Il TAR richiama Roma Capitale: “ostruzionismo nell’accesso agli atti” sulla gara per le concessioni del litorale

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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha richiamato Roma Capitale per la gestione non trasparente della procedura di gara riguardante l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime sul litorale romano. Con l’ordinanza emessa il 28 ottobre 2025, il TAR ha accolto – seppure parzialmente – l’istanza presentata dalla società Il C. s.r.l., che lamentava il rifiuto dell’Amministrazione di rendere pienamente accessibili gli atti della procedura di gara relativi al lotto A.23, aggiudicato alla società B. s.r.l.

Dopo aver partecipato alla gara classificandosi seconda, “Il Corsaro” aveva chiesto di visionare la documentazione amministrativa e le offerte presentate dalla prima classificata, al fine di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei requisiti. Roma Capitale, tuttavia, aveva negato l’ostensione di parte rilevante dei documenti, oscurando dati anagrafici e dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000, giustificando tale scelta con esigenze di tutela della privacy e del segreto tecnico-commerciale.

Il TAR, nel ricostruire la vicenda, ha evidenziato che l’Amministrazione ha fornito i documenti solo dopo mesi di ritardo e in forma parzialmente incompleta, con numerosi “omissis” che hanno impedito alla società istante di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Il principio ribadito dal TAR: prevale il diritto alla difesa

La Sezione II-ter, presieduta dalla dott.ssa Annalisa Tricarico, ha ricordato che ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici”.
Nel caso in esame, il TAR ha riconosciuto che la documentazione richiesta – in particolare la dichiarazione della Benic s.r.l. relativa al carattere “giovanile” dell’impresa e le visure con i dati identificativi dei soci – era strumentale alla contestazione del punteggio attribuito dalla Commissione di gara.

Pertanto, il Collegio ha ordinato a Roma Capitale di consegnare integralmente la documentazione amministrativa residua, comprese le dichiarazioni rese ex d.P.R. 445/2000 e le visure societarie senza oscuramenti, entro 30 giorni.

Un nuovo richiamo alla trasparenza

L’ordinanza rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di trasparenza nelle procedure di gara pubblica, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e centrale nel contesto delle nuove gare per le concessioni demaniali marittime.
La decisione del TAR, pur compensando le spese di giudizio, sottolinea come l’interesse pubblico alla riservatezza debba cedere il passo al diritto di difesa, soprattutto quando sono in gioco procedure concorsuali e l’assegnazione di beni demaniali.

In sostanza, la vicenda mette in luce una criticità ricorrente: la resistenza delle amministrazioni comunali a garantire piena accessibilità agli atti, anche in presenza di un chiaro interesse giuridico dei concorrenti.
Un atteggiamento che, nel caso di Roma Capitale, è stato censurato dal giudice amministrativo come incompatibile con i principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

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