Concessioni balneari, il TAR boccia l’AGCM: ricorso inammissibile per difetto di patrocinio

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Clamorosa battuta d’arresto per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 767/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’Antitrust contro il Comune di Cervia per la proroga delle concessioni demaniali marittime.

A determinare la bocciatura non è stato un giudizio sul merito, bensì un vizio formale: l’AGCM si è costituita in giudizio con un avvocato del libero foro, in violazione dell’obbligo di patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato, come previsto dal R.D. n. 1611/1933 e ribadito dallo stesso art. 21-bis della legge n. 287/1990.

“La mancanza del parere dell’Avvocato Generale dello Stato, necessario per ricorrere a un difensore esterno in caso di conflitto di interessi, rende il ricorso inammissibile”, si legge nella sentenza, firmata dalla presidente relatore Alessandra Tagliasacchi.

Il procedimento nasceva dall’impugnazione della delibera comunale n. 309/2023, con cui Cervia aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024, rinviando l’indizione di gare pubbliche in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE sulla questione degli indennizzi ai concessionari uscenti. L’AGCM aveva denunciato una violazione del diritto europeo, sostenendo che la proroga costituiva un ostacolo alla concorrenza e un’infrazione degli articoli 49 e 56 del TFUE.

Il TAR, pur non entrando nel merito della vicenda, ha respinto tutte le eccezioni sollevate dai controinteressati (tra cui la società D.A.M.S. e la Cooperativa Bagnini di Cervia) relative alla giurisdizione e ha ribadito che, in tema di gare per concessioni pubbliche, la giurisdizione resta esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, il vizio procedurale sul patrocinio ha impedito l’esame della fondatezza delle censure dell’Autorità.

La sentenza rappresenta un forte segnale per le Autorità indipendenti: anche nel caso di conflitto potenziale tra enti dello Stato, non può essere autonomamente deciso il ricorso a difensori esterni. Occorre sempre il parere dell’Avvocatura generale, pena l’invalidità dell’intero giudizio.

Nel frattempo, a rendere ancor più complesso il quadro normativo, è intervenuto il D.L. n. 131/2024, convertito nella legge 166/2024, che ha prorogato ope legis tutte le concessioni demaniali turistiche fino al 30 settembre 2027.

Il TAR di Bologna ha dunque stoppato l’iniziativa dell’AGCM, che aveva puntato il dito contro l’inerzia del Comune di Cervia nel dare seguito alla direttiva servizi e alla giurisprudenza europea. Ma la battaglia sulle concessioni balneari, e in particolare sul diritto alla concorrenza nei lidi pubblici, è tutt’altro che conclusa.

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