Madrid propone di mantenere le concessioni economiche già prorogate, rivedendone la durata in base agli investimenti. Il confronto con l’Italia mette in evidenza differenze nei tempi delle contestazioni europee e nell’ampiezza delle estensioni, ma non un via libera definitivo di Bruxelles.
La Spagna sta cercando di risolvere l’infrazione introducendo le gare per le concessioni destinate ad attività economiche e limitando le proroghe senza concorrenza. Per i titoli già prorogati, però, la proposta non prevede una cancellazione generalizzata: mantiene le concessioni in vigore, ma ne impone la revisione della durata in funzione dell’ammortamento degli investimenti e di un’equa remunerazione del capitale. È questo il passaggio decisivo, perché il mantenimento del titolo non coincide con la garanzia della sua scadenza attuale.
Madrid cerca quindi una soluzione che apra il mercato per il futuro senza interrompere indistintamente tutti i rapporti già prolungati. Una strada diversa da quella italiana, dove la tutela degli investimenti dell’uscente passa soprattutto attraverso l’indennizzo in caso di subentro di un altro operatore.
L’infrazione è ancora una questione aperta
Il confronto tra Spagna e Commissione europea è iniziato nell’aprile 2021 con una richiesta di informazioni. Nel febbraio 2023 Bruxelles ha ritenuto insufficienti le spiegazioni ricevute e ha aperto formalmente la procedura d’infrazione; il 16 dicembre 2024 è arrivato il parere motivato, il passaggio successivo alla costituzione in mora. Il motivo della contestazione è duplice: l’assenza di un obbligo generale di selezione imparziale e trasparente per le concessioni economiche e la possibilità di estendere i rapporti esistenti senza confronto con altri candidati. Le proroghe fino a 75 anni sono espressamente al centro delle obiezioni riportate dal ministero spagnolo.
Non si tratta soltanto di stabilimenti o servizi balneari. Il procedimento coinvolge un insieme più ampio di attività sul demanio costiero, dalla ristorazione agli impianti produttivi e industriali: una differenza da tenere presente quando si accosta il caso spagnolo a quello italiano. Nel 2026 il Governo ha avviato il percorso di riforma, prima con una consultazione preliminare e poi con la pubblicazione della bozza, sulla quale le osservazioni sono state raccolte fino al 15 aprile. Dai documenti verificati non emerge una decisione di archiviazione dell’infrazione, né un’approvazione definitiva della soluzione transitoria da parte della Commissione.
Le misure analizzate restano quelle di una proposta, non una nuova disciplina da presentare come già definitivamente operativa: il ministero continua a pubblicare il testo come progetto di riforma.
Gare per il futuro, continuità per il passato
La strategia del Governo spagnolo procede su due piani. Da una parte vengono introdotte procedure competitive per le concessioni destinate ad attività economiche; dall’altra viene costruito un percorso di adattamento per una categoria di titoli già prorogati. La soluzione è stata elaborata dopo riunioni con i servizi della Commissione, ma questo non equivale a un accordo già concluso. Lo stesso ministero spiega che, dopo la revisione del regolamento, saranno necessari ulteriori interventi legislativi.
La proposta combina dunque tre strumenti: concorrenza per i nuovi affidamenti, stop alle ulteriori proroghe straordinarie delle attività economiche e revisione dei rapporti già prolungati. Non emerge invece una difesa generalizzata di tutte le scadenze attuali alle medesime condizioni.
Non tutte le proroghe vengono cancellate
La bozza non abolisce ogni possibilità di prolungamento. Distingue le proroghe ordinarie, già espressamente previste nel titolo, da quelle straordinarie introdotte nel 2013 per le concessioni preesistenti. Le prime resterebbero possibili su richiesta del concessionario e dopo la valutazione dell’amministrazione, purché siano rispettate le condizioni richieste e i limiti complessivi di durata. Per le attività economiche, il titolo dovrebbe indicare chiaramente sia il periodo iniziale sia le eventuali estensioni ordinarie.
Le seconde verrebbero invece escluse per le attività economiche. La Spagna non propone quindi nuove proroghe straordinarie indiscriminate per gli operatori commerciali della costa, ma cerca di regolare il destino di quelle già concesse. La distinzione è sostanziale: un’estensione contemplata fin dall’origine nell’assetto temporale della concessione non coincide con un allungamento aggiunto successivamente a favore dell’uscente. Questo, tuttavia, non basta da solo a dimostrare che ogni proroga prevista nel titolo sia compatibile con le richieste europee: la stessa Commissione ha contestato anche le disposizioni sulle proroghe ordinarie.
Il punto centrale: conservare il titolo
Il cuore del progetto riguarda le concessioni economiche che hanno già beneficiato del meccanismo straordinario introdotto nel 2013. Per questi rapporti la proposta stabilisce il mantenimento in vigore, accompagnato però da una modifica della durata. L’amministrazione dovrebbe aprire il procedimento d’ufficio, ascoltare l’interessato e calcolare un termine che non vada oltre quanto necessario per ammortizzare gli investimenti effettuati prima del 15 febbraio 2023, assicurando anche un’equa remunerazione del capitale.
Se il concessionario accetta il nuovo termine, il rapporto continua con la scadenza modificata. Se non lo accetta, la proposta prevede la revoca e l’apertura di un procedimento separato per l’indennizzo, sempre considerando gli investimenti anteriori alla stessa data e la loro equa remunerazione. Non si tratta, quindi, né di una decadenza immediata per tutti né di un salvataggio integrale delle durate ottenute. È una forma di continuità condizionata, che può consentire all’attuale titolare di proseguire ma anche ridurre gli anni già riconosciuti.
Non viene assegnato un periodo uguale a ogni impresa: il riferimento è la situazione economica del singolo rapporto. La tutela proposta, insomma, non discende dalla sola presenza storica del concessionario, ma dalla giustificazione della durata residua attraverso gli investimenti.
Quali investimenti e quali concessioni
La data del 15 febbraio 2023 riguarda gli investimenti da considerare nella revisione. Non è indicata come termine entro il quale la proroga deve essere stata concessa, né comporta che tutti gli investimenti successivi siano, per questo solo motivo, illegittimi. Il meccanismo riguarda inoltre una categoria precisa: le concessioni economiche già prorogate attraverso lo strumento straordinario del 2013. Non si può estenderlo automaticamente a qualsiasi titolo esistente, anche quando non abbia mai beneficiato di quella proroga.
Allo stesso tempo, non si può sostenere che le estensioni già accordate siano intangibili. La proposta interviene proprio su rapporti già prolungati, rivedendone gli effetti per adeguarli alle richieste europee. Per le domande ancora pendenti, invece, il progetto prevede l’applicazione delle nuove regole. La semplice presentazione di una richiesta prima della riforma non assicurerebbe quindi il diritto a ottenere una concessione secondo il vecchio sistema.
I titoli che hanno un’origine diversa
Un capitolo distinto riguarda le concessioni compensative, riconosciute a chi aveva proprietà poi ricondotte al demanio costiero. Secondo quanto riferisce il ministero, la Commissione ha riconosciuto che i titoli originari attribuiti attraverso questo particolare meccanismo non rientrano nel procedimento d’infrazione. La distinzione, però, non mette automaticamente al riparo ogni prolungamento successivo: le proroghe straordinarie collegate ad attività economiche restano comprese nella contestazione. Titolo originario e successiva estensione non possono essere trattati come se fossero la stessa cosa.
Anche le abitazioni, in quanto tali, vengono considerate separatamente: il ministero precisa che non rientrano nell’adattamento delle concessioni economiche alla direttiva servizi. Non è però una precisazione da trasferire indistintamente a qualsiasi utilizzo commerciale o turistico di un immobile sul litorale.
Che cosa significano i 75 anni
Il riferimento ai 75 anni richiede particolare attenzione. Il sistema introdotto nel 2013 ha previsto una proroga straordinaria che può arrivare a quel massimo, ma non ha attribuito automaticamente la stessa durata a tutti i concessionari. La nuova proposta distingue inoltre i massimi complessivi per tipo di attività: 75 anni per interventi ambientali, opere a tutela del demanio, colture marine e saline; 50 anni per determinati impianti di servizio pubblico; 30 anni per le restanti attività e installazioni. In questi limiti sono comprese le possibili proroghe ordinarie.
Sono due piani diversi: da una parte il meccanismo straordinario del passato, dall’altra le durate complessive previste per le diverse categorie. Nessuno dei due consente di raccontare la posizione di Madrid come una garanzia di “75 anni per tutti gli stabilimenti balneari”.
Nemmeno l’indicazione di un massimo impedisce che singoli titoli già prorogati vengano ridimensionati. È proprio questo uno degli effetti possibili della revisione collegata agli investimenti.
Le autonomie chiedono maggiori garanzie
La proposta non ha prodotto una posizione spagnola compatta. La Galizia denuncia il rischio di riduzione delle durate, modifica d’ufficio dei titoli e revoca in caso di rifiuto, contestando anche il coinvolgimento delle attività produttive del settore marittimo. Il Governo centrale, invece, considera la categoria delle attività economiche più ampia dei soli servizi turistici e commerciali, come emerge anche dagli esempi richiamati nella contestazione europea. Il confronto coinvolge quindi interessi industriali e produttivi, non soltanto il turismo balneare.
Anche l’Andalusia ha continuato a intervenire nel confronto: il 14 ottobre ha annunciato la richiesta di essere ascoltata dal Consejo de Estado sulla modifica del sistema costiero. Un passaggio che conferma la prosecuzione del dibattito, senza dimostrare né il blocco della riforma né l’accoglimento delle richieste regionali.
L’Italia è stata contestata prima
È nel confronto con l’Italia che emerge una differenza importante nei tempi. La prima procedura italiana sulle concessioni risale al 2009, quando Bruxelles contestò il sistema di preferenza per gli uscenti e dei rinnovi automatici; quella procedura venne poi chiusa nel febbraio 2012, dopo le modifiche nazionali. Per la Spagna, il percorso qui ricostruito arriva invece alla costituzione in mora nel febbraio 2023. Tra le due prime contestazioni formali intercorrono quindi circa quattordici anni, pur in presenza di sistemi e fattispecie che non sono perfettamente sovrapponibili.
La differenza rimane anche confrontando soltanto le procedure più recenti: quella italiana è iniziata nel dicembre 2020, oltre due anni prima di quella spagnola. Non è però corretto parlare di un’unica infrazione italiana aperta senza interruzioni dal 2009, perché la prima fu archiviata e quella successiva è distinta. Per Madrid pesa soprattutto un altro intervallo: il meccanismo delle proroghe straordinarie venne introdotto nel 2013, mentre l’apertura formale dell’infrazione è arrivata quasi dieci anni dopo. Un periodo nel quale ha potuto operare un sistema nazionale che offriva prospettive temporali particolarmente ampie.
Questo ritardo della contestazione rispetto alla riforma spagnola costituisce un dato concreto da porre nel confronto politico. Non equivale però a un’approvazione tacita delle proroghe, successivamente censurate dalla Commissione.
Durate molto diverse, non autorizzazioni diverse
La distanza è evidente anche nell’ampiezza delle estensioni. Il meccanismo straordinario spagnolo prevedeva un massimo di 75 anni; l’Italia aveva disposto nel 2018 un’estensione quindicennale fino alla fine del 2033, poi contestata sul piano europeo. La legislazione spagnola ha quindi offerto un orizzonte massimo molto più lungo, senza che ciò autorizzi a dire che ogni impresa abbia ottenuto 75 anni o che Bruxelles abbia consentito alla Spagna ciò che vietava all’Italia. Entrambi i meccanismi sono entrati nel mirino delle contestazioni europee.
È inoltre necessario un dato che rende il confronto più preciso: dopo l’apertura formale, la procedura spagnola non è avanzata più lentamente in ogni fase. In Italia il parere motivato è arrivato nel novembre 2023, quasi tre anni dopo la costituzione in mora; in Spagna è arrivato nel dicembre 2024, circa ventidue mesi dopo l’apertura. Il vantaggio temporale spagnolo emerge dunque soprattutto nell’avvio più tardivo della contestazione e nell’ampiezza delle proroghe previste, non in una maggiore lentezza di ogni passaggio europeo.
Conservare l’impresa o indennizzare l’uscita
La differenza più attuale riguarda però la risposta che i due Paesi stanno dando al problema degli investimenti. Madrid propone di utilizzarli per stabilire quanto possa ancora durare il rapporto con il concessionario già prorogato; in Italia, se la gara viene vinta da un altro soggetto, la protezione dell’uscente passa attraverso l’indennizzo previsto a carico del subentrante. Continuare a gestire l’attività e ricevere un ristoro dopo aver perso la concessione non sono soluzioni equivalenti. La prima può risultare più favorevole alla continuità aziendale, ma nel caso spagnolo resta una proposta, non un risultato definitivamente acquisito.
Va corretta, invece, l’affermazione secondo cui l’Italia vieterebbe proroghe di qualunque genere. È stato previsto un termine fino al settembre 2027, ma il Consiglio di Stato ha precisato che non costituisce una garanzia di permanenza fino a quella data e che la continuità ha natura tecnica, collegata allo svolgimento delle gare. Il punto è quindi diverso: l’uscente italiano non dispone di un diritto generale a proseguire soltanto per recuperare gli investimenti, mentre la proposta spagnola cerca proprio una continuità individualmente giustificata per la categoria di titoli già prorogati che prende in considerazione.
La domanda sulla parità di trattamento
Tempi di contestazione più tardivi, estensioni potenzialmente più lunghe e un tentativo di conservare il rapporto: sono gli elementi che consentono di parlare di una situazione di fatto più favorevole alla continuità degli operatori spagnoli interessati, senza trasformarla nella prova di un privilegio europeo già riconosciuto. Le differenze tra i due mercati non introducono automaticamente un meccanismo di reciprocità e non permettono, da sole, di escludere dalle gare italiane gli operatori spagnoli: le selezioni italiane devono rispettare trasparenza e non discriminazione.
Rimane però una domanda politica concreta: se Madrid propone di conservare titoli già prorogati per il tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti, perché non chiarire pubblicamente quali tutele equivalenti possano essere valutate per situazioni italiane comparabili? La bozza spagnola non dimostra che Bruxelles abbia già accettato questa strada, ma rende indispensabile distinguere ciò che viene escluso dalle regole comuni da ciò che può ancora essere discusso e costruito nel loro rispetto.
Aggiornato alle 21.15 del 21/10/2026
E basta…. tutti all’asta, chi è più bravo e investe se la giudica.