Il Consiglio di Stato legittima il dl 131/2024 e la scadenza al 2027 rinvio per il 2033
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in data odierna con ordinanza sul caso della proroga delle concessioni demaniali a Santa Marinella, che avevano ottenuto l’estensione al 2033 tramite pubblicazione all’albo pretorio.
Nel caso specifico, la società Bubbi S.r.l. aveva impugnato una decisione del Comune di Santa Marinella che prorogava le concessioni demaniali marittime fino al 2033 senza passare, a suo avviso, attraverso una procedura pubblica di gara. La società chiedeva l’annullamento di tali proroghe e l’indizione di bandi pubblici in linea con i principi di trasparenza e imparzialità previsti dalla normativa italiana ed europea.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, confermando che è necessario un intervento del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per una celere definizione del merito. Pur non entrando ancora nella decisione sostanziale, il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza di rispettare i principi di pubblicità e concorrenza, come richiesto anche dal decreto-legge n. 131 del 2024, convertito nella legge n. 166 del 2024. Questo decreto-legge, relativo al settore delle concessioni demaniali marittime, introduce nuove regole per garantire la trasparenza e la concorrenza, in linea con i principi europei e con la direttiva Bolkestein e importante sposta la scadenza delle concessioni al 2027.
Nell’ordinanza, il Consiglio di Stato sottolinea che il TAR dovrà valutare nel merito l’obbligo, per il Comune di Santa Marinella, di indire una procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni, seguendo i principi sanciti anche da questa nuova normativa.
La vicenda:
La società Bubbi Srl, viene costituita ad hoc ad aprile 2024.
Dopo pochi giorni chiede al Consiglio di Stato la riforma dell’ordinanza cautelare n. 4914 del 31 ottobre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V, resa tra le parti, della nota prot. n. 30100/2024 in data 11 settembre 2024 del responsabile del Settore VIII Demanio Marittimo del Comune di Santa Marinella, con cui si è respinta la domanda della Bubbi Srl volta all’indizione di una o più gare pubbliche per l’affidamento di concessioni demaniali marittime e per la disapplicazione di tutti gli atti adottati dal Comune di Santa Marinella con cui sono state rinnovate e/o prorogate le concessioni demaniali sino al 2033 senza previa indizione di una procedura concorsuale, e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di indire una o più gare pubbliche per l’affidamento delle dette concessioni.
Si tratta delle concessioni rinnovate o prorogate fino al 31.12.2033 con pubblicazione all’albo pretorio secondo le regole del codice della navigazione, anche se l’art.1 commi 682-683 della legge Centinaio non prevedeva questa forma di pubblicità, che opera solo per nuove concessioni e non per proroghe legislative, come quelle del passato.
Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso cautelare anche per mancanza del fumus.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza del 27.11.2024 n.4474 ha accolto l’appello cautelare della Bubbi Srl con la seguente motivazione:
ritenuto che, fermo ogni approfondimento delle questioni controverse nel merito, le esigenze cautelari rappresentate dall’odierna appellante possono essere soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza da parte del primo giudice, che valuterà in particolare l’obbligo, per il Comune di Santa Marinella, di bandire una nuova procedura selettiva secondo principi di imparzialità trasparenza e con adeguate garanzia di pubblicità, anche alla luce delle nuove disposizioni recate dal d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. in l. n. 166 del 2024.
Quindi, nell’accogliere l’appello cautelare, il Consiglio di Stato ritiene che sia fondato sia il fumus boni iuris (il Comune di Marinella e’ obbligato a fare gare pubbliche secondo imparzialità e trasparenza e adeguata pubblicità e quella procedura di evidenza per la proroga al 31.12.2033 non rispetta i criteri dell’art.12 Bolkestein) sia il periculum (le gare vanno fatte alla luce dei criteri che emergeranno dal Dm emanando ai sensi dell’art.1 dl 131/2024).
Quindi, il CdS ha dato un chiaro segnale di che cosa farà delle proroghe al 31.12.2033 disposte dal Comune di Monopoli con pubblicità all’albo pretorio e di tutte le proroghe disposte con le stesse modalità negli altri comuni d’Italia che l’hanno adottate.
Ma questo precedente, seppure in sede cautelare, introduce una prassi giurisdizionale pericolosissima: qualsiasi nuova società costituita per lo svolgimento della gestione di concessione balneare potrà fare la stessa operazione di Bulbi Srl e far annullare le proroghe al 31.12.2033 disposte dai comuni con pubblicità anche per quelle concessioni coperte da giudicato amministrativo/giurisdizionale.
Sib:”illegittimi eventuali bandi di gara in assenza della previa determinazione degli indennizzi”
Il Dl 16 settembre 2024 nr. 131 (G.U. nr. 217) convertito con la legge 14 novembre 2024 nr. 166 (G.U. nr. 267)
modificando l’art. 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 ha disciplinato (con decorrenza dal 16 settembre u.s.
data della sua entrata in vigore), la procedura amministrativa per l’affidamento delle concessioni demaniali
nonché i criteri per la valutazione delle relative domande.
In particolare, e fra l’altro, l’eventuale bando di gara deve contenere necessariamente e obbligatoriamente
anche “il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati” delle concessioni attualmente vigenti (art.
4, comma 4 lett. b legge 118/ 2022 novellata).
Da precisare che la determinazione dell’indennizzo, ex art. 4, comma 9 della legge nr. 118/2022 novellata,
dovrà essere effettuato dall’Ente concedente esclusivamente:
a) con una “perizia acquisita ……. prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata”;
b) “da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente
concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti”;
c) “sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti…… da adottare entro il 31 marzo 2025”.
Evidente, pertanto, l’illegittimità di eventuali bandi di gara che dovessero attualmente essere avviati in
quanto prive della perizia contenente la determinazione dell’indennizzo con le modalità prescritte dal D.l. nr.
131/2024.
Inoltre, con siffatto provvedimento legislativo, inoltre, “continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre
2027” le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo proprio “al fine di consentire l’ordinata
programmazione delle procedure di affidamento” (art. 3, comma 1, della legge nr. 118/2022 novellata).
Non si tratta da una “proroga automatica e generalizzata” come tale illegittima ma di un differimento
procedurale entro il termine massimo del 30 di settembre del 2027 perfettamente conforme al diritto
europeo e come tale concordato con la C.E e promulgato dal Presidente della Repubblica.
Infine è opportuno eventualmente evidenziare agli Enti concedenti tentati di avviare i bandi che l’inevitabile
e certo contenzioso per il danno grave ai concessionari attualmente operanti espone a rischio i servizi
balneari nella prossima stagione estiva con nocumento anche degli interessi pubblicistici per una corretta
gestione del demanio esponendo gli stessi ad azione anche per danno erariale.
Concessioni, ieri al Consiglio di Stato udienza cruciale su scadenza al 2033 e proroga al 2027
Ieri, presso il Consiglio di Stato, si è svolta un’udienza cruciale per il futuro delle concessioni balneari italiane, con un serrato confronto tra le parti in causa. Al centro del dibattito, due temi fondamentali: la validità della pubblicazione all’albo che fisserebbe la scadenza delle concessioni al 2033 e la legittimità della proroga al 2027.
Gli avvocati Nicolò Maellaro e Vito Fabio Colonna hanno fronteggiato la difesa del Comune, contestando l’eccezione sollevata dal Comune di Monopoli di inammissibilità dei ricorsi presentati dai concessionari in primo grado contro la delibera di giunta n. 284 del 28 dicembre 2023.
I punti chiave del dibattito
Il Comune sostiene che i ricorsi di alcuni concessionari (quattro su ventuno) siano inammissibili, in quanto le loro concessioni sarebbero già state ridotte nel 2021 a seguito dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021 nonché per effetto della mancata impugnazione della riduzione della durata delle concessioni suppletive già occorsa precedentemente all’affidamento dell’incarico ai due legali. La mancata impugnazione di tale riduzione avrebbe, secondo il Comune, determinato un’assenza di interesse a contestare la successiva delibera del 2023, considerata un atto a loro favorevole in quanto postiipava la scadenza al 2024.
La difesa, tuttavia, ha ribadito che la delibera impugnata ha ridefinito ex novo il quadro giuridico delle concessioni, rendendo tempestiva l’impugnativa. La questione assume particolare rilievo poiché, nell’estate scorsa, il Comune di Monopoli ha già visto passare in giudicato 16 sentenze del TAR Bari che confermano la scadenza delle concessioni al 2033. Risultati simili, annunciano i legali, sono attesi per analoghi ricorsi riguardanti il Gargano in provincia di Foggia.
Il nodo della pubblicazione all’albo e la proroga al 2027
Sul fronte giuridico, il dibattito si è concentrato sulla conformità della pubblicazione all’albo ai principi comunitari di trasparenza e concorrenza, tema reso ancor più complesso dalle diverse interpretazioni giurisprudenziali.
Un ulteriore punto di scontro riguarda la proroga al 30 settembre 2027, concordata con l’Unione Europea. La legittimità di tale proroga per evitare un deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, scenario paventato dal Prof. Condinanzi al tavolo tecnico ha visto la benedizione della massima carica dello Stato che ha promulgato l’ultima legge proroga come risultante dall’accordo con la UE concluso dal Ministro Fitto sponsorizzato come Commissario europeo dallo stesso Presidente Mattarella.
Una questione di portata nazionale
La vicenda non si limita a Monopoli: durante un’udienza cautelare odierna presso lo stesso Consiglio di Stato, è stata discussa una controversia analoga riguardante le concessioni del Comune di Santa Marinella. In quel caso, il Comune sostiene la tesi dei concessionari, citando come precedente le recenti sentenze del TAR Bari e Friuli Venezia Giulia, che hanno confermato la validità della pubblicazione all’albo e la scadenza al 2033, in linea con il Codice della Navigazione.