Approvazione Ordinanza Balneare 2025 Regione Puglia, Confimprese: “un’altra estate all’insegna della vacanza burocratica”
Confimprese Demaniali Italia, aderente a Confimprese Italia, rappresenta alcune osservazioni
sull’Ordinanza Balneare 2025 emanata il 16 aprile ’25 dalla regione Puglia. Ordinanza che lascia le
Imprese Balneari sempre più legate ad inutili procedure burocratiche che in alcuni casi contrastano
con il buon senso e soprattutto con la prevenzione e la sicurezza balneare.
Apprezziamo la scelta a regolamentare le prescrizioni riguardanti gli aspetti alla sicurezza in mare
in capo alla Guardia costiera, ed è in ragione di questa storica apertura alla competenza della
maggiore Organizzazione alla prevenzione in mare , ci chiediamo perché la regione Puglia NON
riconosce il corridoio di lancio quale esercizio ludico ricreativo per i concessionari che senza attività
di lucro (noleggio a pagamento), mettono a disposizione quale servizio pubblico, di prevenzione e
sicurezza pubblica, di pedalò quali attività di svago, ricreativa, sportive.
Invece per i comuni costieri si lascia libera facoltà alla realizzazione di corridoi di lancio “per esigenze
di pubblico uso” , come se gli Utenti delle spiagge pubbliche non usassero pedalo’, kyte, per esigenze
non di svago, ricreative , sportive. E poi quanti e quali sono in Puglia i comuni costieri che si dotano
del corridoio di lancio ad uso pubblico ???
Altra ulteriore “trappola burocratica” come se non bastassero 13 pagine di Ordinanza Balneare, è
quella di essere autorizzati dal Comune per organizzare in spiaggia “GIOCHI DI GRUPPO”…………
Addio quindi al gioco aperitivo, al tiro alla fune , alla corsa ai sacchi…….
Infine, a nostro parere, l’imposizione più fuorviante e pericoloso di tutti , cioè quello dell’obbligo
del concessionario, qualora la struttura fosse aperta dal primo ottobre al 30 aprile, di apporre
“cartelli” con apposita dicitura “QUALITA’ DELLE ACQUE NON MONITORATA”………
E con questa ultima strategia turistica ad incentivare alla destagionalizzazione , ci avviamo alla
Stagione Balneare 2025.-
Il rinnovo delle concessioni balneari in Portogallo e la Direttiva sui Servizi
Già prima della sentenza di rinvio pregiudiziale della causa C-348/22 Comune di Ginosa, il Portogallo si era trovato di fronte alla necessità di adeguare il proprio regime giuridico nazionale che disciplina le “concessioni balneari” su suolo pubblico (secondo un regime equivalente al domaine public francese) con la sentenza Promoimpresa (cause riunite C-458/14 e C-67/16). Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni di conformità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione europea nel contesto di un EU Pilot, che è un meccanismo di dialogo informale tra la Commissione e lo Stato membro interessato su questioni relative alla potenziale non conformità con il diritto dell’UE, che può essere utilizzato prima di avviare una procedura formale di infrazione. La Commissione ha avviato l’EU PILOT 9995/2021 sulle norme contenute nel decreto-legge 226-A/2007 del 31 maggio. Il presente decreto stabilisce il regime di utilizzo delle risorse idriche, dando attuazione al principio della necessità di un permesso di utilizzo, previsto dalla legge portoghese sulle acque.
In base al regime portoghese, l’installazione e la gestione delle attrezzature e del supporto balneare sono soggette a un regime di concessione. La presente concessione viene aggiudicata mediante una procedura di gara pubblica precontrattuale, secondo le norme applicabili alla conclusione di contratti pubblici di lavori o di fornitura e acquisizione di beni e servizi, a seconda che la concessione comporti o meno lavori. Tuttavia, la procedura può essere avviata anche da un soggetto privato, nel qual caso si applica il regime di affidamento delle licenze, anche se anche in questi casi l’autorità competente può optare per la procedura di gara pubblica. In ogni caso, la procedura prevede regole volte a garantire la trasparenza e la concorrenza, in linea con il diritto dell’Unione Europea.
Le questioni sollevate dalla Commissione riguardano specificamente il fatto che il soggetto privato che ha avviato la procedura ha un diritto di preferenza (direito de preferência) nelle procedure di gara per il rinnovo di tali concessioni, il che significa che tale persona o entità ha il diritto legale di vedersi aggiudicata la concessione a condizione che accetti di essere vincolata alle condizioni della gara selezionata dall’autorità competente nell’ambito della procedura di gara pubblica. Il diritto di preferenza spetta anche al precedente titolare della concessione, qualora questi manifesti interesse alla continuazione dell’uso, entro un anno dalla scadenza del titolo, e si sottoponga alle condizioni del bando di gara prescelto. La Commissione ha inoltre sollevato questioni di conformità in merito al “diritto di prorogare il periodo di validità” della precedente concessione fino alla decisione finale della procedura di gara.
La Commissione ha sollevato la questione se tali misure siano conformi all’articolo 12 della direttiva sui servizi (2006/123/CE) e alla libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa (cause riunite 458/14 e C-67/16). Secondo la Commissione, un diritto preferenziale a favore degli operatori storici scoraggerebbe le imprese situate in altri Stati membri dal fornire servizi balneari in Portogallo. Sebbene l’EU PILOT in questione faccia specifico riferimento al quadro giuridico applicabile alle concessioni balneari, il regime è applicabile a tutte le concessioni marittime e idriche contemplate dal presente decreto legge.
Caso Promoimpresa
La sentenza Promoimpresa (cause riunite 458/14 e C-67/16) riguarda l’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva servizi e degli articoli 49, 56 e 106 del TFUE, nell’ambito del rigetto di una domanda di rinnovo di una concessione per lo sfruttamento di un’area demaniale del Lago di Garda, ai fini di chiosco, terrazza, stabilimenti balneari, pontile e pontile. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della concessione nella direttiva sui servizi, la sentenza, che trascrive i considerando 39 e 57 della direttiva, nonché la definizione del regime di autorizzazione nell’articolo 4(6), ha concluso che il titolo in questione dovrebbe essere considerato un’autorizzazione.
Quanto all’applicazione dell’articolo 12 della direttiva sui servizi, la Corte ha rinviato al giudice nazionale la questione relativa alla verifica del rispetto del requisito della scarsità, stabilendo al contempo che la concessione riguarda risorse naturali, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva sui servizi. Allo stesso tempo, ha respinto l’applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto non riguarda le concessioni di servizi.
La difesa portoghese nei casi Promoimpresa
In risposta alle domande poste dalla Commissione, il Portogallo ha sostenuto che il caso Promoimpresa non era interamente applicabile, poiché il regime portoghese non si basava esclusivamente sulla necessità di gestire risorse scarse, ma anche sulla natura delle spiagge come terreni di proprietà pubblica (domaine public). Questi terreni pubblici sono, da un lato, destinati a uno scopo pubblico e, dall’altro, esclusi dal commercio legale. La concessione per l’installazione e l’esercizio simultaneo di attrezzature e stabilimenti balneari non autorizzava semplicemente l’esercizio di un’attività, ma assegnava contestualmente l’uso di una porzione di suolo pubblico a beneficio del titolare, sottraendola al godimento dell’intera collettività. Ciò ha consentito di pianificare l’uso dei terreni pubblici in modo da trovare il necessario equilibrio tra gli usi privati e il principio generale dell’uso comune e del godimento delle risorse idriche nel demanio pubblico. Inoltre, le considerazioni di interesse generale previste dall’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sui servizi dovrebbero essere prese in considerazione quando si definiscono le regole delle procedure di selezione dei candidati potenziali e di riserva.
D’altro canto, per quanto riguarda la possibile violazione dell’articolo 49 del TFUE, il Portogallo ha ritenuto che l’esistenza di un interesse transfrontaliero non si applicasse in modo generale e automatico a tutte le “concessioni balneari”. In ogni caso, il Portogallo ha sostenuto che il diritto di preferenza non escludeva le procedure competitive per l’assegnazione di una nuova concessione, poiché conferiva al soggetto privato in questione un diritto legale all’aggiudicazione della concessione solo a condizione che accettasse di soddisfare le condizioni dell’offerta selezionata dall’autorità competente nell’ambito della procedura di gara pubblica.
Per quanto riguarda la possibilità di prorogare il periodo di validità del permesso di utilizzo fino alla decisione finale della procedura di gara, fino a un massimo di due anni, il Portogallo ha ritenuto che non vi fosse violazione delle disposizioni dell’articolo 12 della direttiva sui servizi, poiché la normativa nazionale non conferiva alcun diritto al precedente concessionario. La norma giuridica offre all’amministrazione un’opzione, che deve essere giustificata da circostanze eccezionali e solo se è in corso una procedura competitiva per una nuova concessione. Ciò non rientra nel divieto di rinnovo automatico previsto dalla direttiva sui servizi, poiché si tratta di un’estensione precaria e transitoria. Sebbene in entrambi i casi il precedente titolare mantenga la concessione per un certo periodo di tempo, si tratta di situazioni sostanzialmente diverse, poiché nel caso di rinnovo automatico non ci sarà alcuna procedura che impedisca ai nuovi operatori di accedere all’attività. La legge nazionale portoghese non conferisce un vantaggio, ma sancisce una clausola di salvaguardia che consente all’amministrazione di perseguire altri interessi pubblici, in via temporanea – come, ad esempio, l’assenza di un concessionario, con la conseguente mancata prestazione dei servizi in esso inclusi, in particolare durante le festività. Nel caso di specie, il Portogallo ha concluso che la possibilità di una proroga eccezionale e provvisoria della precedente concessione, in attesa di una procedura precontrattuale, non violava le disposizioni dell’articolo 12 della direttiva sui servizi.
La procedura di infrazione e le sue conseguenze
La Commissione non ha accettato pienamente le giustificazioni presentate dal Portogallo e ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei suoi confronti (INFR(2022)2020) nell’aprile 2022 per non aver correttamente attuato le norme relative alle procedure di gara per l’assegnazione delle “concessioni balneari”, più specificamente il diritto di preferenza dei titolari di “concessioni balneari” esistenti nelle procedure di gara per il rinnovo di tali concessioni. L’avvio di questa procedura di infrazione da parte della Commissione è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, che ha dato origine alla causa Comune di Ginosa (C-348/22).
Ciò significa che la Commissione ha accettato le argomentazioni presentate dal Portogallo in relazione al “diritto di prorogare il periodo di validità” della concessione, poiché non era menzionato nella procedura di infrazione. La questione del divieto di rinnovo automatico di un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, affrontata dalla Corte di giustizia nella causa Comune di Ginosa (C-348/22), non è quindi applicabile nel caso di specie, poiché la proroga non è automatica.
Poiché la legge portoghese prevede già la necessità di una procedura di selezione dei potenziali candidati che fornisca garanzie di imparzialità e trasparenza, la giurisprudenza della Corte in materia – in particolare la competenza a determinare se sia soddisfatta la condizione relativa alla scarsità delle risorse naturali prevista dall’articolo 12(1) della direttiva sui servizi – non è applicabile nell’ordinamento giuridico portoghese. La questione in questo caso era la conformità del diritto di preferenza attribuito dalla legge portoghese con l’articolo 12(2) della direttiva sui servizi e il divieto di conferire qualsiasi vantaggio al prestatore la cui autorizzazione è scaduta.
Nel gennaio 2023 la Commissione ha emesso un parere motivato sulla stessa questione. Ciò ha spinto il Portogallo a modificare la propria legislazione, abrogando le disposizioni che stabiliscono il diritto di preferenza, con effetto immediato attraverso il decreto legge 87/2023 del 10 ottobre. Ciò significava che il Portogallo accettava che il diritto di preferenza stabilisse un effetto automatico della volontà dell’attuale titolare della concessione, il che costituiva un vantaggio indebito contrario alla direttiva sui servizi. Su questa base, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione nel novembre 2023.
Tutti i diritti e crediti riservati alla fonte: https://realaw.blog/ Posted by Dr Rui Lanceiro, University of Lisbon School of Law
In Spagna ritorna in vigore la vecchia legge con proroghe sino a 75 anni
Le coste sono state storicamente uno degli elementi del paesaggio spagnolo maggiormente protetti contro l’edificazione. Dal 1988 esiste quella che viene definita Legge delle Coste, che regola la determinazione, l’utilizzo e la politica del dominio pubblico marittimo-terrestre, con particolare attenzione alle spiagge. Circa due anni fa, nell’agosto del 2022, il Governo approvò una modifica normativa che interessava numerosi aspetti, tra cui il divieto di installare chiringuitos o edificazioni superiori a un piano.
Ma questa situazione potrebbe cambiare molto presto: il Supremo ha appena annullato l’attuale regolamento, riaprendo la porta all’edificazione lungo la costa spagnola.
Il contesto normativo
Il regolamento, emanato attraverso un Real Decreto approvato nell’agosto 2022, faceva parte di una modifica della Legge delle Coste. Tra le innovazioni c’era, ad esempio, l’eliminazione della distinzione tra i diversi tipi di dune, includendoli nella delimitazione della spiaggia, il divieto di occupazione degli stabilimenti che vendono cibi e bevande (come i chiringuitos) e la revisione delle procedure per il confine tra terra e mare. Tale normativa stabiliva, inoltre, dei criteri per il calcolo della durata delle concessioni e delle eventuali proroghe, imponendo di considerare l’impatto dell’attività sugli ecosistemi e gli effetti del cambiamento climatico.
Cosa è accaduto
Il Governo, nella modifica del 2022, avrebbe omesso un passaggio fondamentale: consultare i cittadini. La mancanza di adeguati iter di consultazione pubblica ha portato il Tribunale Supremo a dichiarare nullo l’intero Real Decreto. Nella sua sentenza il Supremo ha precisato che, per poter bypassare il requisito della consultazione, devono concorrere circostanze particolari – ad esempio, che le norme abbiano natura organizzativa o di bilancio e che sussistano ragioni gravi di interesse pubblico, senza imporre obblighi rilevanti o regolare aspetti essenziali della materia.
Quali conseguenze?
In termini pratici, questo significa che tornerà in vigore il regolamento elaborato dal Governo di Mariano Rajoy nel 2014 – quello che successivamente il Governo di Sánchez modificò per stabilire che le concessioni del dominio pubblico marittimo-terrestre avessero una durata massima di 75 anni, a partire dalla Legge delle Coste del 1988, e per agevolare le operazioni di confine (deslinde) oltre a limitare le infrastrutture dei chiringuitos. Così, i nuovi chiringuitos e le attività commerciali potranno ottenere licenze della durata di fino a 75 anni, anziché solo 30.
Daniel Olabarría, esperto in diritto immobiliare, ha spiegato in un articolo dell’ABC che tra le conseguenze dirette c’è una maggiore flessibilità nelle condizioni per la realizzazione dei chiringuitos o per consentire loro di avere seminterrati sulle spiagge. Il precedente regolamento, infatti, limitava fortemente gli spazi: prevedeva che potessero essere realizzati solo edifici a un piano e senza seminterrati, e che le strutture non dovessero “limitare il campo visivo o rompere l’armonia del paesaggio costiero”. Queste restrizioni avevano generato notevoli proteste dalla parte del settore dell’ospitalità.
Una vittoria per gli imprenditori
La decisione del Supremo è accolta con favore dagli operatori economici, in quanto riapre nuovamente la possibilità di edificare lungo la costa – in particolare per bar, chiringuitos e locali commerciali nel sottosuolo – superando il divieto che, a causa dell’effetto erosivo sull’arenile (che è dominio pubblico) e tenendo conto dell’impatto del cambiamento climatico (con l’innalzamento del livello del mare), era stato precedentemente imposto.
Un imprenditore intervistato in un articolo di eldiario.es ha commentato:
“Un chiringuito non erode assolutamente nulla. Non chiederemo chiringuitos in spiagge di 30 metri; solo dove la linea di riva sia di 50 o 70 metri, in zone in cui l’acqua non arrivi o non danneggi. I seminterrati conferiscono qualità alle spiagge: così non si vedranno cassette di Coca Cola, bidoni della spazzatura…”
Il punto di vista degli attivisti
Dall’altra parte, le associazioni ambientaliste – che da anni si oppongono all’apertura dei chiringuitos e alle strutture in cemento erette sulla sabbia – vedono il loro grido di allarme ridotto in silenzio. Rafael Yus, di Ecologistas en Acción, ha lamentato:
“Se il Governo centrale non ripropone il regolamento in forma corretta e in tempo, i chiringuitos avranno carta bianca.”
Un caso particolarmente esemplare riguarda la denuncia presentata dall’associazione contro il chiringuito Bikini Beach, situato sulla spiaggia del Castillo di Málaga, che intendeva costruire un seminterrato in cemento. Le associazioni sostenevano che tali strutture dovessero essere temporanee e completamente smontabili, ma ora, con l’annullamento del regolamento, questa opposizione non trova più fondamento normativo.
Fonte Xataca.com articolo del 12 febbraio 2024