Ordinanza del TAR Firenze su ricorso Antitrust contro le proroghe delle concessioni fino al 30 settembre 2027: notifiche per pubblici proclami e rischio improcedibilità se non si integra il contraddittorio.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Quarta, con ordinanza n. 1863 del 17 novembre 2025 (RG 768/2024), è intervenuto nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime del Comune di Pietrasanta.
Il ricorso è stato proposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che agisce ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 per contestare la scelta del Comune di prorogare le concessioni balneari oltre le scadenze originarie.
Nel dettaglio, l’Antitrust ha impugnato la delibera di Giunta n. 486 del 28 dicembre 2023, con cui è stato disposto il differimento delle concessioni turistico‑ricreative al 31 dicembre 2024, nonché gli atti successivi che hanno ulteriormente prorogato le concessioni fino al 30 settembre 2027 sulla base della legge n. 118/2022, come modificata dal decreto‑legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.
Secondo l’AGCM, tali proroghe contrasterebbero con l’art. 49 TFUE, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con i principi di concorrenza, imponendo la disapplicazione delle norme nazionali che le prevedono e l’avvio immediato di procedure competitive per l’affidamento delle aree demaniali.
Nel Comune di Pietrasante insistono circa cento concessioni del demanio marittimo. Trentuno concessionari si sono già costituiti in giudizio ad opponendum, tra cui numerosi stabilimenti balneari storici, per sostenere la legittimità degli atti che hanno differito le scadenze e rinviato l’indizione delle gare.
Il TAR rileva che tutti i concessionari che hanno beneficiato delle proroghe sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione delle delibere e delle determinazioni impugnate, e per questo vanno qualificati come controinteressati.
Il fatto che nel ricorso fosse stato indicato nominativamente un solo concessionario non è ritenuto sufficiente dal Collegio, proprio in ragione della platea ampia e omogenea di soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale annullamento degli atti comunali.
Non ricorrendo le condizioni per applicare la deroga di cui all’art. 49, comma 2, c.p.a., il Tribunale ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concessionari interessati.
Per rendere sostenibile l’operazione, il TAR autorizza un meccanismo di notifica per pubblici proclami, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, 39, comma 2, c.p.a. e dell’art. 150 c.p.c.
L’ordinanza stabilisce che, su richiesta della parte ricorrente, dovrà essere pubblicato un avviso nella home page del sito del Comune di Pietrasanta e nella home page del sito della Regione Toscana, contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di ruolo del ricorso, delle parti, degli atti impugnati, delle domande proposte e dei motivi di ricorso in forma riassuntiva. Lo stesso avviso dovrà specificare che il testo integrale del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza è consultabile in un’apposita area del sito comunale, dove resterà pubblicato fino alla sentenza definitiva.
Il TAR fissa un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per effettuare le pubblicazioni prescritte, prevedendo che l’omissione comporterà l’improcedibilità del ricorso. La parte ricorrente dovrà inoltre depositare in Segreteria, entro i 5 giorni successivi agli adempimenti di pubblicazione, la prova del loro compimento.
Nessuna decisione nel merito, udienza nel 2026
L’ordinanza non si pronuncia, allo stato, sulla legittimità delle proroghe al 2024 e al 30 settembre 2027, né sull’obbligo del Comune di bandire subito le gare, ma si limita a garantire che tutti i soggetti potenzialmente lesi o favoriti dall’esito del giudizio vengano regolarmente chiamati in causa.
Solo dopo l’integrazione del contraddittorio il TAR potrà affrontare il cuore della controversia, ossia il rapporto tra le proroghe nazionali delle concessioni balneari e i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Il Collegio ha già calendarizzato la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 14 maggio 2026.
L’esito di quel giudizio potrà avere rilevanti ricadute non solo per gli stabilimenti di Pietrasanta, ma anche come precedente per altri contenziosi sui differimenti delle concessioni demaniali marittime fondati sulle stesse norme nazionali.
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