Nel dibattito sulle concessioni demaniali marittime si è affermata una prassi giurisprudenziale problematica: la scarsità della risorsa spiaggia viene trattata come un presupposto acquisito e indiscutibile, senza che venga mai verificata nella concretezza del territorio. La sentenza del TAR Liguria n. 360/2025 è un chiaro esempio di questo approccio, applicando l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE come se la sua operatività fosse automatica, indipendentemente dall’effettiva condizione locale. Ciò contraddice la stessa logica della direttiva, che impone che la scarsità sia prima accertata, non semplicemente presunta.
Secondo l’art. 12 della Bolkestein, l’obbligo di gara sorge solo quando il numero di autorizzazioni è limitato a causa della scarsità esistente di risorse naturali. La direttiva non è un comando astratto: richiede una verifica fattuale, caso per caso, territorio per territorio. È un passaggio metodologico imprescindibile, non un orpello argomentativo. Prima si accerta se la risorsa è scarsa, poi – eventualmente – si parla di gara. Senza quell’accertamento, ogni richiamo alla Bolkestein resta giuridicamente infondato.

Nel caso di Chiavari, i dati ufficiali del PUA comunale mostrano che sul fronte mare balneabile di circa 1.624 metri, oltre il 75% è destinato a spiagge libere o libere attrezzate, mentre meno del 25% è occupato da stabilimenti balneari. Tre quarti dell’arenile sono già nella piena disponibilità della collettività. In un simile contesto, parlare di scarsità non è una valutazione tecnica: è una forzatura concettuale che ignora la realtà amministrativa e territoriale.
La sentenza del TAR Liguria compie invece un salto logico evidente: assume la scarsità come dato implicito, richiama i principi di concorrenza e, solo a valle, giustifica l’obbligo di gara. Ma il metodo corretto è esattamente l’opposto. Senza un accertamento serio e motivato della scarsità, l’art. 12 della direttiva semplicemente non si applica, e con esso cade il presupposto stesso dell’obbligo di procedura competitiva.
A ciò si aggiunge un elemento decisivo che non può essere ignorato: la procedura di gara a Chiavari si è già tenuta. Atti, bandi, partecipazioni e aggiudicazioni sono ormai realtà amministrativa. E proprio per questo emerge con ancora maggiore forza l’errore a monte: alla luce dei dati territoriali, la gara si sarebbe dovuta evitare, non perché “scomoda” per gli operatori esistenti, ma perché giuridicamente non necessaria in assenza di scarsità. Si è imposto un meccanismo competitivo là dove il mercato non era affatto chiuso né saturo.
Ma c’è un profilo ancora più profondo che i tribunali nazionali – e spesso anche quelli europei – continuano a trascurare. Se davvero si volesse interpretare correttamente la direttiva 2006/123/CE, la scarsità non dovrebbe nemmeno essere valutata solo a livello locale o nazionale, bensì a livello comunitario, coerentemente con la logica del mercato unico. Non per “fare un favore ai balneari”, ma nel rispetto di uno dei principi cardine dell’Unione: la coesione sociale.
La stessa direttiva Bolkestein richiama più volte il principio di coesione, che trova il suo fondamento nell’art. 174 del TFUE, il quale impone all’Unione di ridurre i divari tra le diverse regioni, in particolare quelle a più basso reddito, promuovendo sviluppo economico, occupazione e stabilità sociale. L’obiettivo non è astratto: creare ricchezza e lavoro dove serve, per ridurre le disuguaglianze e prevenire tensioni sociali che, storicamente, sfociano in conflitti, tumulti e nuove guerre. Questo è uno dei pilastri del progetto europeo e della costruzione del mercato unico, non un principio accessorio da sacrificare sull’altare della concorrenza formale.
C’è poi un ulteriore equivoco che i concessionari balneari dovrebbero sempre chiarire e che la giurisprudenza continua a confondere: il principio di concorrenza non coincide con quello di contendibilità. Le gare producono contendibilità, non concorrenza. La contendibilità serve a stabilire chi entra; la concorrenza, invece, opera dopo, sul mercato. Dopo una gara, la concorrenza o resta invariata o, molto spesso, diminuisce, soprattutto quando l’esito favorisce operatori finanziariamente dominanti o grandi fondi d’investimento.
Ed è proprio questo il punto più scomodo. Sotto la retorica della concorrenza, il diritto comunitario e quello internazionale vengono sempre più spesso piegati per favorire grandi capitali e fondi di investimento, a discapito delle economie locali, delle imprese familiari e del tessuto sociale costiero. Non è un caso se, mentre si invocano gare e liberalizzazioni astratte, il mondo corre sempre più velocemente verso nuove fratture sociali e nuovi conflitti.
Quando il diritto smette di partire dai fatti, quando ignora la coesione sociale e confonde concorrenza con mera contendibilità, non sta più costruendo il mercato unico: lo sta svuotando dall’interno.
Giustissima osservazione purtroppo abbiamo molti politici ed amministratori comunali che interessi loro personali distruggono anche le cose più belle x raccimolare quattro soldi sporchi vigliacchi
La scarsità é solo una delle cose per cui non va applicata la Bolkenstein, le concessioni demaniali sono concessioni di beni non di servizi, lo Stato ha inoltre permesso la vendita delle aziende sul suolo demaniale e con esse la concessione stessa,
quindi si era creato un mercato che generava aspettative di un ritorno economico tale da giustificare importanti investimenti. Questi aspetti e anche altri sono tipicamente italiani e quindi viene a mancare quella reciprocità che la direttiva prevede. È a questo punto palese che la politica é collusa con alcuni poteri che vogliono impadronirsi del mercato italiano, altrimenti data la tipicità e le varie motivazioni più volte evidenziate avrebbero potuto escludere le cdm ribadendo con forza alle insensate osservazioni della commissione, che in altri Stati si è comportata diversamente e alla magistratura che fa sentenze dando per scontato che le gare vanno fatte quando non è così.