Dal TAR al Tribunale Civile: perché il difetto di giurisdizione può favorire i concessionari uscenti

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Il TAR Toscana con la sentenza n. 70 pubblicata il 14 gennaio 2026 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario in una controversia riguardante un atto di diffida emesso dopo la risoluzione di una concessione demaniale per campeggio turistico.

La società Baia dei Gabbiani aveva ottenuto una concessione demaniale nel 2011 per un’area nel Comune di Scarlino destinata a campeggio turistico, prorogata fino al 30 novembre 2023. L’amministrazione ha dichiarato risolto il rapporto concessorio il 9 giugno 2023 per mancato versamento dei canoni, e successivamente, con atto del 24 novembre 2023, ha intimato alla società di rimuovere beni e ripristinare la recinzione entro il 29 febbraio 2024 per consentire la ripresa in consegna dell’area demaniale.

Il Tribunale ha affermato che le controversie relative ad atti successivi alla risoluzione di un rapporto concessorio non costituiscono esercizio di pubblico potere e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l’art. 133, comma 1, lett. b) del CPA, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie sulla procedura di affidamento della concessione, mentre quelle sulla fase esecutiva spettano al giudice ordinario, riguardando rapporti di natura privatistica caratterizzati dalla parità delle parti.​

La giurisprudenza consolidata esclude la giurisdizione amministrativa per gli atti volti alla restituzione del bene dopo la risoluzione, considerandoli conseguenze inevitabili della determinazione di risoluzione. Anche la risoluzione anticipata del contratto disposta dall’Amministrazione per inadempimento attiene alla fase esecutiva, incidendo sul diritto soggettivo del concessionario alla prosecuzione del rapporto, indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa dell’atto.

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione disponendo che la causa possa essere riassunta davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi ai sensi dell’art. 11 CPA, compensando le spese di giudizio. La stessa carenza di giurisdizione si estende alle pretese risarcitorie connesse, che la società ricorrente aveva evocato per radicare l’interesse alla decisione nonostante l’avvenuta riconsegna del bene in corso di causa.​

Aspetti Favorevoli del Difetto di Giurisdizione per le Lesioni del Diritto:

  • Tutela Paritaria e Approfondita dei Diritti Soggettivi: Il passaggio al giudice ordinario qualifica il rapporto come privatistico, riducendo la discrezionalità pubblica tipica del TAR e favorendo una valutazione equilibrata delle lesioni del diritto, come inadempimenti contrattuali o danni da risoluzione illegittima. La sentenza, citando giurisprudenza consolidata (es. Cass. SS.UU. ord. n. 489/2019), sottolinea che atti unilaterali dell’amministrazione incidono su diritti soggettivi, permettendo un esame più neutrale e basato su prove contrattuali.
  • Facilitazione per Risarcimenti e Indennizzi: La pronuncia estende espressamente il difetto alle “connesse pretese risarcitorie”, come quelle evocate dalla ricorrente per pregiudizi agli immobili. Questo apre a quantificazioni economiche più ampie in sede civile, dove criteri come interessi e rivalutazioni possono essere applicati con maggiore flessibilità, tutelando lesioni derivanti da investimenti non ammortizzati o manufatti acquisiti dallo Stato.
  • Continuità Processuale e Riduzione dei Rischi: La riassunzione entro tre mesi preserva integralmente i diritti lesi, senza perdita di effetti, mentre la compensazione delle spese evita oneri immediati per la parte debole. Inoltre, la sentenza valorizza accordi collaborativi (come il protocollo di riconsegna), che possono includere compensi rapidi per lesioni, promuovendo soluzioni extragiudiziali efficienti.
  • Implicazioni Più Ampie: In contesti di concessioni in scadenza o riaffidamento (es. gare ai sensi della Direttiva Bolkestein), questo approccio favorisce i privati, offrendo un foro più adatto a contestare lesioni del diritto senza il peso di procedure amministrative rigide.

In conclusione, la sentenza n. 70/2026 trasforma il difetto di giurisdizione in un vantaggio strategico per la tutela delle lesioni del diritto, enfatizzando un sistema giudiziario più equo e accessibile.

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