Salvamento, il TAR Lazio “smonta” il Dm 85/2024 e il monopolio FIN sulla formazione

Salvamento: TAR Lazio accoglie il ricorso SNS e annulla parti del D.M. MIT n. 85/2024

Nel giudizio R.G. 9759/2024 il TAR censura i vincoli che, in concreto, avrebbero concentrato qualifiche e funzioni in capo a un solo circuito tecnico-sportivo.

La Società Nazionale di Salvamento ha impugnato il D.M. MIT 29 maggio 2024, n. 85, che disciplina criteri e requisiti per autorizzare i soggetti che tengono i corsi di formazione al salvamento (acque marittime, interne e piscine) e rilasciano le abilitazioni per assistente bagnanti.
Nel giudizio si sono costituiti MIT, CONI, FIN e FISA, mentre è intervenuto ad adiuvandum CNS Libertas.

Il TAR dichiara inammissibile l’intervento di CNS Libertas (per mancata autonoma impugnazione nei termini) e accoglie il ricorso SNS nel merito, ritenendo fondate le doglianze “pro-concorrenza” nella parte in cui il regolamento produce effetti escludenti e di dipendenza funzionale da un unico operatore tecnico.
La sentenza evidenzia anche un difetto di istruttoria e di valutazione di alternative regolatorie meno restrittive, rispetto alla finalità (pubblica) di elevare e uniformare gli standard formativi.

Il TAR annulla le disposizioni del D.M. 85/2024 che introducono vincoli ritenuti ingiustificati o sproporzionati, tra cui:

  • Art. 4, c.1, lett. d): requisito “soglia” su articolazioni/affiliazioni territoriali e distribuzione regionale.
  • Art. 4, c.1, lett. g): capacità finanziaria minima fissa (250.000 euro).
  • Art. 4, c.1, lett. h): massimali assicurativi predeterminati (nei termini indicati in sentenza).
  • Art. 4, c.3, lett. d); art. 12, c.1, lett. c); art. 16, c.2: obbligo di tecnici con qualifica “allenatore di nuoto per salvamento” secondo SNaQ CONI (vincolo che, in concreto, si salderebbe su un unico canale abilitante).
  • Art. 19, c.7: transitorio/nuova autorizzazione entro 12 mesi, ritenuto non accompagnato da meccanismi reali di adeguamento.

Restano in vigore (secondo il TAR) le parti del regolamento su contenuti dei corsi, criteri di ammissione, prove d’esame, rilascio/durata brevetti e vigilanza, perché non ritenute intrinsecamente discriminatorie.​ Operativamente, la decisione “riapre” il tema di come accreditare i formatori senza barriere d’accesso rigide o dipendenze da un solo soggetto, rimettendo al MIT la riscrittura delle clausole annullate nel rispetto dei principi indicati dal giudice.

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