Grande disinformazione sotto il cielo dei balneari: qualsiasi informazione viene distorta od occultata a seconda che possa colpire o aiutare il settore. L’ultima è una sentenza della Cassazione numero 3657 del 29 gennaio scorso: una sentenza che dichiara inammissibile il ricorso di un concessionario di spiaggia di Giulianova (Teramo) poiché, di fatto, la concessione risulta scaduta al 31 dicembre 2009.
Questa sentenza è diventata, in molti giornali on line e purtroppo persino nei post di diversi esponenti politici o disinfluencer, l’equivalente di una occupazione abusiva di massa di tutte le concessioni demaniali italiane. È incredibile il giubilo di fronte al dramma di migliaia di famiglie che, nella loro tesi, resterebbero senza lavoro nel caso in cui – ma così non è – nella stagione 2026 gli stabilimenti balneari dovessero restare chiusi: si tratta di un livore ideologico e di una assenza di empatia che qualifica tali esponenti.
Ma andiamo alla sentenza: Era sufficiente leggere e capire (due qualità sempre più rare nel copia e incolla social in cui un titolo diventa verità indiscutibile) un passaggio del quarto punto: “nel caso in esame, si verte in tema di concessione demaniale inesistente e, quindi, INEFFICACE IN TOTO e non di una concessione divenuta invalida per effetto della disapplicazione delle proroghe normative”.
Dunque un caso isolato, non applicabile a tutte le concessioni e anzi, la Cassazione si guarda bene dallo scrivere che, se la concessione non fosse “inefficace in toto”, sarebbe comunque inefficace a causa della disapplicazione delle proroghe normative. Segue anche una riflessione sulla irretroattività penale della legge, pur distinguendone alcuni casi in cui l’irretroattività non è valida. Ma restando al processo amministrativo, l’irretroattività della direttiva Bolkestein, e la sua eventuale applicazione solo una volta acclarato e documentato con un atto di legge la scarsità della risorsa. Due elementi per i quali il lavoro dell’avvocato Vincenzo Di Michele continua senza sosta.
Di seguito il passaggio della sentenza:
- Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato.
La ricorrente sostiene che il fumus del reato ipotizzato sarebbe stato ritenuto erroneamente sussistente in conseguenza della disapplicazione di atti amministrativi (le proroghe ex lege delle concessioni), disapplicazione in malam partem che – in violazione dei principi di legalità, tassatività, prevedibilità e del divieto di irretroattività sfavorevole sancito dall’art. 25 Cost. e dall’art. 7CEDU avrebbe reso punibile una condotta che, al momento in cui fu posta in essere, non poteva rendere penalmente illecita l’occupazione del suolo demaniale in presenza di una proroga che, quantunque in ipotesi illegittima, spiegava ex lege i propri effetti, con la conseguenza che, così operando, sarebbe stata resa punibile una condotta che, al momento in cui fu posta in essere, risultava conforme ad un atto amministrativo il quale, ancorché illegittimo, era pur sempre efficace, perché idoneo a dispiegare i suoi effetti.
In altri termini, in tutti i casi in cui un atto amministrativo sia elemento integrativo di una norma penale incriminatrice, la sua disapplicazione in malam partem ed ex post contrasterebbe con l’esigenza di certezza e con la garanzia del cittadino di conoscere, per essere penalmente rimproverato, ab origine la rilevanza penale del suo comportamento. In tal caso, la disapplicazione (in malam partem) sarebbe preclusa dal divieto di irretroattività della legge penale in quanto finirebbe per punire un soggetto per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato e il rapporto tra divieto di retroattività della norma penale incriminatrice e la disapplicazione in malam partem si collocherebbe all’interno del fenomeno della retroattività ed. occulta o mascherata.
Ciò posto, in disparte la validità di una tale impostazione teorica che non può essere ritenuta valida indistintamente in tutti i casi di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale e, in particolare, non rileva nei casi in cui l’atto amministrativo costituisca un elemento (non tanto e solo integrativo ma) normativo del fatto di reato (si pensi, ad esempio, al permesso di costruire) perché, in tali casi, il giudice penale non disapplica l’atto amministrativo ma interpreta la norma incriminatrice secondo il rinvio che il legislatore opera all’elemento normativo della fattispecie, il motivo di ricorso non considera, per le ragioni in precedenza espresse (v. par. 3 del considerato in diritto), che, nel caso in esame, si verte in tema di concessione demaniale inesistente e, quindi, inefficace in toto e non di una concessione divenuta invalida per effetto della disapplicazione delle proroghe normative.
Voi non avete capito nulla i giudici hanno ribadito un concetto semplice il titolo rilasciato da un ente pubblico avvenuto senza gara e nullo perché osta con il diritto comunitario di rango superiore e quindi invalido