Costituzione Italiana, articolo 42, comma 3
“La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”.
Il grande inganno della “Direttiva Bolkestein”, la sua radicale impossibilità nel settore balneare italiano, la foglia di fico che dietro il pannicello della “concorrenza” nasconde un accentramento capitalistico e la “sostituzione economica” di famiglie proletarie che hanno fatto del proprio corpo, dei propri figli, la loro ricchezza, la “forza lavoro”.
Ogni concessionario di spiaggia è “proprietario superficiario” per i manufatti costruiti al di sopra del suolo che è di proprietà demaniale. Infatti la concessione va accatastata e il concessionario, nel pubblico Catasto, risulta “proprietario superficiario”. Chiedere a un geometra qualsiasi. Tutto confermato non solo dalla prassi e dalle leggi ma anche da consolidata giurisprudenza (qui il riferimento al Tar Toscana 2015)
Citiamo dalla sentenza del Tar Toscana: “Il diritto di mantenere una costruzione sul suolo altrui è proprio l’oggetto del diritto di superficie, così come delineato dall’art. 952 cod. civ. (“il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri”). Ne discende che i suddetti beni (quelli costruiti sulla superficie, ndr) sono in proprietà superficiaria della ricorrente e non sono quindi di proprietà demaniale”.
E dunque: i beni costruiti al di sopra della concessione demaniale (pubblica) sono privati. Dopo il gioco delle tre carte con la cancellazione dell’articolo 37 del Codice della Navigazione, del 1942, è rimasto l’articolo 49, che prevede che le opere siano acquisite dallo Stato senza alcun compenso o rimborso. La previsione era connessa con il pericolo che una azienda operante sul demanio marittimo fallisse, o chiudesse: ecco la necessità di dare alle opere costruite una funzionalità e dunque l’acquisizione senza rimborso.
Tanto che il tema dell’acquisizione della proprietà privata, quale è la proprietà superficiaria, è regolato non da una direttiva fumosa dell’Unione Europea, non dal commento di un profilo fake su Facebook, e, con tutto il permesso, non da oscure autorità che si credono sganciate dal potere politico. E’ la Costituzione Italiana, signori miei. Che risale al 1948 e al quale il Codice della Navigazione del 1942 avrebbe dovuto conformarsi, senonché, come scritto, l’idea del Codice non era “l’esproprio senza rimborso”, più in linea con lo Stato autoritario fascista che con lo Stato di Diritto del 1948, ma dell’incameramento di una proprietà abbandonata.
Nessun funzionario di Comune Italiano, nessun assessore o sindaco, nessun presidente di Regione, nessun funzionario ministeriale, nessun Ministro, nessun governo, potranno imporre il trasferimento della proprietà superficiaria costruita su una concessione demaniale ad altro nuovo proprietario, perché si porranno contro una norma costituzionale.
Per farlo, dovranno prevedere un indennizzo e un “interesse generale” molto difficile da determinare di fronte ai vincoli della Bolkestein e dell’ordinamento italiano (scarsità della risorsa, concessione di bene e non di servizio, precedente contratto con rinnovo automatico, tutela lavoro a garanzia di chi ha investito la propria vita su indicazione delle leggi dello Stato, eccetera eccetera).
Violare la Costituzione costerà molto caro.
Lo Stato ti dice: non ti affitto più il terreno e tu porti via le tue cose, cosa mi serve il diritto di proprietà?