Agcm-balneari: Il TAR Toscana chiama in causa tutti i concessionari di Pietrasanta, udienza sul merito nel 2026

Ordinanza del TAR Firenze su ricorso Antitrust contro le proroghe delle concessioni fino al 30 settembre 2027: notifiche per pubblici proclami e rischio improcedibilità se non si integra il contraddittorio.​

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Quarta, con ordinanza n. 1863 del 17 novembre 2025 (RG 768/2024), è intervenuto nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime del Comune di Pietrasanta.​
Il ricorso è stato proposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che agisce ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 per contestare la scelta del Comune di prorogare le concessioni balneari oltre le scadenze originarie.​

Nel dettaglio, l’Antitrust ha impugnato la delibera di Giunta n. 486 del 28 dicembre 2023, con cui è stato disposto il differimento delle concessioni turistico‑ricreative al 31 dicembre 2024, nonché gli atti successivi che hanno ulteriormente prorogato le concessioni fino al 30 settembre 2027 sulla base della legge n. 118/2022, come modificata dal decreto‑legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.​
Secondo l’AGCM, tali proroghe contrasterebbero con l’art. 49 TFUE, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con i principi di concorrenza, imponendo la disapplicazione delle norme nazionali che le prevedono e l’avvio immediato di procedure competitive per l’affidamento delle aree demaniali.​

Nel Comune di Pietrasante insistono circa cento concessioni del demanio marittimo.​ Trentuno concessionari si sono già costituiti in giudizio ad opponendum, tra cui numerosi stabilimenti balneari storici, per sostenere la legittimità degli atti che hanno differito le scadenze e rinviato l’indizione delle gare.​

Il TAR rileva che tutti i concessionari che hanno beneficiato delle proroghe sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione delle delibere e delle determinazioni impugnate, e per questo vanno qualificati come controinteressati.​
Il fatto che nel ricorso fosse stato indicato nominativamente un solo concessionario non è ritenuto sufficiente dal Collegio, proprio in ragione della platea ampia e omogenea di soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale annullamento degli atti comunali.​

Non ricorrendo le condizioni per applicare la deroga di cui all’art. 49, comma 2, c.p.a., il Tribunale ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concessionari interessati.​
Per rendere sostenibile l’operazione, il TAR autorizza un meccanismo di notifica per pubblici proclami, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, 39, comma 2, c.p.a. e dell’art. 150 c.p.c.​

L’ordinanza stabilisce che, su richiesta della parte ricorrente, dovrà essere pubblicato un avviso nella home page del sito del Comune di Pietrasanta e nella home page del sito della Regione Toscana, contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo del ricorso, delle parti, degli atti impugnati, delle domande proposte e dei motivi di ricorso in forma riassuntiva.​ Lo stesso avviso dovrà specificare che il testo integrale del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza è consultabile in un’apposita area del sito comunale, dove resterà pubblicato fino alla sentenza definitiva.​

Il TAR fissa un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per effettuare le pubblicazioni prescritte, prevedendo che l’omissione comporterà l’improcedibilità del ricorso.​ La parte ricorrente dovrà inoltre depositare in Segreteria, entro i 5 giorni successivi agli adempimenti di pubblicazione, la prova del loro compimento.​

Nessuna decisione nel merito, udienza nel 2026

L’ordinanza non si pronuncia, allo stato, sulla legittimità delle proroghe al 2024 e al 30 settembre 2027, né sull’obbligo del Comune di bandire subito le gare, ma si limita a garantire che tutti i soggetti potenzialmente lesi o favoriti dall’esito del giudizio vengano regolarmente chiamati in causa.​
Solo dopo l’integrazione del contraddittorio il TAR potrà affrontare il cuore della controversia, ossia il rapporto tra le proroghe nazionali delle concessioni balneari e i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.​

Il Collegio ha già calendarizzato la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 14 maggio 2026.​
L’esito di quel giudizio potrà avere rilevanti ricadute non solo per gli stabilimenti di Pietrasanta, ma anche come precedente per altri contenziosi sui differimenti delle concessioni demaniali marittime fondati sulle stesse norme nazionali.

Bolkestein: “Meritocrazia ambientale” nei bandi per le concessioni demaniali

La corretta applicazione delle norme Natura 2000 nei bandi comunali per le concessioni demaniali marittime rappresenta un nodo critico della governance costiera italiana, con ricadute dirette sulla tutela degli habitat marini e sulla qualità della gestione del litorale. In tale contesto, la risposta ufficiale della Commissione Europea del 12 giugno 2025 alla petizione inviata da Coralba Bonazza, introduce e ribadisce un principio cardine: la “meritocrazia ambientale”, intesa come obbligo per le amministrazioni di selezionare operatori realmente competenti a garantire la tutela ambientale dei siti Natura 2000, valorizzando l’esperienza e la gestione virtuosa, e innalzando gli standard qualitativi del settore.

Che cos’è la “meritocrazia ambientale”

La “meritocrazia ambientale” è il criterio secondo cui l’affidamento delle concessioni demaniali in presenza di siti Natura 2000 deve premiare l’effettiva capacità tecnico-professionale dell’operatore di prevenire e mitigare impatti sugli habitat e le specie protette. Non si tratta di un vincolo punitivo, bensì di uno strumento selettivo che:

  • valorizza l’esperienza concreta maturata in contesti costieri sensibili;
  • tutela chi ha storicamente operato in modo conforme e sostenibile;
  • impedisce l’ingresso di soggetti privi di competenze ambientali, attratti unicamente da ragioni economiche;
  • eleva la qualità complessiva della gestione costiera, orientando investimenti, innovazione e monitoraggio.

Laddove le attività oggetto di concessione insistano su siti Natura 2000 o siano potenzialmente incidenti su di essi, l’amministrazione è tenuta a:

  • integrare nei bandi requisiti e criteri tecnici di selezione legati alla tutela ambientale del sito (competenze del team, piani di gestione e monitoraggio, esperienze pregresse, protocolli operativi su habitat e specie);
  • avviare e concludere, prima dell’affidamento e con motivazione adeguata, la Valutazione di Incidenza (VINCA) commisurata alle caratteristiche del sito e all’intensità/estensione degli interventi;
  • riferire espressamente, negli atti di gara e nei capitolati, alle misure di conservazione e alle cartografie degli habitat, nonché agli obblighi di monitoraggio e mitigazione a carico del concessionario.

L’imprenditrice di Comacchio, Coralba Bonazza, denuncia che le Regioni non hanno applicato le indicazioni europee su trasparenza, imparzialità e criteri ambientali nelle gare per concessioni balneari, nonostante una sua pec del 4 luglio con i documenti UE allegati. Dalle verifiche condotte su più regioni costiere emerge un quadro omogeneo di omissioni: molti bandi non menzionano i siti Natura 2000 marini, non prevedono alcun criterio di meritocrazia ambientale, non richiamano le misure di conservazione, non predispongono VINCA, e non riconoscono la continuità gestionale virtuosa come elemento di tutela. Tali lacune non solo contraddicono l’indirizzo europeo richiamato nel 2025, ma rischiano di produrre bandi inefficaci, contenzioso e pratiche gestionali non aderenti agli obiettivi di conservazione.

Il principio di “meritocrazia ambientale” affermato nel 2025 impone di riallineare bandi e capitolati al cuore della tutela Natura 2000, specialmente nei siti marini sinora trascurati. L’adozione di requisiti, criteri e obblighi ambientali specifici non penalizza gli operatori: riconosce il valore di chi ha lavorato bene, riduce il rischio di gestione opportunistica e garantisce che l’uso del demanio marittimo sia compatibile e sinergico con la conservazione degli habitat e delle specie protette. In assenza di tale riallineamento, le amministrazioni espongono gli atti a criticità sostanziali e rinunciano a governare la transizione verso una gestione costiera più qualificata, trasparente e sostenibile.

Dimostrare concretamente l’impegno nella tutela ambientale, adottando nel tempo pratiche e politiche sostenibili, dalla salvaguardia delle dune ai lavori lungo la costa, rappresenta la carta vincente per superare multinazionali e grandi gruppi che cercano di conquistare i nostri stabilimenti balneari. Ora la responsabilità passa alle amministrazioni. “I bandi per le concessioni demaniali marittime devono e possono includere criteri ambientali e meritocratici, specialmente nelle aree protette come i siti Natura 2000”.

Qualche giorno fa, nel Ferrarese, si è discusso dell’argomento alla presenza del dirigente del CESB (Cooperativa Stabilimenti Balneari Estensi e Spina) e di Nicola Spinabelli, presidente del consorzio che riunisce oltre cinquanta stabilimenti balneari.

Sib Confcommercio Pisa: esproprio e “incameramento” senza indennizzo, l’allarme dei balneari

Audizione alla Terza Commissione del Comune di Pisa: Fontani e Giovarruscio (Sib Confcommercio Pisa) chiedono decisioni immediate sul riscio espropri

“Siamo qui per collaborare e trovare una soluzione che tuteli l’interesse pubblico, senza distruggere il patrimonio di impresa e di lavoro che il settore balneare rappresenta per il nostro Paese. Più che confronti e discussioni servirebbero decisioni e atti legislativi concreti: la scadenza delle concessioni demaniali marittime pone una situazione gravissima e imminente che minaccia le imprese balneari”.


“La nostra principale e ineludibile criticità è una sola ed ha una data, quella del 30 settembre 2027” afferma Fontani “gli operatori rischiano l’esproprio delle loro attività dopo anni di sacrifici e investimenti e l’incameramento di beni e strutture da parte dello Stato: tutto questo a fronte di un indennizzo pari a zero! L’assenza totale di un qualunque indennizzo è gravissima ed equivale a una vera e propria confisca che ignora il valore aziendale creato e gli investimenti effettuati. In questo clima di incertezza normativa arriviamo persino all’assurdo sentendo definire da alcuni comuni come “abusivi” operatori che gestiscono queste aree da decenni in piena legalità“.


“Oltre a pagare regolarmente Canone Demaniale, Imposta Regionale e Canone di Locazione Comunale, versiamo un’imposta che dovrebbe gravare sul proprietario e viene invece richiesta a noi che non siamo nemmeno affittuari, ma “meri titolari di una concessione“.

“Abbiamo portato all’attenzione della Commissione il caso concreto che riguarda la realtà di Pisa sulla possibilità di rinnovo diretto” afferma Giovarruscio. “Il Regolamento Urbanistico di Pisa ammette il rinnovo diretto della concessione qualora non vi siano altri soggetti interessati e già dal 27 dicembre 2022 la categoria ha presentato una manifestazione di interesse al Comune per il titolo dell’area. Ad oggi, nessun’altra manifestazione di interesse è stata presentata da altri soggetti e questo dovrebbe consentire, in assenza di concorrenza, la possibilità di rinnovare le concessioni esistenti, con il risultato di garantire la continuità aziendale, il mantenimento dei livelli occupazionali e la più generale qualità del servizio. Possibilità che a oggi, tuttavia, non è stata realizzata”.


“Ribadiamo inoltre che la direttiva Bolkestein si applica solo in caso di scarsità della risorsa spiaggia. In Italia, solo il 33% delle aree è dato in concessione, mentre il restante è disponibile. Per questo motivo non occorrerebbe procedere con l’applicazione della direttiva Bolkestein, anche se l’Europa non ha preso in considerazione questi dati”, prosegue Fontani.


“A fronte delle numerose criticità, chiediamo alla Commissione di prendere atto della gravità della situazione e di agire immediatamente” le richieste di Sib Confcommercio Pisa “garantendo tre punti fondamentali, a partire dall’immediata introduzione di un meccanismo che preveda un indennizzo equo, giusto, certo e automatico che riconosca il valore aziendale e gli investimenti non ammortizzati in caso di mancato rinnovo. Chiediamo poi di chiarire la posizione giuridica sospendendo l’azione dei Comuni che definiscono gli operatori come “abusivi”, in attesa di una normativa nazionale chiara e definitiva, oltre a valutare le specificità locali riconoscendo la possibilità di procedere al rinnovo delle concessioni in assenza di concorrenza e di manifestazioni di interesse di terzi, per tutelare la continuità aziendale” –