Nel dibattito sulle concessioni balneari, il nostro articolo ha il merito di sollevare un punto cruciale: il ruolo della pianificazione territoriale (PUD/PUA) come possibile argine alle liberalizzazioni. Tuttavia, per un operatore del diritto, è fondamentale chiedersi: quanto è reale questa tesi? La distinzione tra urbanistica e servizi è davvero così netta agli occhi dell’Europa?
Incrociando questa teoria con la concreta giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto n. 134/2013), emerge un quadro dove la difesa è possibile, ma richiede una precisione chirurgica nelle motivazioni.
Abbiamo fatto riferimento al Considerando 9 della Direttiva Servizi, che esclude le norme sulla pianificazione territoriale dall’ambito di applicazione della Bolkestein.
La valutazione giuridica: L’affermazione è vera nel testo, ma la Corte di Giustizia UE (CGUE) tende ad avere un approccio sostanzialista. Se una norma urbanistica ha come unico o principale effetto quello di limitare i prestatori di servizi, la Corte potrebbe comunque applicare la Direttiva.
Tuttavia, la tesi diviene solida se la pianificazione persegue obiettivi genuini di tutela del territorio e non è un mero espediente protezionistico. È qui che la sentenza del TAR Veneto diventa fondamentale: i giudici nel 2013 hanno ritenuto valido il blocco delle licenze proprio perché basato su una reale analisi di sostenibilità (traffico, vivibilità), sdoganando di fatto la pianificazione come strumento di limitazione del mercato.
L’articolo cita la sentenza Visser (C-360/15) come prova che la pianificazione è “fuori” dalla Bolkestein.
La precisazione necessaria: Bisogna essere cauti. Nella sentenza Visser, la Corte ha in realtà affermato che la pianificazione urbanistica del commercio al dettaglio rientra nell’ambito della Direttiva (in quanto “requisito” per l’accesso), ma ha anche stabilito che tali restrizioni sono pienamente giustificabili se rispondono a “motivi imperativi di interesse generale” (come la tutela dell’ambiente urbano).
Il risultato pratico: Anche se non c’è una “esclusione totale” automatica, il risultato per i Comuni è lo stesso: i vincoli reggono se ben motivati. La tesi di News Balneari è quindi corretta negli effetti, purché i PUD non siano arbitrari.
Se la teoria europea può sembrare astratta, il caso di Asiago deciso dal TAR Veneto offre un riscontro di realtà giuridica nazionale.
Il Tribunale ha respinto il ricorso contro il blocco delle nuove aperture affermando due principi che validano la strategia difensiva:
- Non c’è automatismo disapplicativo: Gli articoli 9 e 10 della Bolkestein non hanno effetto diretto tale da spazzare via le norme nazionali di programmazione.
- La Scarsità “Pianificata” è Legittima: Il TAR ha validato il divieto di nuove attività in una specifica zona, non per mancanza fisica di spazi, ma per “ragioni di sostenibilità ambientale e sociale”.
Questo conferma che un Comune può creare legittimamente una “scarsità” attraverso il Piano (es. fissando il 50% di spiaggia libera). Se tale quota è raggiunta, il divieto di nuove concessioni non è una violazione della concorrenza, ma un atto dovuto di rispetto del piano regolatore.
La tesi esposta non è un “libro dei sogni”, ma una strategia giuridica percorribile, a patto di non banalizzarla. Non basta etichettare un atto come “urbanistico” per renderlo immune alla Bolkestein.
La lezione combinata della dottrina e della sentenza TAR è che la pianificazione funziona come scudo solo se è seria. Un PUD che blocca le concessioni deve essere supportato da istruttorie tecniche solide (come quella del Comune di Asiago citata in sentenza) che dimostrino come l’equilibrio del territorio (e non la protezione della categoria) imponga quel limite.
In sintesi: la pianificazione territoriale prevale sulla liberalizzazione, ma l’onere della prova spetta all’amministrazione. È questa la carta vincente che i Comuni costieri possono giocare, spostando la partita dalla “concorrenza economica” alla “sovranità territoriale”.