La sentenza TAR Campania–Salerno, Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 2066 è l’ennesimo esempio di come una certa giustizia amministrativa non si limiti più a controllare la legittimità degli atti, ma pretenda di ridisegnare il mercato (e la politica pubblica) delle concessioni balneari.
E lo fa con un esito che, sul piano pratico, rischia di essere più “performativo” che risolutivo: annulla una gara e i relativi affidamenti, ma lascia aperto un enorme problema di metodo (e di credibilità) legato al contraddittorio e ai controinteressati.
Nel mirino del TAR finisce l’art. 8 del bando, e qui non si può raccontare la storia a metà: l’esperienza non era un dettaglio marginale. Il criterio “forte” (art. 8, lett. A) premiava l’“anzianità nella gestione di una concessione demaniale per finalità turistico-ricreative” con 1 punto per ogni anno fino a 10 punti. Il criterio “secondario” (art. 8, lett. B) premiava l’“anzianità nella gestione di servizi analoghi e/o integrativi a quelli oggetto di concessione” con 1 punto per ogni anno fino a 5 punti, e la sentenza sottolinea che, in assenza di un divieto espresso, i punteggi risultavano cumulabili (quindi: 10 + 5 = 15).
Qui il TAR sceglie la strada più “militante”: non si limita a dire che il peso è sproporzionato, ma costruisce una narrazione per cui quel punteggio “potrebbe” trasformarsi in una barriera, e soprattutto “riesumare” istituti che l’ordinamento ha abbandonato.
Il passaggio più rivelatore è quello in cui la sentenza afferma che l’attribuzione di un punteggio “eccessivo” all’esperienza (o l’inserimento di criteri favorevoli all’uscente) può produrre preclusioni per i nuovi entranti e richiama il “diritto di insistenza”. Il TAR arriva a scrivere, testualmente, che il criterio dell’art. 8, lett. A “potrebbe… procurare… una rendita di posizione… riesumante il diritto di insistenza ex art. 37, comma 2, cod. nav.”, cioè il diritto di preferenza dell’uscente già espunto dall’ordinamento. A quel punto, però, la sentenza passa dal controllo di legalità alla psicologia del mercato: l’“esperienza” non è più un elemento valutativo discutibile, diventa il simbolo di un sistema “da abbattere”, e questo approccio finisce per rendere la decisione ideologica prima ancora che giuridica.
Resta una criticità di metodo che indebolisce l’impatto della decisione sul piano della tenuta complessiva: la pronuncia incide in concreto sulle posizioni degli aggiudicatari, ma l’assetto del contraddittorio non emerge come “pieno” già dall’intestazione del provvedimento. La sentenza, infatti, indica nominativamente i tre soggetti risultati vincitori (Ambrogio’s Team; Susy Beach; Lido California) e, al tempo stesso, richiama l’effetto caducante dell’annullamento degli atti “a monte”, idoneo a travolgere l’intera procedura e l’affidamento finale. Questa frizione tra effetti pratici (travolgimento delle aggiudicazioni) e perimetro soggettivo del giudizio (come immediatamente percepibile dalla sola intestazione) rischia di trasformare l’annullamento in un detonatore di ulteriori ricorsi, più che in un punto di chiusura.
Il TAR scrive che la “prova dei fatti” starebbe nel fatto che tutte e tre le concessioni messe a gara sono state assegnate ai concessionari uscenti. Questo è il punto più criticabile sul piano logico: l’esito (vincono gli uscenti) viene trattato come dimostrazione del vizio, quando può anche essere compatibile con una gara legittima (specie in mercati locali, con investimenti e organizzazione pregressa).
Risultato: invece di dimostrare l’illegittimità con un’analisi rigorosa dell’incidenza dei criteri sul confronto concorrenziale, la sentenza finisce per suonare come un teorema che “si auto-conferma” ex post.

Quindi potrei fare anche io il magistrato con la terza media,oppure può bastare un esame solo,
Esperienza,qualifica e diploma non servono più
Esatto!!!!! 👏👏👏
Chiedo ai giudicanti, Tar e agcm di scegliere (casomai) di essere operati da un infermiere che ne faccia richiesta, anziché da un primario. Così poi la smetteranno di fare filosofia sulla vita degli altri