Il Consiglio di Stato legittima il dl 131/2024 e la scadenza al 2027 rinvio per il 2033

Al momento stai visualizzando Il Consiglio di Stato legittima il dl 131/2024 e la scadenza al 2027 rinvio per il 2033

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in data odierna con ordinanza sul caso della proroga delle concessioni demaniali a Santa Marinella, che avevano ottenuto l’estensione al 2033 tramite pubblicazione all’albo pretorio.

Nel caso specifico, la società Bubbi S.r.l. aveva impugnato una decisione del Comune di Santa Marinella che prorogava le concessioni demaniali marittime fino al 2033 senza passare, a suo avviso, attraverso una procedura pubblica di gara. La società chiedeva l’annullamento di tali proroghe e l’indizione di bandi pubblici in linea con i principi di trasparenza e imparzialità previsti dalla normativa italiana ed europea.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, confermando che è necessario un intervento del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per una celere definizione del merito. Pur non entrando ancora nella decisione sostanziale, il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza di rispettare i principi di pubblicità e concorrenza, come richiesto anche dal decreto-legge n. 131 del 2024, convertito nella legge n. 166 del 2024. Questo decreto-legge, relativo al settore delle concessioni demaniali marittime, introduce nuove regole per garantire la trasparenza e la concorrenza, in linea con i principi europei e con la direttiva Bolkestein e importante sposta la scadenza delle concessioni al 2027.

Nell’ordinanza, il Consiglio di Stato sottolinea che il TAR dovrà valutare nel merito l’obbligo, per il Comune di Santa Marinella, di indire una procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni, seguendo i principi sanciti anche da questa nuova normativa.

La vicenda:

La società Bubbi Srl, viene costituita ad hoc ad aprile 2024.
Dopo pochi giorni chiede al Consiglio di Stato la riforma dell’ordinanza cautelare n. 4914 del 31 ottobre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V, resa tra le parti, della nota prot. n. 30100/2024 in data 11 settembre 2024 del responsabile del Settore VIII Demanio Marittimo del Comune di Santa Marinella, con cui si è respinta la domanda della Bubbi Srl volta all’indizione di una o più gare pubbliche per l’affidamento di concessioni demaniali marittime e per la disapplicazione di tutti gli atti adottati dal Comune di Santa Marinella con cui sono state rinnovate e/o prorogate le concessioni demaniali sino al 2033 senza previa indizione di una procedura concorsuale, e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di indire una o più gare pubbliche per l’affidamento delle dette concessioni.
Si tratta delle concessioni rinnovate o prorogate fino al 31.12.2033 con pubblicazione all’albo pretorio secondo le regole del codice della navigazione, anche se l’art.1 commi 682-683 della legge Centinaio non prevedeva questa forma di pubblicità, che opera solo per nuove concessioni e non per proroghe legislative, come quelle del passato.
Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso cautelare anche per mancanza del fumus.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza del 27.11.2024 n.4474 ha accolto l’appello cautelare della Bubbi Srl con la seguente motivazione:
ritenuto che, fermo ogni approfondimento delle questioni controverse nel merito, le esigenze cautelari rappresentate dall’odierna appellante possono essere soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza da parte del primo giudice, che valuterà in particolare l’obbligo, per il Comune di Santa Marinella, di bandire una nuova procedura selettiva secondo principi di imparzialità trasparenza e con adeguate garanzia di pubblicità, anche alla luce delle nuove disposizioni recate dal d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. in l. n. 166 del 2024.
Quindi, nell’accogliere l’appello cautelare, il Consiglio di Stato ritiene che sia fondato sia il fumus boni iuris (il Comune di Marinella e’ obbligato a fare gare pubbliche secondo imparzialità e trasparenza e adeguata pubblicità e quella procedura di evidenza per la proroga al 31.12.2033 non rispetta i criteri dell’art.12 Bolkestein) sia il periculum (le gare vanno fatte alla luce dei criteri che emergeranno dal Dm emanando ai sensi dell’art.1 dl 131/2024).
Quindi, il CdS ha dato un chiaro segnale di che cosa farà delle proroghe al 31.12.2033 disposte dal Comune di Monopoli con pubblicità all’albo pretorio e di tutte le proroghe disposte con le stesse modalità negli altri comuni d’Italia che l’hanno adottate.
Ma questo precedente, seppure in sede cautelare, introduce una prassi giurisdizionale pericolosissima: qualsiasi nuova società costituita per lo svolgimento della gestione di concessione balneare potrà fare la stessa operazione di Bulbi Srl e far annullare le proroghe al 31.12.2033 disposte dai comuni con pubblicità anche per quelle concessioni coperte da giudicato amministrativo/giurisdizionale.

Lascia un commento