

Pagamento

  • Modalità: Il nuovo concessionario paga l’indennizzo all’uscente, con almeno il 20% all’aggiudicazione e il resto entro sei mesi.
  • Garanzia: Il pagamento è garantito da una cauzione, come previsto dal regolamento del codice della navigazione (DPR n. 328/1952, articolo 17).

2. Aggiornamento dei Canoni Annuali

Il decreto aggiorna gli importi dei canoni annuali per le concessioni demaniali, sostituiti a partire dal 1° aprile 2025 con i valori indicati nell’allegato. Gli importi variano in base alla tipologia concessoria (es. aree scoperte, specchi acquei con impianti di facile o difficile rimozione) e alle categorie (A e B). Ad esempio:

  • Aree scoperte: €2,05 (Categoria A), €1,03 (Categoria B).
  • Aree con impianti di difficile rimozione: €4,55 (Categoria A), €2,92 (Categoria B).
  • Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: €0,46.

Rivalutazione

Gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale ai sensi dell’articolo 04 del decreto-legge n. 400/1993, basata sugli indici ISTAT dei prezzi al consumo, “a decorrere dall’anno 1999”. Questo passaggio è ambiguo: potrebbe significare che i nuovi importi sono calcolati come se fossero stati rivalutati dal 1999 al 2025, oppure che la rivalutazione annuale proseguirà dal 2025 in poi, applicando il meccanismo preesistente. Data la specificità degli importi nell’allegato, è più probabile che questi rappresentino i nuovi valori base al 2025, soggetti a rivalutazione futura.


Disposizioni Aggiuntive

  • Esclusioni: Il decreto non si applica a:
    • Concessioni per strutture nautiche da diporto (DPR n. 509/1997).
    • Attività sportive non economiche svolte da federazioni o associazioni dilettantistiche, purché conformi al diritto UE.
  • Cessione di altri beni: Il concessionario uscente può accordarsi con il subentrante per cedere beni non inclusi nell’indennizzo (es. attrezzature non essenziali), con il supporto dell’ente concedente per garantire continuità operativa. Il valore è certificato tramite perizia.

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