Responsabilità di Comune e Regione per danni da erosione marina: l’art. 2051 c.c. e l’omessa vigilanza nella sent. n. 28278/2025 della Cassazione

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a sentenza n. 28278 della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2025 affronta una fattispecie nella quale una proprietà privata costiera ha subito danni a causa del fenomeno dell’erosione marina, attribuito alla modifica del regime delle correnti derivante da opere realizzate da stabilimenti balneari.
In sede di appello, il Corte di Appello di Lecce aveva condannato in solido il Comune e la Regione a titolo di responsabilità, e la Cassazione ha confermato tale orientamento.
La decisione offre spunti rilevanti per il diritto amministrativo e civile, in particolare in relazione alla custodia degli specchi acquei demaniali, alla vigilanza sulle concessioni e al nesso di causalità nei danni ambientali.

Fatti e percorso processuale

  1. Un’abitazione costiera risultava sottoposta all’azione distruttiva dei marosi, in quanto l’azione di correnti marine alterate – imputata alle opere poste in mare da alcuni stabilimenti balneari – aveva accelerato l’erosione del terreno e danneggiato la stabilità dell’edificio.
  2. In primo grado, il Tribunale aveva condannato solamente il Comune al risarcimento, liquidando la somma in circa Euro 17.219,71.
  3. In secondo grado, la Corte d’Appello di Lecce ha condannato Comune e Regione in solido, quantificando il danno in circa Euro 43.332,21, e ha accolto anche la richiesta dell’attore volta alla realizzazione di opere idonee a tutelare l’immobile da ulteriori pregiudizi.
  4. In Cassazione, la proprietaria lamentava: (a) l’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia) al caso, perché il danno era derivato dalla condotta di terzi (gli stabilimenti balneari) e non da una “cosa” custodita; (b) che la Regione non avrebbe avuto alcuna condotta attiva o omissiva rilevante; (c) che l’intervento si era svolto in mare aperto e non nel demanio marittimo, per cui non vi sarebbe custodia.

La Corte affronta – tra le altre – le seguenti questioni giuridiche fondamentali:

  • la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a soggetti pubblici relativamente a beni demaniali o specchi acquei adiacenti al demanio;
  • la natura della vigilanza pubblica nei confronti dei concessionari di stabilimenti balneari e la possibile responsabilità per omessa vigilanza (art. 2043 c.c.);
  • il nesso di causalità tra danneggiamento e custodia o condotta dell’ente pubblico;
  • la legittimazione passiva della Regione e del Comune nell’ipotesi in esame.

La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la responsabilità di Comune e Regione, motivando come segue:

La Corte riconosce che la disciplina del demanio pubblico e dei beni demaniali si estende, «in quanto compatibile», anche allo specchio marino territoriale antistante la costa, nonostante quest’ultimo non sia formalmente un bene demaniale, ma «res communis omnium». In tale contesto, quando venga attribuita una concessione stabile ad uno stabilimento balneare (con conseguente sfruttamento dell’uso speciale dello specchio acqueo), si realizza un vincolo di custodia in capo all’ente pubblico titolare del potere di fatto sul bene.
Secondo la Corte: «ubi commoda, eius etiam incommoda»: chi trae utilità dallo specchio marino ha anche le responsabilità connesse; in analogia, l’ente pubblico che ne detiene il potere di fatto risponde di custodia.

Oltre all’art. 2051 c.c., la Corte individua anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza nei confronti degli stabilimenti balneari, richiamando la normativa che attribuisce agli enti locali e regionali la programmazione e gestione integrata degli interventi di difesa della costa (ad esempio, artt. 70 comma 1 lett. a) e 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché la legge regionale Puglia n. 17/2006 artt. 5 e 6).
In sintesi: l’ente pubblico avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle condizioni della concessione e delle prescrizioni autorizzative, e la mancata intervenzione è fonte di responsabilità per danno ingiusto.

La Corte precisa che può sussistere concorso di responsabilità tra custode (ente pubblico) e terzo (concessionario dello stabilimento) in relazione allo stesso danno, senza pregiudizio per l’applicabilità cumulativa degli artt. 2051 e 2043 c.c. Non osta al cumulo la mancata prova liberatoria del custode circa il caso fortuito.

Quanto alla Regione, la Corte conferma che anch’essa, per effetto delle norme regionali e delle competenze ad essa attribuite, era tenuta alla vigilanza e programmazione della difesa della costa, e pertanto rimane soggetto passivo legittimato.

La sentenza merita attenzione per diverse ragioni, specialmente in contesti marittimo-costieri e demaniali:

  1. Estensione della custodia agli specchi acquei: il riconoscimento che l’ente pubblico può esercitare «potere di fatto» su specchi marini, anche se non demanio formale, e che ciò comporta una responsabilità di custodia, costituisce un principio utile per analoghe ipotesi.
  2. Responsabilità omissiva della pubblica amministrazione: un’attività di vigilanza pubblica più incisiva può essere richiesta nei confronti degli operatori che svolgono concessioni su beni costieri/demaniali, anche in presenza di fenomeni naturali o combinati (erosione, correnti alterate).
  3. Nesso causale tecnico-ambientale: l’azione dei marosi e l’accelerazione dell’erosione dovuta a opere realizzate dallo stabilimento balneare ben illustrano che, in questi casi, è possibile attribuire la responsabilità a soggetti pubblici e privati per un danno ambientale-strutturale, non solo per tradizionali danni da custodia immobile.
  4. Profilo processuale: la decisione della Cassazione testimonia che anche nei danni ambientali costieri la qualificazione giuridica (custodia vs. responsabilità extracontrattuale, art. 2043) assume rilievo per la strategia processuale e per la individuazione della prescrizione e dei rimedi.
  5. Ambientazione demaniale-marina e concessioni: per chi opera nel settore delle concessioni demaniali marittime, la sentenza segnala l’importanza di tenere sotto controllo le condizioni della concessione e le possibili ricadute sul contesto costiero (erosione, alterazione correnti, aggravamento del rischio per immobili retrostanti).

La sentenza n. 28278/2025 della Cassazione rappresenta una pronuncia significativa per il diritto civile e amministrativo italiano, in cui si afferma chiaramente la responsabilità in capo a enti pubblici – Comune e Regione – tanto per custodia (art. 2051 c.c.) quanto per omessa vigilanza (art. 2043 c.c.) nei confronti di danni derivanti da fenomeni di erosione marina.

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