La più recente giurisprudenza sui contenziosi delle concessioni demaniali marittime evidenzia un interessante contrappunto tra il TAR di Bologna e quello di Liguria. A Bologna la questione è stata decisa in via formale, con l’inammissibilità del ricorso dell’AGCM per difetto di patrocinio; ad Albenga, invece, il Collegio ligure ha applicato la legge “Cartabia” (art. 182 c.p.c.) sanando la legittimazione dell’Autorità e pronunciandosi sul merito.
In Emilia-Romagna, la sentenza n. 847/2025 ha rigettato il ricorso dell’AGCM contro il Comune di Cervia esclusivamente per il «difetto di ius postulandi», in quanto l’Autorità si era costituita con patrocinio esterno senza il parere preventivo dell’Avvocatura dello Stato, obbligatorio ai sensi del R.D. n. 1611/1933 e della L. n. 287/1990. Nonostante la D.A.M.S. avesse anche chiesto il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., il TAR ha ritenuto manifestamente infondati gli argomenti sul trasferimento al giudice ordinario e ha deciso di non sospendere il giudizio, dichiarando il ricorso inammissibile e ponendo così la questione in via definitiva.
In Liguria, con la sentenza n. 1001/2025, il TAR di Genova ha accolto il ricorso dell’AGCM contro il Comune di Albenga e annullato la proroga delle concessioni al 2024. Il Collegio ha preliminarmente superato l’eccezione di carenza di legittimazione processuale applicando l’art. 182 c.p.c., introdotto dalla legge “Cartabia”, che consente la sanatoria del patrocinio, confermando così la legittimità dell’intervento dell’AGCM. Nel merito, ha poi rilevato l’illegittimità della proroga sia per la sopravvenuta abrogazione della norma sia per la violazione dei principi UE di trasparenza e concorrenza.
Da questo confronto emergono alcune considerazioni fondamentali. Da un lato, l’approccio rigoroso del TAR di Bologna sottolinea l’importanza del rispetto formale delle norme processuali; dall’altro, la decisione ligure privilegia la sostanza e l’efficacia della tutela dei principi di concorrenza, evitando che un difetto procedurale precluda l’esame del merito. Inoltre, il deposito del regolamento di giurisdizione innanzi alla Cassazione resta un procedimento autonomo: l’eventuale pronuncia della Suprema Corte potrà riaprire il dibattito sulla competenza, anche se il TAR ha già definito il giudizio principale.
In prospettiva, sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione o del Consiglio di Stato per chiarire il perimetro applicativo della legge “Cartabia” in tema di legittimazione delle Autorità indipendenti e stabilire se e quando i vizi di patrocinio possano essere sanati senza pregiudicare l’accesso al merito sostanziale. Questo contributo di armonizzazione normativa garantirebbe maggiore certezza del diritto e un più efficace equilibrio tra rigore procedurale e tutela della concorrenza.