Milleproroghe, le modifiche in materia di concessioni demaniali
Autore: Cristiano Tomei CNA Di seguito la ricostruzione dei provvedimenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, contenuti nella LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica nonchè promulgata dal Presidente della Repubblica) recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative." ART. 8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»; b) all’articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis. Fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)». MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti: Art. 10 -quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali). — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera. 3. Ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: “31 dicembre 2024”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori». All'art.12 è inserito: 6 -sexies. All’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole:…