La “scarsità” al centro del contenzioso:
La vicenda delle concessioni balneari di Vasto Marina entra in una fase decisiva. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo è intervenuto accogliendo il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro la delibera con cui il Comune di Vasto aveva previsto il differimento delle gare pubbliche per le concessioni demaniali marittime fino al 30 settembre 2027.
Secondo i giudici amministrativi, la scelta di posticipare le procedure selettive non rispetta i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento imposti dal diritto dell’Unione europea. Da qui l’ordine di avviare le gare entro un termine perentorio, in linea con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza nazionale ed europea.

La decisione del TAR si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 20 aprile 2023 (causa C-348/22) ha ribadito che le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate automaticamente e devono essere affidate tramite procedure selettive imparziali e trasparenti.
Il fondamento giuridico è l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, che impone una selezione comparativa quando il numero di autorizzazioni disponibili è limitato per via della scarsità delle risorse naturali.
Ed è proprio qui che si concentra oggi il dibattito locale.
La questione centrale: esiste davvero “scarsità” a Vasto Marina?
La CGUE ha chiarito un punto essenziale: la scarsità della risorsa naturale non può essere presunta in astratto, ma deve essere verificata in concreto, con riferimento al territorio interessato.
A Vasto Marina, quindici operatori balneari hanno quindi chiesto formalmente al Comune una mappatura dettagliata dell’arenile, per accertare:
- quanta superficie sia già oggetto di concessione;
- quanta spiaggia sia effettivamente libera;
- se, in termini oggettivi, la risorsa possa dirsi realmente “scarsa”.
Secondo questa impostazione, solo una verifica tecnica e territoriale potrebbe stabilire se ricorra il presupposto che rende obbligatoria la procedura competitiva ai sensi del diritto europeo.
Uno snodo decisivo
Il confronto, dunque, non riguarda soltanto il calendario delle gare, ma il presupposto giuridico stesso su cui esse si fondano.
Da un lato, il TAR ha imposto l’avvio delle procedure pubbliche ritenendo non legittimo il differimento fino al 2027; dall’altro, gli operatori chiedono una verifica preliminare della “scarsità”, come richiesto dalla giurisprudenza europea.
La futura decisione nel merito e l’eventuale esito della mappatura potranno incidere in modo significativo sull’assetto del litorale vastese, non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche in termini economici e concorrenziali.
La partita, insomma, si gioca tutta su un concetto chiave: la concreta disponibilità della risorsa spiaggia.
Senza decreti attuativi di quanta spiaggia deve restare area libera e senza un tavolo tecnico per vigilare l inefficienza dei funzionari delle amministrazioni la disponibilità è sempre scarsa