L’AGCM non si ferma: nuovo ricorso al Consiglio di Stato sulle spiagge di Cervia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza n. 847/2025 del TAR Emilia-Romagna che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro due delibere del Comune di Cervia in materia di concessioni demaniali. Il TAR aveva negato la possibilità all’Autorità di avvalersi di un avvocato del libero foro, sostenendo che il patrocinio obbligatorio spetta esclusivamente all’Avvocatura dello Stato. Il ricorso originario riguardava le delibere comunali n. 309/2023 e n. 110/2024, con cui il Comune di Cervia prorogava di fatto le concessioni demaniali marittime sulla base della legge n. 118/2022. Secondo l’AGCM, tali provvedimenti violavano l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (“Bolkestein”), impedendo la concorrenza e la libertà di stabilimento nel mercato dei servizi turistico-balneari. Il TAR e la questione dello ius postulandi Con la sentenza impugnata, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Autorità per difetto di patrocinio, ritenendo che non sussistesse un conflitto di interessi tale da giustificare l’incarico a un avvocato del libero foro. Una lettura che, secondo l’AGCM, nega la propria indipendenza funzionale e riduce la possibilità di agire come autorità autonoma a tutela del mercato. I quattro motivi dell’appello Nel ricorso in appello, firmato dall’avv. Filippo Cammelli, l’Autorità contesta il giudizio di primo grado sotto quattro profili principali: Conflitto di interessi potenziale tra l’Autorità e la Presidenza del Consiglio nei casi di contrasto tra diritto interno e diritto UE; Violazione dell’indipendenza dell’AGCM, che opera come soggetto autonomo ex legge n. 287/1990 e non è soggetta al controllo ministeriale previsto dal R.D. n. 1611/1933; Erronea applicazione dell’art. 5 del R.D. 1611/1933, poiché la mancata interlocuzione con l’Avvocatura non comporta l’inammissibilità del ricorso ma solo un’irregolarità formale; Conflitto di interessi strutturale: l’Avvocatura di Stato difende lo stesso ordinamento che l’Autorità deve contestare per violazione del diritto europeo. Nel ricorso, l’AGCM richiama il proprio ruolo costituzionale di garante della libertà di concorrenza (art. 41 Cost.) e l’obbligo per gli Stati membri, sancito dalla Direttiva (UE) 2019/1 (“ECN+”), di assicurare che le autorità antitrust nazionali possano agire in modo indipendente da “ingerenze politiche o altre influenze esterne”. L’obbligo di patrocinio esclusivo da parte dell’Avvocatura di Stato, secondo l’Autorità, vanifica proprio tale indipendenza, compromettendo la possibilità di difendere il diritto dell’Unione in modo autonomo e tempestivo. In via subordinata, l’Autorità chiede al Consiglio di Stato di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione di compatibilità dell’art. 5 del R.D. 1611/1933 con i principi di autonomia e indipendenza fissati dal diritto UE e dalla direttiva ECN+. L’appello dell’AGCM arriva in un momento delicato anche sul piano europeo.La procedura di infrazione contro la Spagna (INFR(2022)4121), aperta nel febbraio 2023 per proroghe analoghe delle concessioni demaniali, è tuttora pendente: a quasi un anno di distanza, Madrid non ha ancora risposto al parere motivato del 16 dicembre 2024. Una situazione che contrasta con la linea adottata verso l’Italia, sottoposta a un monitoraggio serrato e ripetutamente richiamata all’obbligo di conformarsi alla direttiva servizi. Questo diverso trattamento, che molti osservatori definiscono un “doppio passo”…

Concessioni, il comune di Taggia contro l’Agcom

Il Comune di Taggia si trova al centro di una complessa vicenda legale legata alla gestione delle concessioni demaniali marittime, con due fronti di ricorso aperti. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contesta la proroga breve al 31 dicembre 2024, ritenendola in conflitto con le normative europee. La costituzione in giudizio è stata decisa con una delibera comunale del 30 ottobre 2024. Parallelamente, quattordici concessionari avevano già impugnato la riduzione delle concessioni fino al 2033, aprendo una controversia precedente. Il recente decreto nazionale ha introdotto ulteriori proroghe fino al 30 settembre 2027, purché le nuove procedure di assegnazione vengano avviate entro giugno dello stesso anno. Questa sovrapposizione di norme aggrava l’incertezza gestionale per il Comune, già impegnato a difendere le proprie decisioni. Tale sovrapposizione di fattori crea ulteriori complicazioni, appesantendo il quadro generale e rendendo necessaria una maggiore attenzione nella gestione delle problematiche legali e amministrative che si presentano.